INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09212 presentata da LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20101027
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09212 presentata da AMEDEO LABOCCETTA mercoledi' 27 ottobre 2010, seduta n.389 LABOCCETTA, DE SIANO, MALGIERI, STRACQUADANIO, LORENZIN, PIONATI, GIOACCHINO ALFANO, SAVINO, VITALI, PANIZ, MOLES, DI CATERINA, SBAI, LAMORTE, NICOLUCCI, ANGELUCCI, SCELLI, LISI, ANTONINO FOTI, LEHNER, VENTUCCI, POLIDORI, ASCIERTO, PAOLO RUSSO, SPECIALE, DIMA, PORCU, CONTENTO, TADDEI, ANTONIONE, CATANOSO, PAPA, SISTO, MAZZOCCHI e CRISTALDI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 15 ottobre 2010 il GUP di Catanzaro ha provveduto al deposito della motivazione della sentenza nel procedimento denominato «Why not» nella quale e' stata sancita l'estraneita', rispetto a tutti gli addebiti in origine contestati, di due ex presidenti della regione Calabria, Giuseppe Chiaravalloti ed Agazio Loiero, oltre che di decine tra imprenditori, politici e pubblici funzionari (Allegato 1 in CD); la vicenda processuale, avviata e gestita con enorme clamore mediatico dall'ex pubblico ministero De Magistris, ha determinato, attesa la qualita' ed il ruolo rivestito da alcuni personaggi coinvolti, un vero e proprio «terremoto politico-giudiziario» ed e' stata, in parte, occasione del violentissimo scontro tra magistrati della procura della Repubblica di Salerno ed i colleghi della procura generale di Catanzaro; occorre ricordare che nel registro degli indagati venivano iscritti, tra gli altri, l'onorevole Romano Prodi, unitamente a numerosi deputati e senatori della Repubblica, oltre all'allora Ministro della giustizia, senatore Clemente Mastella (quest'ultimo iscritto pochi giorni dopo avere avviato l'azione disciplinare nei confronti del De Magistris); orbene, nella motivazione della sentenza sono contenute affermazioni gravissime in ordine alla conduzione dell'inchiesta; il giudice, nel ricostruire minuziosamente gli accadimenti investigativi, in forza di oggettivi dati di natura documentale, pone in risalto fatti di rilevante gravita' concernenti la complessiva gestione dell'attivita' di indagine; riferisce il giudice, infatti, di avere verificato, a parte il coinvolgimento di un sottufficiale dell'arma, maresciallo Giuseppe Chiaravalloti, nell'attivita' di indirizzo delle indagini unicamente volte a garantire l'impunita' alla principale teste d'accusa, Caterina Merante, addirittura la falsificazione di un verbale di interrogatorio reso all'autorita' giudiziaria; si legge, infatti, alle pagine 191 e seguenti della decisione citata: «quanto appena detto e' ancora piu' inquietante se si considera quanto si dira' in prosieguo circa le risultanze del primo interrogatorio cui la Merante veniva sottoposta, a seguito dell'avocazione delle indagini, innanzi al pubblico ministero, assistito sempre dal maresciallo Chiaravalloti per le operazioni di verbalizzazione. Nel corso di tale atto, come sotto si dira' in modo approfondito, la Merante dichiarava di confermare integralmente il contenuto delle precedenti dichiarazioni rese il 26 marzo 2007, cosi' come gia' cristallizzate nel verbale in atti, verbale che a tal punto veniva (o meglio doveva essere) trasfuso senza alcuna modifica, nel corpo del nuovo atto. Ebbene dal confronto tra i due verbali, quello originario del 26 marzo 2007 e quello che doveva essere semplicemente confermato e riprodotto, emerge che quest'ultimo e' stato completamente modificato, con l'aggiunta di fatti, dichiarazioni, precisazioni che spesso modificano completamente il significato delle prime dichiarazioni. Le modifiche apportate, infatti, in alcuni casi circostanziano e precisano le accuse mosse dalla Merante ad alcuni degli odierni imputati, introducendo nuovi fatti che non si rinvengono nella precedente verbalizzazione. In altri punti, invece, nel nuovo verbale trasfuso, si altera completamente il significato di alcune precedenti propalazioni che in tal modo acquistano un contenuto diametralmente opposto a quello precedente, sostanziandosi in particolare in precisi addebiti di responsabilita', in origine del tutto mancanti»; la sentenza, dunque, ad avviso degli interroganti, contiene gli estremi di una notizia di reato a carico del magistrato procedente all'assunzione della deposizione testimoniale della Merante e di quanti collaboravano alla redazione di tale atto; stando alle affermazioni contenute nella parte motiva del provvedimento decisorio, sono state rinvenute prove inconfutabili di attivita' mistificatorie consumate da pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge; ancora, sempre alla pagina 193 della sentenza si legge: «dalle conversazioni intercettate emerge come il Chiaravalloti (...) informava pedissequamente la Merante degli sviluppi delle indagini, comunicandole per telefono le notizie piu' rilevanti e rinviando a successivi