INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09633 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19950502
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_09633_12 an entity of type: aic
Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze. - Per sapere - premesso: che la porzione di litorale compresa fra la foce del fiume Garigliano e la localita' Baia Domizia, in comune di Sessa Aurunca, provincia di Caserta, riveste notevole interesse pubblico, sia per gli aspetti di ordine naturalistico, in quanto si tratta di uno degli ultimi ambienti litoranei tirrenici non ancora compromessi, sia per le funzioni di equilibrio ecologico svolte dagli estuari fluviali; che tale porzione di litorale risulta vincolata ai sensi della legge "Galasso" n. 431 del 1985, giusto decreto ministeriale 28 marzo 1985, emanato dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; che, come e' noto, la Comunita' europea ha dedicato l'anno 1995 alla tutela dell'ambiente naturale, e pertanto ha piu' volte sollecitato gli Stati membri ad una piu' attenta ed accurata tutela delle aree di interesse naturalistico; che l'area di cui trattasi e' stata destinata dalla regione Campania ad essere inclusa nell'istituendo "Parco naturale regionale Roccamonfina - foce del Garigliano", giusta legge regionale n. 33 del 1993; che il comune di Sessa Aurunca ha di recente emanato una delibera di CC con la quale si sancisce l'inclusione di detta area nel succitato Parco naturale previsto dalla richiamata legge regionale; che lo stesso comune, per iniziativa dell'assessore al ramo, ha di recente attivato presso le sedi competenti istanza rivolta ad una piu' adeguata tutela e valorizzazione dell'area di cui trattasi; che nell'anno 1988 furono presentate al comune di Sessa Aurunca, da parte della societa' "Aurunca Litora", diverse richieste di concessioni edilizie aventi ad oggetto la realizzazione, nell'area di cui trattasi, di un insediamento turistico denominato "Baia Domizia Nord - terzo stralcio"; che tuttavia la competente Soprintendenza non appose il visto di compatibilita' previsto dalla richiamata normativa sulle bellezze naturali; che, a seguito di ricorso inoltrato dai richiedenti avverso il Ministero dei beni AA CC, fu opposta in data 9 dicembre 1989 sentenza del TAR Campania con la quale si ribadiva la sussistenza sull'area in esame di vincolo di inedificabilita' ai sensi della citata legge n. 431 del 1985; che tali episodi dimostrano come non siano del tutto sopite le mire speculative tendenti a provocare l'urbanizzazione dell'area in esame; che l'area di cui trattasi, assoggettata ad uso civico, e' stata oggetto di interventi di bonifica e pertanto destinata dalle leggi in materia ad essere concessa in enfiteusi perpetua ai legittimi assegnatari; che le procedure di esproprio previste per le zone demaniali assoggettate ad uso civico non avrebbero correttamente compiuto l'iter previsto, e che, in particolare, il decreto ministeriale agricoltura e foreste 29 luglio 1963, recante la presunta sdemanializzazione dell'area, non e' mai stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; che il primo rogito, avvenuto per notaio Girfatti di Sessa Aurunca (CE) in data 13 ottobre 1962, presenta esso stesso dubbi di legittimita', in quanto all'epoca dei fatti il Girfatti risultava essere contemporaneamente sindaco del comune alienante; che tali vicende hanno gia' formato oggetto di interessamento da parte del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. fascicoli n. 414/1967, n. 821/C/1973, n. 431/1974), in relazione a presunte irregolarita' commesse sia alla stipula del contratto preliminare di vendita (sottoscritto l'11 aprile 1962) sia durante la successiva formazione degli atti inerenti le procedure di sdemanializzazione di cui alla legge sugli espropri del 1865; che l'attuale assetto proprietario dell'area in esame non risulta ben chiaro, in quanto, successivamente alla prima alienazione, pare siano seguiti ulteriori e non del tutto trasparenti passaggi di mano -: se le procedure di sdemanializzazione sopra richiamate abbiano correttamente e compiutamente seguito l'iter previsto dalla legge; quale sia, attualmente, la proprieta' dell'area di cui trattasi; se gli organi competenti dello Stato, viste le caratteristiche di rarita' paesaggistico-ambientali sopra evidenziate, non siano intenzionati ad adottare con la dovuta urgenza i provvedimenti idonei a far rientrare l'area citata nella proprieta' del comune di Sessa Aurunca, al fine di metterla definitivamente al riparo da mire speculative e di permetterne l'idonea cura e valorizzazione, in armonia con il vigente quadro normativo previsto per le zone di rilevante interesse naturalistico-ambientale. (4-09633)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09633 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19950502
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09633 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19950502
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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4/09633
PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.)