_:B72bfd19f10709279174e1f68a4b1c997 "In relazione al documento parlamentare presentato, in cui la S.V. onorevole chiede chiarimenti circa i requisiti oggettivi di rappresentativita' che consentono ad una organizzazione sindacale di essere considerata \"rappresentativa\", si fa presente quanto segue. La giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, stante la mancata applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e l'assenza di disposizioni normative che prevedono obbiettivi indicatori della rappresentativita', ha dedotto la sussistenza del suddetto requisito da un complesso di indici che possono essere cosi' riassunti: 1) consistenza numerica del sindacato; 2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva. Si precisa, tuttavia, che la consistenza numerica si rivela di difficile verifica, perche' si ritiene che il principio costituzionale della liberta' sindacale precluda all'amministrazione la possibilita' di effettuare indagini sulla veridicita' dei dati forniti dai sindacati relativamente al numero degli iscritti. Anche l'indicatore costituito dalla diffusione delle strutture organizzative non offre elementi di certezza, dato che la Corte di Cassazione si e' limitata a precisare che tale requisito va inteso nel senso di una adeguata distribuzione sul territorio ma non necessariamente sulla totalita' di esso e non ha ulteriormente specificato \"quale presenza sia da considerare minima\". Ne consegue che tale indicatore, se comporta l'esistenza di una organizzazione molto estesa, non esige lo svolgimento di attivita' in ogni zona del territorio nazionale (v. Cass. 1256/84). L'approssimazione degli strumenti disponibili ha comportato il moltiplicarsi delle richieste di riconoscimento della maggiore rappresentativita' da parte delle OO.SS., per cui si e' reso indispensabile stabilire criteri piu' precisi che consentano una valutazione piu' corretta e compiuta delle risultanze istruttorie. Si ritiene, quindi, che, al fine di evitare che la presenza territoriale dell'organizzazione sindacale si riduca alla semplice esistenza di un recapito meramente figurativo, si dovra' verificare la effettiva attivita' svolta in favore degli associati, il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero e il canone di affitto corrisposto. Inoltre, tenuto presente che le OO.SS. devono comunque avere una struttura territoriale molto estesa, e' opportuno fissare al riguardo dei margini di apprezzamento. Conseguentemente, possono essere riconosciute maggiormente rappresentative quelle associazioni che abbiano sedi proprie operanti, nel senso specificato, in almeno la meta' delle province. Per quanto concerne, in particolare, la Confederazione Italiana Lavoratori Democratici Indipendenti (CILDI), si precisa che sono in corso accertamenti presso tutti gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per verificare l'esistenza e l'effettiva operativita' delle sedi della suddetta organizzazione sindacale. Infine, in relazione al ricorso ex articolo 28 della legge n. 300/70, presentato dinanzi alla Pretura di Napoli dalla CILDI-FILDIAI avverso il mancato riconoscimento, da parte dell'ATAN, azienda municipalizzata di trasporto di Napoli, delle prerogative e dei diritti sanciti dagli articoli 19 e seguenti dello Statuto dei Lavoratori, il competente Ispettorato del lavoro, a seguito degli accertamenti esperiti, ha fatto presente quanto segue. Il Pretore di Napoli, con sentenza del 20/07/94, ha rigettato il suddetto ricorso motivando la decisione con la riscontrata carenza, nell'organizzazione sindacale ricorrente, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19 citato. In particolare, il Pretore ha negato che possa essere riconosciuta alla CILDI, confederazione cui la FILDIAI aderisce, il carattere della maggiore rappresentativita', avendo la stessa attuato scarsa o nulla attivita' negoziale autonoma. Il giudice del lavoro ha, altresi', osservato che la FILDIAI non risulta firmataria di contratti nazionali o provinciali applicati nella unita' produttiva di che trattasi. In relazione a quanto suddetto si rileva che le decisioni adottate dall'Autorita' Giudiziaria sono assolutamente insindacabili da parte di questo Ministero. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu." . _:B72bfd19f10709279174e1f68a4b1c997 "19950802" . _:B72bfd19f10709279174e1f68a4b1c997 "MINISTRO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE" . _:B72bfd19f10709279174e1f68a4b1c997 . . "Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la CILDI (Confederazione Italiana Lavoratori Democratici Indipendenti) e' una organizzazione sindacale riconosciuta maggiormente rappresentativa su scala nazionale dal Ministero del lavoro con nota n. 12776 del 10 aprile 1987; detta organizzazione sindacale puo' contare su una struttura organizzativa nazionale, dislocata in varie regioni e province, oltre a strutture federate interne in vari comparti (invalidi, pensionati, statali, parastatali, Enti locali, scuola, universita' e ricerca scientifica, sanita', metalmeccanici, edili, commercio, artigianato ed altri); la rappresentativita' della CILDI non e' stata mai messa in discussione ne' dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ne' dal Ministero del lavoro; il radicamento del sindacato a livello nazionale, il numero degli iscritti