reiterati appuntamenti (che avvenivano quasi quotidianamente anche a tarda ora od in giorni festivi) la narrazione puntuale degli avvenimenti e delle riunioni riservate a cui egli partecipava, quale investigatore di fiducia della procura generale. Egli inoltre, non si faceva scrupolo nel rassicurare costantemente la Merante in ordine alla sua posizione di "estraneita' alle indagini"»; tali affermazioni inducono gli interroganti a ritenere fondatamente che, ai danni di una moltitudine di persone, e' stata consumata una costante attivita' manipolatoria ed inquinante posta in essere attraverso la continua strumentalizzazione dei ruoli investigativi di quanti conducevano l'inchiesta; emblematica dell'atteggiamento parziale del magistrato originariamente affidatario del procedimento appare la circostanza secondo la quale, pur essendo la Merante indagata in procedimento connesso e pur essendo stato acquisito agli atti dell'inchiesta il fascicolo delle indagini svolte dalla procura della Repubblica di Paola in relazione ad una serie di reati ipotizzati a carico della stessa Merante, il magistrato inquirente, a Catanzaro, proseguiva alla raccolta delle sue deposizioni testimoniali ad avviso dell'interrogante in aperta violazione di precise disposizioni normative. Si legge, infatti in sentenza a pagina 194: «...Al momento in cui si svolgevano le captazioni che di seguito vengono riportate, la Merante, non era soltanto la principale fonte d'accusa dell'indagine in corso le cui gravissime accuse dovevano essere rigorosamente riscontrate, ma era gia' iscritta nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento penale n. 340/06 RGNR, i cui atti, gia' dal dicembre 2006 erano state acquisite al procedimento Why Not»; scrive, ancora il Gup della sentenza a pagina 194: «quanto tutto questo sia lontano dal modello di indagini delineato dal codice di procedura penale e' sin troppo chiaro e manifesto. Cosi' come estremamente chiara e manifesta e', ad avviso di chi scrive, la necessita' di valutare la rilevanza penale e disciplinare delle gravissime condotte tenute dal maresciallo Giuseppe Chiaravalloti nell'ambito dell'indagine Why Not condotte che, senza alcuna remora, hanno letteralmente inquinato la genuinita' delle investigazioni gestite per il tramite della sua persona, inducendo un dubbio insuperabile sulla genuinita' di alcune importanti dichiarazioni poste a base dell'impianto accusatorio»; e' evidente che il giudicante ha formulato una serie di accuse che coinvolgono la responsabilita' di magistrati ed appartenenti alla forze dell'ordine che avrebbero, in difformita' dalle norme che regolano l'attivita' investigativa, posto in essere condotte penalmente rilevanti con l'avallo, addirittura, del legale di fiducia della stessa Merante; risulta, infatti, dalla lettura della sentenza, a pagina 194: «il giorno 24 novembre 2007, all'indomani dell'avocazione delle indagini, Merante Caterina veniva sentita presso gli uffici del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Catanzaro dal PM, con l'assistenza, per finalita' investigative, del Maresciallo Chiaravalloti Giuseppe (e con la partecipazione dell'avvocato Diddi)»; dopo l'espletamento dell'atto di cui trattasi, la Merante, preoccupata dell'andamento della sua deposizione, chiedeva lumi al Chiaravalloti in ordine al risultato conseguito. Il Chiaravalloti, come si ricava dalle intercettazioni riportate a pag. 195, rispondeva facendo intendere che il magistrato inquirente «... era molto interessato e che l'interesse suo era prima di tutto la sua salvaguardia»; testualmente riferiva il maresciallo: «...lui l'ho visto molto interessato, voglio dire... quindi visto che prendeva... cose, poi come hai capito l'interesse suo e' prima di tutto salvaguardare te... quindi abbiamo anche parlato di quel discorso abbiamo riflettuto a lungo prima di fare un passo... hai capito?... cioe' tu hai visto a me... quello, quello e' il modo di lavorare che ho sempre fatto e io mi trovo a nozze in quella maniera, hai capito?... e devi essere preciso e poi fare i passi uno alla volta, hai capito?... senza andare... li abbiamo fatto un gran minestrone...»; a pagina 196 della sentenza viene riportato il resoconto di un ulteriore accadimento di gravissimo significato. La Merante, sottoposta ad indagini dal PM di Paola, intendendo eludere quelle investigazioni, si rivolge al maresciallo Chiaravalloti al fine di trovare un escamotage rispetto alla comparizione gia' stabilita. Ebbene, quella comparizione venne elusa attraverso il compiacente intervento del maresciallo e la partecipazione, consapevole o non, del magistrato inquirente. La conversazione telefonica intercettata e trascritta in sentenza, sul punto, appare inequivoca: «allora... se e' possibile se io venerdi' venissi a testimoniare davanti al PM Bruni... Ok? mi fate una notifica ed io ovviamente sono impegnata con un'altra autorita' giudiziaria». La