INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09366 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19970428

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_09366_13 an entity of type: aic

Per sapere - premesso che: l'obbligo delle amministrazioni ospedaliere di provvedere alla conservazione delle cartelle cliniche per un periodo di tempo prestabilito e determinato e' stato previsto dalla circolare ministeriale 5 agosto 1968 n. 900/3/1970 AG 464, che ritenne doversi stabilire un tempo di conservazione non inferiore ai venticinque anni, in attesa che il problema potesse trovare soluzioni con validi strumenti legislativi; la circolare ministeriale n. 61 del 19 dicembre 1986 ribadi' che "le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente...", osservando che "... la conservazione va effettuata dapprima in un archivio corrente e successivamente, trascorso un quarantennio, in una separata sezione d'archivio, istituita dalla struttura sanitaria ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, n. 1409; non puo' procedersi al versamento del materiale in questione agli archivi di Stato, dopo il citato quarantennio, in quanto il versamento stesso e' previsto esclusivamente per gli atti degli uffici statali, a norma dell'articolo 23 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica; in merito alla conservazione, presso l'archivio delle istituzioni sanitarie, delle radiografie, non rivestendo esse il carattere di atti ufficiali, si ritiene che sotto il profilo medico, medico-legale, amministrativo e scientifico, possa essere sufficiente un periodo di venti anni ...omissis... In analogia a quanto stabilito per le radiografie, si ritiene che la restante documentazione diagnostica possa essere assoggettata allo stesso periodo di conservazione..."; dalla lettura delle sopracitate circolari si evince che alla conservazione delle radiografie deve essere equiparata la conservazione di ogni altra documentazione diagnostica e quindi anche (in via analogica) di vetrini istologici e di blocchetti di paraffina contenenti tessuti di pazienti; talune direzioni sanitarie suggeriscono (per evidenti motivi di spazio dove conservare il materiale bioptico e autoptico) ai sanitari periodi di conservazione piu' brevi; si pongono effettivi problemi sia di ordine medico-legale sia di mero ordine logistico riguardo alla conservazione di materiale bioptico e autoptico, sussistendo difficolta' da parte di talune amministrazioni a reperire locali idonei al deposito delle inclusioni di paraffina contenenti i frammenti di tessuto e ponendosi contemporaneamente la necessita' di corrispondere ad ogni esigenza di verifica medico-legale a norma di legge; piu' di recente, il problema della conservazione delle radiografie e' stato riproposto al ministero della sanita' dalla Associazione di radiologia medica (Sirm) con una proposta di revisione normativa dell'archivio radiologico delle amministrazioni ospedaliere, secondo la quale e' da ritenersi sufficiente un periodo di conservazione di dieci anni per tutto il materiale radiografico, dal momento che - a parere della stessa associazione proponente - dopo un periodo di cinque anni diventa percentualmente trascurabile il numero di radiogrammi chiesti in visione, mentre il termine per la prescrizione civile e penale dei reati colposi e', appunto, di dieci anni. Nella stessa occasione, la Sirm ha proposto l'utilizzazione di supporti ottici (dischi ottici non riscrivibili) ai fini dell'archiviazione sia dei referti radiologici sia delle immagini diagnostiche. Dopo la debita istruttoria, la proposta avanzata dalla Sirm e' stata sottoposta al vaglio del Consiglio superiore della sanita'. Nel corso della seduta del 16 novembre 1994, la sezione seconda del Consiglio superiore della sanita' - dopo aver rilevato che la competente autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, con propria deliberazione 28 luglio 1994 n. 15, ha dettato le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici, prevedendo, tra l'altro, che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti per le finalita' amministrative e probatorie previste dalla legislazione vigente si ritengono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico - ha ritenuto che i referti radiologici, in quanto atti ufficiali al pari della cartella clinica, debbano essere conservati indefinitamente in archivio anche utilizzando i supporti ottici; preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore della sanita' in data 16 novembre 1994, il Ministero della sanita', dopo averne reso ufficialmente edotto il Ministero dei beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, per ogni opportuna valutazione di competenza, ha preannunciato una circolare integrativa e parzialmente modificativa di quella n. 61/1986 dianzi citata -: se non ritenga opportuno promuovere un adeguato chiarimento normativo relativamente all'obbligo di conservazione degli archivi cartacei, delle inclusioni di paraffina e dei vetrini istologici, attraverso apposite iniziative o atti legislativi in materia o, in subordine, formulando corrette interpretazioni analogiche tra i vincoli posti alla conservazione di cartelle cliniche e di lastre radiologiche e quelli per gli altri reperti diagnostici; se risultati di minore certezza giuridica siano stati conseguiti mediante circolari ministeriali, alle quali tuttavia sarebbe oltremodo utile assicurare la massima pubblicita', dal momento che varie strutture continuano a ritenere tuttora vincolanti le disposizioni di cui alla circolare n. 61 del 19 dicembre 1986. (4-09366)
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