e le funzioni esercitate, l'ha proiettata nella sfera delle organizzazioni sindacali autonome maggiormente rappresentative, tanto da essere ammessa al tavolo delle trattative ed alla sigla di importanti contratti collettivi nazionali, cosi' come e', facilmente, desumibile dalla lettura di tali accordi sindacali, stipulati da oltre 20 anni a questa parte; piu' volte il Ministero del lavoro ha avuto modo di dichiarare che la CILDI, \"per il dichiarato numero di iscritti, per la diffusione delle strutture organizzative, ed in quanto ha firmato alcuni CCNL nel settore del pubblico impiego, puo' essere considerata organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa su scala nazionale\"; spesso, purtroppo, per il riconoscimento delle prerogative concesse ad una organizzazione sindacale ai sensi dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), la CILDI ha dovuto difendere i propri diritti in giudizio, davanti ai Pretori del lavoro di tutt'Italia; si e' dato spesso il caso che la CILDI sia stata esclusa dal novero dei sindacati rappresentativi da varie aziende pubbliche e che, per il ripristino dei propri diritti violati, la detta organizzazione sindacale ha dovuto presentare ricorso al Pretore del lavoro; tutti i ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, hanno sempre dato ragione, in tutt'Italia, al sindacato ricorrente, concludendosi sempre, la vertenza instaurata, con la dichiarazione di comportamento antisindacale tenuto dalle aziende che avevano estromesso la CILDI da qualsivoglia contrattazione; spesso, sentenze di comportamento antisindacale, sono state emesse anche nei confronti dell'Atan, piu' volte chiamata ad integrare la CILDI tra gli organismi sindacali rappresentativi e a tenere delle corrette relazioni sindacali; stessa cosa e' accaduta anche nei confronti dell'ACTP, della Sepsa e della Circumvesuviana; entrambe le aziende che gestiscono trasporti pubblici, dopo aver invano cercato di escludere la CILDI dalle contrattazioni ed essere state condannate al reintegro dell'organizzazione sindacale in tutte le prerogative all'uopo riconosciutele dalla legge n. 300 del 1970, si sono viste condanne anche in sede di appello alle decisioni del Pretore del lavoro di Napoli; analoghe vertenze sono state proposte piu' volte anche nei confronti dell'Atan; per il passato, l'Atan e' stata piu' volte vista soccombente in giudizio, venendole contestato il comportamento antisindacale e la lesione di diritti sindacali ed il mancato riconoscimento della rappresentativita' alla FILDIAI/CILDI (Federazione Italiana Lavoratori Democratici Indipendenti Autoferrotramviari Internavigatori); a giustificazione di tale indirizzo giurisprudenziale, le Preture di tutta Italia hanno sempre addotto, quale prova maestra, \"l'esercizio di attivita' di autotutela continuativa, concreta e riconosciuta a livello istituzionale, nella misura in cui l'associazione sindacale CILDI e' stata richiesta espressamente quale interlocutrice di uffici pubblici istituzionali centrali e periferici\", assumendo, invece, le altre caratteristiche del sindacato (numero di iscritti, radicamento sul territorio, struttura organizzativa e riconoscimenti dei vari Ministeri), quali indicazioni utili non tanto come rilevanza probatoria della rappresentativita' quanto, piuttosto, come elementi indiziari di una rappresentativita' gia' in nuce preesistente; e' appena il caso affermare che la Federtrasporti ha comunicato a tutte le aziende pubbliche e private, che esercitano attivita' nel campo dei trasporti e della mobilita' collettiva, che la CILDI e' da considerarsi valida interlocutrice sindacale sulla base degli elementi di rappresentativita' ad essa organizzazione sindacale connessi; recentemente, il Pretore del lavoro di Napoli, dottor Antonio Ingrassia, su ricorso della FILDIAI CILDI avverso l'ATAN per comportamento antisindacale, ha sentenziato il rigetto del ricorso, dando ragione all'ATAN nella vertenza e non riconoscendo rappresentativita' all'organizzazione ricorrente; detta sentenza, emessa in palese contraddizione con ogni precedente decisione in materia di lavoro, gia' adottata in altre Preture d'Italia e nella stessa Pretura di Napoli, ha escluso la rappresentativita' della CILDI FILDIAI; tale sentenza e' stata impugnata dal sindacato in quanto contraria ad ogni orientamento giurisprudenziale precedente e perche' non tiene conto dei requisiti oggettivi di rappresentativita', prodotti in giudizio dallo stesso sindacato e di cui il Pretore non ha tenuto nel debito conto -: quali siano i requisiti oggettivi di rappresentativita' che consentono ad una organizzazione sindacale di essere considerata \"rappresentativa\"; se, nel caso di specie, il Pretore del lavoro di Napoli abbia valutato correttamente, in sede di decisione, questi requisiti. (4-08912)" . "19950329-19950913" . "PEZZELLA ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "2014-05-14T19:38:07Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08912 presentata da PEZZELLA ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950329"^^ . "4/08912" . _:B72bfd19f10709279174e1f68a4b1c997 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08912 presentata da PEZZELLA ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950329" . . "1"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . .