INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09300 presentata da BOCCHINO ITALO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970416

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Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'avvocato Ruggiero Simeone di Aversa veniva collocato a riposo in base alla legge n. 336 del 1970, con decorrenza 10 settembre 1979, quale insegnante elementare alle dipendenze del Provveditorato agli studi di Caserta con un'anzianita' di servizio di 40 anni utili ai fini del trattamento di quiescenza; nel 1980 l'Enpas gli corrispondeva l'indennita di buonuscita in base a quarantuno anni di servizio utili; con delibera della giunta regionale della Campania n. 3414/86 il Simeone veniva inquadrato ora per allora nei ruoli regionali con decorrenza 1^ aprile 1972 e, conseguentemente, la sua pensione passava a carico della Cpdel; l'Inpdap - gestione ex Enpas - di Roma, nell'intento di recuperare la quota di liquidazione del premio di servizio spettante al Simeone, con nota del 5 maggio 1994 dichiarava alla gestione ex Inadel di Napoli di dover provvedere ai sensi della legge n. 523 del 1954, alla ricongiunzione dei servizi dallo stesso resi senza evidentemente riflettere che, in conseguenza di tale neongiunzione il Simeone medesimo si sarebbe venuto a trovare in credito verso l'istituto stesso, il quale, infatti, si guardava bene poi dal dare seguito alla sua dichiarazione d'intenti; risultati vani i numerosi solleciti inoltrati all'Inpdap dall'interessato, questi, in data 15 dicembre 1995, inviava una ben circostanziata denuncia alla Procura circondariale di Roma la quale, rilevando evidentemente reati non di sua competenza, la rimetteva alla procura presso il tribunale di Roma, nel cui apposito registro prendeva il n. 2465/96 R; in data 26 febbraio 1996 veniva notificata al denunciante la richiesta di archiviazione del pubblico ministero Renato Polichetti, con la singolare motivazione della mancanza del dolo da parte delle indagate Cifania Nadia ed Intrieri Angela, "in quanto la mancata risposta alla richiesta del denunciante e' da attribuirsi ad obiettive difficolta nella trattazione della pratica dovute al trasferimento degli uffici dell'amministrazione da una sede all'altra" (difficolta' durate ben due anni!); subito dopo l'Inpdap trasmetteva al Simeone la nota dell'11 marzo 1996 con cui - rideterminata la sua indennita di buonuscita sulla base di 34 anni di servizio utili anziche' 41, per averne arbitrariamente, pretestuosamente quanto immotivatamente escluso dal computo i 7 anni di abbuono di cui alla legge n. 336 del 1970 - disponeva il recupero della somma di lire 2.509.520, comunicando che responsabile del procedimento era il funzionario Chillemi M. Laura; quindi, stranamente, non piu' le due indagate, che uscivano cosi' definitivamente fuori dal procedimento penale; il Simeone impugnava tale provvedimento, adottato ad avviso dell'interrogante con inaudita protervia, con ricorso gerarchico del 29 marzo 1996 al consiglio di amministrazione dell'Inpdap, il quale ha trasmesso il fascicolo dell'interessato alla sede periferica di Caserta che, a sua volta, con nota del 3 settembre 1996, lo rimetteva per competenza a quella di Napoli la quale nulla ha comunicato finora al ricorrente; sebbene il pubblico ministero Polichetti e il giudice per le indagini preliminari Colella fossero stati informati dal Simeone (il quale peraltro si era tempestivamente opposto alla richiesta di archiviazione) del persistente, pervicace, illegittimo comportamento dell'Inpdap, l'archiviazione stessa veniva disposta in data 31 ottobre 1996: se l'intento dell'Inpdap di recuperare somme non dovutegli sfumava in seguito alla conferma da parte della regione dell'avvenuta attribuzione dell'abbuono di 7 anni in base alla legge n. 336 del 1970, il pericolo per il Simeone non era certo venuto a cessare, essendone in agguato uno ben piu' grave di quello scampato: il decreto definitivo di pensione n. 541482, che la direzione generale degli Istituti di previdenza emetteva in data 19 settembre 1996, ma che stranamente reca la data del 20 febbraio 1996 (epoca certamente non sospetta), notificato all'interessato il 17 ottobre 1996, con cui gli e' stata conferita, la pensione diretta ordinaria quale ex dipendente regionale, calcolata, ad avviso dell'interrogante, arbitrariamente ed immotivatamente sulla base di trentotto anni di servizio utili in luogo dei quaranta gia' riconosciutigli quale ex dipendente statale, come del resto indirettamente si rileva dallo stesso decreto, laddove alla voce "quota indennita' integr.", la relativa misura e' indicata in 40/40; nonostante le tempestive diffide del Simeone ed il suo ricorso, con contestuale istanza di sospensiva, notificato il 12 novembre 1996 all'amministrazione interessata e depositato il 15 novembre 1996 presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Napoli, i funzionari del tesoro hanno ugualmente disposto, con la rata di gennaio 1997, la ritenuta di lire 403.571 sulla sua pensione; sempre gli stessi funzionari ministeriali hanno contestualmente ridotto la pensione del Simeone di lire 129.154 mensili, ma non hanno ancora trovato il tempo di trasmettere il suo fascicolo alla Corte dei conti, che lo aveva richiesto gia' in data 26 novembre 1996, sollecitato il 24 gennaio 1997 e non ancora pervenuto in data 7 marzo 1997 -: se non ritengano che i provvedimenti adottati nei confronti dell'avvocato Simeone, con tanta tracotanza e spregiudicatezza e con manifesto sviamento di potere, siano stati determinati da un fine diverso da quello del soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che tali provvedimenti non possono essere certo ritenuti frutto di errori o sviste percettive, perche' in tal caso sarebbero gia' stati revocati e rettificati in seguito ai ricorsi dell'interessato; quali iniziative intendano assumere in ordine alla scandalosa odissea che sta vivendo l'avvocato Simeone (reo di aver osato pretendere un suo diritto), e in particolare, se non ritenga di dover prendere le necessarie misure atte ad impedire che simili incresciosi episodi si ripetano in questo nostro Stato di diritto; se non ritenga, infine, il Ministro del tesoro di intervenire affinche' si provveda, con la sollecitudine che il caso richiede, alla restitutio in integrum nei confronti del Simeone cosi' come richiesto nel suo ricorso alla Corte dei Conti senza dover necessariamente attendere i tempi non certo brevi per la sua definizione. (4-09300)
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