INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09135 presentata da TOTO DANIELE (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20101021

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09135 presentata da DANIELE TOTO giovedi' 21 ottobre 2010, seduta n.387 TOTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: molteplici provvedimenti del commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanita' della regione Abruzzo, in materia di sanita', sono stati impugnati innanzi alla giustizia amministrativa con l'effetto, nella gran parte dei casi, dell'annullamento, totale o parziale, di quei medesimi atti; un ulteriore gravame, contro commissario ad acta e regione Abruzzo, e' stato opposto al «silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza di accesso in data 14-16 settembre 2009» prodotta da singole case di cura private e dall'AIOP, l'associazione di categoria che riunisce le case di cura istanti, con la quale, tra l'altro, veniva chiesto di acquisire, e' detto nella sentenza relativa, n. 63/2010, pronunciata dal TAR Abruzzo in data 13 gennaio 2010, «copia integrale degli accordi negoziali sottoscritti per l'esercizio 2009 tra l'azienda USL di Avezzano-Sulmona e le case di cura ricadenti nel proprio territorio. L'istanza era espressamente giustificata alla stregua del contenzioso in essere tra le case di cura e le Amministrazioni sollecitate, contenzioso inerente la determinazione dei tetti di spesa (budget) assegnati annualmente e, da ultimo, i provvedimenti assunti dal Commissario recanti delega alle aziende USL per l'esercizio delle prerogative in materia di contrattazione con le singole case di cura». L'accesso era, in sostanza, «finalizzato allo scopo di "verificare la legittimita' del relativo procedimento e la corretta allocazione delle risorse"». «L'istanza in menzione non era riscontrata in alcun modo» e ne seguiva, giustappunto, il ricorso dei proponenti al Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo; il TAR predetto, in data 13 gennaio 2010, con la citata sentenza n. 63/2010, si pronunciava accogliendo il ricorso delle case di cura e della loro associazione di categoria per l'accertamento dell'illegittimita' del silenzio loro opposto a fronte dell'istanza prodotta, come riferito, e per il riconoscimento del diritto ad accedere agli atti richiesti, in relazione al quale era fatto ordine «atta regione Abruzzo, al Commissario ad acta e alla ASL Avezzano-Sulmona, ciascuna per quanto di competenza, di consentire alle ricorrenti l'accesso agli atti richiesti...»; detta sentenza, da un lato, non risulta essere stata ottemperata e, dall'altro lato, nemmeno appellata da parte soccombente, talche' ne risulta un gravissimo vulnus all'immagine e alla sostanza della giustizia sostanziale, disattesa da chi avrebbe non solo l'obbligo giuridico di attenersi alle sue declaratorie ma anche quello etico di corrispondervi con immediatezza o di attivare le difese regolamentate dalle norme procedurali nel rispetto di ogni principio dato; non ottemperare a sentenza comunque pronunciate in nome del popolo italiano, da un lato, e neppure opporsi, in sede di impugnazione, alla sentenza medesima, e' atto che all'interrogante appare inqualificabile e dovrebbe incontrare severissime censure da parte del sistema, indipendentemente dai rimedi offerti dalla procedura codificata in tema di ottemperanza; cio' non solo per le potenziali ricadute negative, anche di natura erariale, in danno della pubblica amministrazione o per i riverberi, in ipotesi complessi e pregiudizievoli, sull'organizzazione del settore interessato alle pronunce giurisdizionali, ma per il sacrale principio di rispetto delle norme in particolare quando vengono coinvolti, in relazione alle stesse, rapporti tra la pubblica amministrazione e soggetti a essa estranea ma che dalla condotta della medesima dovrebbero costantemente percepire e riscontrare uno zelante, scrupoloso, pronto ossequio alle regole date, in particolare a quella dettata dalla Costituzione nell'articolo 97, comma 1, perche' «siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione», utilmente sostenendo, in siffatto modo, il prestigio e l'autorevolezza dell'immagine della pubblica amministrazione medesima; in senso piu' specifico, e' lecito porsi la questione della possibile incidenza, almeno in via astratta, del denegato accesso agli atti richiesti dai soggetti in capo ai quali il tribunale amministrativo adito ha, invece, riconosciuto il relativo diritto e della conseguente inibizione, a danno dei medesimi soggetti, dell'utilizzo di quegli atti «per l'eventuale difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale», sulle decisioni assunte, in particolare, dal commissario ad acta circa la determinazione e la ripartizione dei budget individuali attribuiti alle singole case di cura, posto che la conoscenza dei dati contenuti negli atti richiesti e' non solo strumento essenziale per «la partecipazione all'attivita' amministrativa», come stabilito dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ma anche imprescindibile strumento di verifica per la «corretta allocazione delle risorse, anche sotto il profilo dell'interesse delle ricorrenti», come ricordato dal giudice amministrativo nelle premesse della citata sentenza; il Consiglio dei ministri commissario' la regione Abruzzo per l'attuazione del piani di rientro del disavanzo sanitario nella regione medesima, attualmente nelle persone del presidente pro-tempore della giunta regionale, nominato commissario ad acta giusta deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2009 n. 75, e della sub commissaria, tale nominata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, n. 78 -: se, il Governo, non ritenga di dover prevenire ulteriori censure, di qualsiasi natura, e ogni altro eventuale pregiudizio, economico, finanziario o organizzativo, in relazione all'operato della regione Abruzzo e, specificatamente, dell'ufficio del commissario governativo ad acta, nell'ambito del settore sanitario, impartendo precise disposizioni a quest'ultimo perche', senza ulteriore indugio, ottemperi, per la parte di competenza, alla sentenza n. 63 del 2010 del TAR Abruzzo recante la declaratoria dell'obbligo, anche in capo al commissario ad acta, a dare corso all'accesso agli atti nei termini di cui all'istanza dei ricorrenti. (4-09135)
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