risposta non si fa attendere: «va bene, va bene ok, allora facciamo cosi', appena e'.... Io ho la possibilita' di chiamarlo, penso che non ci sono problemi appena riesce a chiamarmi io gli dico subito il fatto e ti do conferma per venerdi'». Alle ore 17,45 dello stesso giorno il Chiaravalloti richiamava la Merante accordandosi con l'avvocato difensore di costei e discutendo con quest'ultimo della necessita' di eliminare interferenze tra le attivita' investigative condotte da diverse procure. Alle ore 17,53 il Chiaravalloti comunicava alla Merante «... allora, tutto a posto, con le maniere un po' forzate si ottiene tutto. Sta andando il maggiore li' dal PG e sta venendo apposta per tutta la situazione»; le intercettazioni telefoniche disposte ed eseguite dalla procura della Repubblica di Paola hanno consentito di verificare come il Chiaravalloti soleva informare in tempo reale la testimone d'accusa di tutte le attivita' investigative in corso. A pagina 197 del documento de quo, viene riportato il testo di una captazione dal tenore sconcertante: il maresciallo informava la Merante del fatto che: «stava prendendo un decreto nel quale aveva gia' inserito tutte le aziende ma che, per quanto riguardava i soggetti gli serviva la sua cosa in quanto, a suo giudizio, quelli gia' inseriti erano pochi e sicuramente c'era qualche altro che andava inserito»; era, dunque, la Merante a segnalare all'investigatore la necessita' di procedere ad effettuare perquisizioni e sequestri anche nei confronti di ulteriori soggetti non ricompresi tra quelli di cui all'elenco stilato dal carabiniere; ancora, a quel che sembra, il maresciallo Chiaravalloti, insoddisfatto dell'esame testimoniale reso da tale Simona dinanzi al PG dottor Garbati, avrebbe ripetuto l'atto, questa volta in perfetta solitudine, dopo averlo concordato con diverso pubblico ministero, secondo l'opinione degli interroganti al fine evidente di allinearne il contenuto ai riferimenti della Merante; i fatti rappresentati nella sentenza piu' volte citata consegnano un quadro a dir poco allarmante circa la complessiva condizione di illegalita' che ha segnato l'attivita' investigativa nel procedimento Why Not; e' bene ricordare che l'inchiesta ha avuto, negli anni, risonanza nazionale in forza delle molteplici apparizioni del pubblico ministero dell'epoca Luigi De Magistris nel corso di «puntate dedicate» della trasmissione televisiva Annozero condotta dal giornalista Michele Santoro ed in virtu' di una vera e propria «campagna di stampa» condotta da un gruppo di giornalisti e magistrati che ne hanno sostenuto la validita' in modo aprioristico e strumentale perseguendo finalita' ormai definitivamente individuate -: se non intenda assumere, alla luce di quanto riportato in premessa, immediate iniziative ispettive ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza. (4-09212)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09212 presentata da LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20101027
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20101027-20101028
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO (POPOLO DELLA LIBERTA')
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO (POPOLO DELLA LIBERTA')
PIONATI FRANCESCO (MISTO - REPUBBLICANI, AZIONISTI, ALLEANZA DI CENTRO)
ALFANO GIOACCHINO (POPOLO DELLA LIBERTA')
ANGELUCCI ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA')
ANTONIONE ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA')
ASCIERTO FILIPPO (POPOLO DELLA LIBERTA')
CONTENTO MANLIO (POPOLO DELLA LIBERTA')
CRISTALDI NICOLO' (POPOLO DELLA LIBERTA')
DI CATERINA MARCELLO (POPOLO DELLA LIBERTA')
DIMA GIOVANNI (POPOLO DELLA LIBERTA')
FOTI ANTONINO (POPOLO DELLA LIBERTA')
LAMORTE DONATO (FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA)
LEHNER GIANCARLO (POPOLO DELLA LIBERTA')
LISI UGO (POPOLO DELLA LIBERTA')
LORENZIN BEATRICE (POPOLO DELLA LIBERTA')
MALGIERI GENNARO (POPOLO DELLA LIBERTA')
MAZZOCCHI ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA')
MOLES GIUSEPPE (POPOLO DELLA LIBERTA')
NICOLUCCI MASSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA')
PANIZ MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA')
PAPA ALFONSO (POPOLO DELLA LIBERTA')
POLIDORI CATIA (FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA)
PORCU CARMELO (POPOLO DELLA LIBERTA')
RUSSO PAOLO (POPOLO DELLA LIBERTA')
SAVINO ELVIRA (POPOLO DELLA LIBERTA')
SBAI SOUAD (POPOLO DELLA LIBERTA')
SCELLI MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA')
SISTO FRANCESCO PAOLO (POPOLO DELLA LIBERTA')
SPECIALE ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA')
TADDEI VINCENZO (POPOLO DELLA LIBERTA')
VENTUCCI COSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA')
VITALI LUIGI (POPOLO DELLA LIBERTA')
DE SIANO DOMENICO (POPOLO DELLA LIBERTA')
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LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA')