. "MANTINI PIERLUIGI (UNIONE DI CENTRO)" . . . "4/09129" . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09129 presentata da MANTINI PIERLUIGI (UNIONE DI CENTRO) in data 20101021"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "20101021-" . "2014-05-15T00:47:01Z"^^ . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09129 presentata da PIERLUIGI MANTINI giovedi' 21 ottobre 2010, seduta n.387 MANTINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: nell'ambito del processo di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, l'articolo 32 di modifica del regime fiscale dei fondi immobiliari propone una nuova definizione civilistica di fondo comune di investimento rivedendo la definizione del concetto di pluralita' degli investitori e di autonomia delle societa' di gestione del risparmio (SGR) rispetto alle politiche di gestione del fondo di investimento; la norma titolata «Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi», che intende perseguire l'obiettivo generale di impedire l'uso improprio dello strumento «fondo immobiliare», individua un nuovo regime fiscale, che si andra' ad applicare ai fondi non rispondenti alle nuove regole «di pluralita' e di autonomia» di cui al comma 1 del citato articolo, non risolvendo di contro gli aspetti afferenti ad una migliore definizione di «Fondo comune di investimento» che comunque verra' precisata dal decreto di attuazione di prossima emanazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; con riferimento alla nozione di «fondo comune di investimento» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera j), del (decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, si' e' omesso di precisare che il requisito della «pluralita' di partecipanti» al fondo risulta soddisfatto anche in via indiretta, allorquando il patrimonio del fondo sia detenuto, integralmente o in misura rilevante, da una persona giuridica o altro ente di diritto italiano o estero, preposto a rappresentare gli interessi di una pluralita' indistinta di soggetti, indipendentemente dal numero degli altri partecipanti al fondo; si ricorda che, grazie alla diffusione di un utilizzo appropriato di questo strumento, in alternativa al tradizionale investimento attraverso le societa' a responsabilita' limitata, il nostro Paese, nell'ultimo decennio, e' passato nel ranking internazionale della trasparenza predisposto da Jones Lang La Salle, che esamina i primi 50 Paesi/mercati del real estate, dal non essere rilevato, sino al 19 o posto, una posizione che lo colloca nella parte alta della classifica per livello della trasparenza del mercato immobiliare; sulla scorta di una prima rilevazione condotta internamente, Assoimmobiliare, l'associazione dell'industria immobiliare, utilizzando i dati forniti da un campione rappresentativo costituito da 23 SGR immobiliari (su circa un totale di 46 autorizzate e specializzate), per un Net Asset Value (NAV) aggregato di euro 14.914 miliardi su un totale di mercato di euro 20.905 miliardi (con il solo riferimento ai fondi riservati) e prendendo in considerazione 144 fondi/comparti su un totale di 239, ha denunciato il rischio di estinzione di circa 50 fondi, con una riduzione sul NAV totale di circa euro 4/5 miliardi, oltre alla probabile messa in liquidazione di almeno una decina di societa' di gestione del risparmio; sussiste dunque il ragionevole timore di una forte contrazione del comparto, con l'immissione nei prossimi mesi di un'eccessiva offerta di patrimonio immobiliare sul mercato, peraltro in una congiuntura in cui l'assorbimento e' quasi nullo e, soprattutto, la sostanziale interruzione di un processo virtuoso di emersione dei valori, di maggiore trasparenza del mercato e di messa in sicurezza dei processi operativi che coinvolgono i diritti dei lavoratori edili, la sicurezza dei cantieri, la tutela e salvaguardia dell'ambiente oltre alla perdita di lavoro per centinaia di operatori specializzati di alta qualificazione (asset managers, prosperty managers, architetti, giuristi di impresa, economisti, e altri); e' pertanto necessario che l'impegno del Governo e delle autorita' di vigilanza a correggere la regolamentazione di settore, al fine di evitare usi impropri ed elusivi dei fondi immobiliari, debba comunque preservare l'operativita' della parte sana dell'industria, potenziandone le capacita' tecniche come collettori di risparmio e investitori verso impieghi in immobili destinati allo svolgimento di attivita' economiche (uffici, alberghi, logistica, centri commerciali, industria, e altri) ed anche in vista dei nuovi e rilevanti compiti che potrebbero svolgere in campi come l'housing sociale, il federalismo demaniale, lo sviluppo infrastrutturale o l'attuazione di grandi programmi di riqualificazione urbana e recupero del territorio, compresa la ricostruzione delle zone terremotate in Abruzzo; l'articolo 32, chiarendo solo alcuni aspetti fiscali e l'ambito di applicazione della norma verso gli investitori stranieri, lascia aperta la questione della mancata definizione della «pluralita'» che consentirebbe ai «fondi immobiliari» di continuare a esistere e svilupparsi, evitandone l'uso improprio (veicoli con scopi elusivi); sarebbe pertanto opportuno, nell'ambito dei decreti attuativi: a) che il requisito della «pluralita' di partecipanti» al fondo risultasse soddisfatto anche in via indiretta, allorquando il patrimonio del fondo sia detenuto, integralmente o in misura rilevante, da una persona giuridica o altro ente di diritto italiano o estero, preposto a rappresentare gli interessi di una pluralita' indistinta di soggetti, indipendentemente dal numero degli altri partecipanti al fondo. b) che venisse confermata la risoluzione n. 137/E del 4 ottobre 2005 emessa dall'Agenzia delle entrate, secondo cui «un fondo per essere tale necessita dunque di una pluralita' di sottoscrittori a meno che l'unico detentore non rappresenti una pluralita' di interessi cosi' da raffigurare una gestione collettiva». Questa interpretazione e' determinante per gli investimenti dei Governi sovrani, delle assicurazioni, dei fondi italiani ed esteri e degli enti di previdenza come gia' attualmente ricompresi nella definizione «altri investitori qualificati» ex articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale n. 228 del 1999 primi tre alinea, ma occorre altresi' che siano tutelati: 1) i soggetti pubblici o istituzionali a prevalente carattere pubblicistico (enti territoriali, enti pubblici, fondazioni, enti no profit) per il rilevante interesse pubblico, diffuso o collettivo da essi stessi perseguiti e ricollegabili al principio costituzionale della tutela del risparmio ex articolo 47 della Costituzione; 2) i soggetti che possano avere una veste societaria (Societa' a responsabilita' limitata, Societa' per azioni) che tuttavia siano riferibili anche indirettamente a quelli sopra citati; 3) le societa' di capitali che comunque riflettano una effettiva pluralita' di interessi di azionisti plurimi e diversi, non ricollegabili tra loro, che attraverso il fondo decidano di passare da una gestione diretta ad una gestione indiretta dei loro interessi, cioe' affidino ad una SGR il loro risparmio (asset class), oltre a favorire con tale scelta un'azione di impresa improntata ai valori della trasparenza -: quali siano gli orientamenti del Governo in relazione a quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda assumere per sostenere la crescita ordinata del comparto dei fondi immobiliari in Italia, interpretando la nozione di pluralita' in coerenza con i punti sopra indicati. (4-09129)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09129 presentata da MANTINI PIERLUIGI (UNIONE DI CENTRO) in data 20101021" . .