INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09303 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 10/03/2004
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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09303 presentata da SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE mercoledì 10 marzo 2004 nella seduta n. 436 DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: in forza dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 «per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del relativo onere alle unità sanitarie interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato»; in base all'articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 è disposto che, a decorrere dal primo gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fra gli altri, anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) , dell'articolo 49 del Testo Unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; il precitato articolo 2 legge n. 335/1995 ha comportato, per il pubblico dipendente nominato direttore generale o direttore sanitario o direttore amministrativo e collocato in aspettativa, il versamento di contributi all'Inps per la parte del proprio compenso relativo al conferimento dell'incarico, eccedente la quota del trattamento stipendiale, mentre per il dipendente collocato in pensione tutto il compenso viene assoggettato ai contributi Inps; l'articolo 3- bis , comma 11), del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 299, modificativo dell'articolo 3 del precitato decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, ha confermato il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto per i pubblici dipendenti, sancendo che il relativo periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilendo peraltro che le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente ma calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3 comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 181; il disposto del citato comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 299/99 comporta pertanto, secondo quanto evidenziato anche dalla nota informativa INPDAP n. 2 del 5 gennaio 2000, un obbligo contributivo, a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa, rapportato all'intero trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nel limite massimale annuo di cui all'articolo 3 comma 7, decreto legislativo n. 181/97, con diritto a richiedere il rimborso all'Unità Sanitaria Locale o all'Azienda Ospedaliera interessata, la quale procede al recupero a carico dell'interessato; conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione percepita a seguito del nuovo incarico, sempre nei limiti del massimale contributivo sovra ricordato, concorrerà alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) , del decreto legislativo n. 503/92 qualora rivesta natura di trattamento omnicomprensivo; l'INPDAP, con nota informativa n. 4 del 15 gennaio 2002, ha altresì precisato che quanto disposto dal citato articolo 3- bis , comma 11, del decreto legislativo n. 299/99, si applica anche agli incarichi in corso all'atto dell'entrata in vigore del «Decreto Bindi» (31 luglio 1999) e qualora l'incarico sia conferito ad un iscritto della CPDEL, CPS, CPI, CPUG, non si applicherà, al calcolo di un eventuale trattamento di quiescenza, la limitazione prevista dall'articolo 29 della legge n. 153/81 (media ponderata); viene chiarito dall'INPDAP che per dette figure professionali l'obbligo iscrittivo all'istituto non deriva dall'instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro, ma dalla continuazione di quello precedentemente esistente (che non si esaurisce con il collocamento del dipendente in aspettativa) per il quale già sussisteva l'obbligo di iscrizione; attesa la premessa legislativa sovra evidenziata, occorre sottolineare come, dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, fino al 30 luglio 1999 si è verificato che alcuni dirigenti, a seguito della nomina a direttore generale o sanitario o amministrativo, abbiano richiesto il trattamento di quiescenza, che è stato liquidato sulla base del trattamento stipendiale in vigore presso gli enti di provenienza; successivamente, a decorrere dal 1 o gennaio 1996, in forza del disposto introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, il compenso delle figure professionali di cui sopra è stato parzialmente o totalmente assoggettato alla contribuzione separata gestione Inps a seconda della posizione giuridica soggettiva del dirigente, se collocato in aspettativa senza assegni o cessato dal servizio di quiescenza; appare evidente la inaccettabile disparità di trattamento nell'ambito applicativo del medesimo decreto legislativo n. 502/92 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 229/99, tra chi ha potuto beneficiare di un trattamento di pensione calcolato sull'incarico conferito, con un notevole vantaggio rispetto a chi ha scelto di optare, in tempi non sospetti, e cioè prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/99, per il collocamento a riposo, con diritto a pensione, posizione certamente non compensata con il passaggio dell'assoggettamento del compenso percepito per l'incarico alla contribuzione Inps (legge n. 335/95) -: se intenda adottare iniziative normative volte a prevedere che chi sia cessato dal servizio prima del 31 luglio 1999 percepisca un trattamento di quiescenza adeguato alla medesima data e possa ottenere una revisione della propria posizione pensionistica anche in ragione dei considerevoli aumenti contrattuali medio tempore intervenuti, in tal modo colmandosi il dislivello economico venutosi determinare e garantendosi, indipendentemente dalla data di cessazione del servizio, un trattamento pensionistico equilibrato per gli incarichi di direttore generale, amministrativo, o sanitario svolto. (4-09303)
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Camera dei Deputati
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DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE)