INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09080 presentata da RUBINO PAOLO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970409

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Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno. - Per sapere - premesso che: i signori Baccaro Leonardantonio, Di Maggio Leonardo, Mele Maria Carmela, Ligorio Alfredo, Padula Maria Antonietta, Greco Giuseppe, Matera Pietro, Innone Angelo e Antonante Francesco prestarono servizio fino al 30 settembre 1982 quali dipendenti dell'Anap (Associazione nazionale addestramento professionale), ente privato convenzionato con la regione Puglia per le attivita' di formazione professionale finanziate dalla stessa regione; alla fine dell'anno scolastico 1981-1982, l'Anap ebbe a cessare la fruizione dei finanziamenti regionali e, pertanto, sospese l'attivita', chiedendo che il proprio personale, rimasto inutilizzato, venisse ammesso al trattamento previsto dalla legge della regione Puglia 17 ottobre 1978, n. 54, concernente la formazione professionale e, in particolare, dall'articolo 27, "Mobilita' del personale"; tale articolo dispone che il personale docente e non docente impiegato nelle strutture pubbliche della formazione professionale "e' soggetto alla mobilita' occupazionale nell'ambito dei centri degli enti gestori o dei centri convenzionati", aggiungendo che "la mobilita' del personale degli enti gestori e' considerata come passaggio immediato e diretto da un'azienda all'altra, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264"; l'assessore regionale pugliese al lavoro ed alla formazione professionale, con atto n. 83 del 2 giugno 1983, dispose il trasferimento dei lavoratori Baccaro ed altri nell'organico del Crfp (Centro regionale di formazione professionale) di Taranto, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, della legge regionale 54/1978, facendo obbligo all'amministrazione provinciale di Taranto di utilizzarli in relazione alle attivita' corsuali effettivamente realizzabili. Il provvedimento in parola fissava la data del 31 dicembre 1983 come termine finale delle attivita' da esso considerate; scaduto tale termine, peraltro, intervennero nuovi provvedimenti dell'assessore regionale, i quali di tempo in tempo ebbero a prorogare il mantenimento in servizio degli interessati presso il Crfp di Taranto. Da ultimo, cio' venne fatto con il decreto 18 febbraio 1986, n. 29; con propria deliberazione n. 1 in data 25 luglio 1996, il commissario ad acta, a seguito di ordinanza n. 970/1993 del 2 novembre 1993 del Consiglio di Stato, ebbe a stabilire la costituzione di un rapporto di lavoro qualificato di impiego pubblico non di ruolo a tempo indeterminato con i lavoratori in riferimento, a decorrere dall'1 gennaio 1986, procedendo all'inquadramento dei medesimi; con propria deliberazione n. 1561 del 29 agosto 1996, la giunta provinciale di Taranto provvide ad approvare il programma di assunzione di personale, senza tenere conto della situazione di fatto e di diritto dei dodici lavoratori; infatti la relazione d'accompagnamento alla medesima delibera, cosi' recita: "...il decreto-legge n. 409 del 5 agosto 1996, recante disposizioni in favore degli enti locali in materia di personale, con l'articolo 3, ha sostituito il comma 11 dell'articolo 3 della legge n. 537/1993 ed ha inserito l'articolo 11-bis, il quale, al 2^ comma, stabilisce che gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, rideterminata la propria dotazione organica, ai sensi del comma 11 e 11-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, possono assumere personale nell'ambito dei posti vacanti, sempreche' dispongano di idonee risorse finanziarie... Questo ente (la provincia di Taranto), con provvedimento del consiglio provinciale n. 29 del 7 marzo 1995, ha rideterminato la propria dotazione organica... cio' posto, a norma delle vigenti disposizioni legislative, si puo' procedere ad assunzioni di personale nell'ambito dei posti vacanti di organico ed in rapporto alle risorse finanziarie dichiarate disponibili... Prima di disporre l'avvio delle procedure di assunzione, occorre tenere presente le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 309 del 3 giugno 1996 in materia di mobilita'"; nella stessa relazione, inoltre, il responsabile del procedimento istruttorio cosi' conclude: "...allo stato, sono presenti n. 12 unita' provenienti dalla ex Anap, destinati presso questo ente, per effetto di sentenza del Consiglio di Stato n. 970/1993, la cui posizione giuridica ed economica deve essere valutata e configurata nell'ordinamento del personale dipendente dell'amministrazione"; con deliberazione della giunta provinciale di Taranto n. 2301 del 23 dicembre 1996, venne disposto l'inquadramento giuridico ed economico, a decorrere dal 1^ gennaio 1986 dei lavoratori Baccaro ed altri; con propria deliberazione n. 69 del 7 febbraio 1997, la giunta provinciale di Taranto ebbe a ritenere risolto il rapporto di lavoro con i predetti lavoratori, sebbene, nella fattispecie, fosse maturato il principio della non licenziabilita' per effetto del superamento della soglia dei centottanta giorni lavorativi, e, nella stessa seduta, con provvedimento n. 94, provvide a bandire concorsi pubblici per complessivi trentasei posti; tale ultima decisione appare in contrasto con l'articolo 32 - commi 1, 2 e 3 - del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che dispone che "...i dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalita' che presentino esubero sono assoggettati a mobilita' con trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 non possono assumere nuovo personale..."; se e' vero che e' venuta a cessare l'attivita' formativa corsuale, e' anche vero che i posti vacanti, risultanti dalle tabelle allegate alla delibera della giunta provinciale n. 2301/1996, possono essere coperti mediante l'istituto della mobilita' da applicarsi in favore dei lavoratori Baccaro ed altri in virtu' del dettato legislativo surriportato e tenuto conto delle disponibilita' finanziarie della stessa amministrazione provinciale di Taranto; tale provvedimento appare ingiusto oltre che discriminatorio in quanto va a compromettere in maniera irrimediabile la situazione di ben dodici famiglie, peraltro, tutte monoreddito le quali, con il licenziamento di tali lavoratori, si troverebbero prive di alcun sostegno economico; in un momento nel quale il Governo e' impegnato fortemente nella creazione di strumenti atti ad alleviare il fenomeno disoccupazionale, appare quantomeno assurdo il comportamento dell'amministrazione provinciale di Taranto che non sente il dovere morale di salvaguardare il posto di lavoro a coloro che, con tanti sacrifici, sono riusciti a conquistarlo -: quali provvedimenti intendano adottare in ordine a provvedimenti iniqui, ingiusti e contrastanti posti in essere dall'amministrazione provinciale di Taranto a danno di dodici lavoratori e se non ritengano di attivare tutti gli strumenti necessari per porre gli stessi lavoratori licenziati nella condizione di provvedere al sostentamento delle proprie famiglie; l'interrogante non puo' esimersi dall'evidenziare che i cittadini si aspettano molto da questo Governo in termini di giustizia ed equita' sociale, specie in questo particolare momento in cui, se e' difficile reperire nuovi posti, appare indispensabile porre in essere provvedimenti finalizzati alla tutela dei posti ai lavoratori che onestamente sono riusciti a guadagnarseli. (4-09080)
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MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER GLI AFFARI REGIONALI) 
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