INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08700 presentata da MATTEOLI ALTERO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970401
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_08700_13 an entity of type: aic
Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: nel territorio del comune di Capannori (Lucca), in localita' Casa del Lupo, sara' iniziata nelle prossime settimane la costruzione di un inceneritore per il riutilizzo della frazione combustibile di rifiuti solidi urbani selezionati, la cui realizzazione fu approvata dal consiglio regionale toscano con deliberazione del 25 luglio 1994, n. 377; il sito prescelto ricade in zona perimetrata ai sensi dell'articolo 1, lettera m) della legge n. 431 del 1985, e' adiacente ad un'area protetta dalla legge regionale n. 52 del 1982 e dista 650-700 m dal perimetro di aree tutelate dalla legge n. 1497 del 1939 e dall'articolo 1, lettera c), della legge n. 431 del 1985, per cui ricade nella fascia di rispetto con estensione radiale di 2 kmq prevista dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559; il 28 settembre 1995, la conferenza di servizi regionale, ex articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987 approvo' il progetto di gara, malgrado il parere contrario del comune di Capannori e della provincia di Lucca, l'assenza dei rappresentanti della soprintendenza archeologica di Firenze e di quella ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici (AAAS) di Pisa e malgrado una diffida stragiudiziale fatta pervenire ai membri della conferenza dal presidente nazionale di "Italia Nostra"; la perimetrazione dell'area in cui ricade Casa del Lupo come zona di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 1, lettera m), della legge 431 del 1985, proposta dalla soprintendenza archeologica e recepita dal consiglio provinciale di Lucca con delibera del 5 marzo 1991, n. 23, non e' mai stata approvata in via definitiva dalla regione, che ha disatteso le procedure di approvazione di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 74 del 1984; per nessuna delle perimetrazioni proposte dalle province per i beni di cui all'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 la regione ha messo in atto le procedure di approvazione di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 74 del 1984; la regione Toscana, con deliberazione 8 marzo 1995, n. 240, ha considerato operativi i vincoli di cui alla legge n. 431 del 1985 solo in presenza di "provvedimenti ricognitivi specifici" regionali o ministeriali. La regione Toscana considera quindi inesistenti i vincoli della legge n. 431 del 1985 su tutto il territorio regionale, non avendo essa, con "provvedimenti ricognitivi specifici", approvato, con o senza modifiche, le perimetrazioni da essa delegate alle province (articolo 10 della legge regionale n. 25 del 1987) e da queste eseguite e regolarmente inviate alla regione. Molti dei beni di cui all'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 sono quindi res nullius in tutto il territorio regionale proprio per l'inadempienza della regione; non risulta che il direttore centrale per i beni ambientali e paesaggistici abbia fino ad oggi attivato le procedure inerenti l'esercizio del potere di sostituzione dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni, previsto dall'articolo 2 della legge n. 382 del 1975 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; in una lettera (prot. n. 34189 Lucca 3 del 13 febbrio 1996) inviata alla regione Toscana, la soprintendenza archeologica scrive: il "territorio dell'ex bonifica dei laghi di Sesto-Bientina, infatti, costituisce uno dei piu' significativi casi di area con "patrimonio storico archeologico che ne ha condizionato nel tempo l'assetto"; meglio ancora, e' una vasta area in cui sono conservati ampi lembi di paesaggio antico, con il sistema degli alvei fluviali d'eta' etrusca e romana, e il connesso reticolo di insediamenti"; e poco oltre, alludendo al sito di Casa del Lupo, non esclude che l'area stessa presenti un'elevatissima possibilita' di accogliere, nel suo sottosuolo, cose di interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939"; e, riferendosi all'inceneritore, afferma che: "La realizzazione del progetto ha una probabilita' non marginale di venire in conflitto, nella stessa fattibilita' o nei tempi di realizzazione, con esigenze di conservazione di cose di interesse archeologiche"; in una lettera (prot. n. 10821/Qe del 5 giugno 1996) inviata alla regione Toscana e al ministero competente, la soprintendenza Aaas di Pisa chiede alla regione: "di verificare la compatibilita' delle opere previste con la notevole valenza del paesaggio sopraindicato, qualificato dal tracciato, ancora riconoscibile dalle foto aeree, del paleo Auser di eta' romana, nonche' la sopravvivenza dell'orditura sette-ottocentesca del paesaggio della pianura lucchese". E aggiunge: "Si fa inoltre notare che l'impatto visivo, che la realizzazione dell'intervento verrebbe a provocare a sud dell'autostrada Firenze-mare, puo' compromettere irreversibilmente la fruizione panoramica dei paesaggi limitrofi tutelati ex legge 1497 del 1939"; in un articolo apparso su Il Tirreno del 25 novembre 1996, l'archeologo professor Michelangelo Zecchini parla dell'antica citta' di Sextum sepolta nell'alveo del lago da una terribile alluvione, e poco oltre aggiunge: "L'area del padule, da Paganico ad Altopascio, da Capannori a Ponte del Tiglio, da Porcari a Bientina, e' letteralmente cosparsa di insediamenti paleolitici, eneolitici, protovillanoviani, etruschi, romani, cosi' fitti e cosi' continui da dare, per l'appunto, l'idea dell'esistenza di una citta'. Si tratta di villaggi piu' o meno grandi, o necropoli composte da poche o da numerose tombe, di fattorie dalla planimetria complessa ... Allo stato attuale ne conosciamo un centinaio, il che significa che in realta' sono quasi il doppio"; perfino una rivista americana a larga diffusione popolare, quale e' Selezione del Reader's Digest, nel numero di gennaio 1993 dell'edizione italiana, in un articolo sull'archeologia in Italia, dopo un'intervista al professor Zecchini da' ampio risalto al sito pluristratificato di Fossanera nell'alveo dell'ex lago di Bientina; il commissario ad acta incaricato di realizzare l'impianto di Casa del Lupo ha assunto con la soprintendenza archeologica di Firenze l'impegno scritto (nota 63/96 del 20 febbraio 1996) a garantire la presenza in cantiere di archeologi qualificati, che trasformino lo scavo in intervento scientifico, qualora le sedimentazioni incontrate rivestano interesse archeologico; lo scavo eseguito con le prescrizioni della soprintendenza archeologica non e' previsto nel capitolato di appalto del progetto di gara approvato nell'apposita conferenza di servizi -: se non intenda con opportuni e tempestivi provvedimenti impedire la realizzazione dell'impianto di incenerimento di Casa del Lupo, esercitando quel potere di inibizione attribuito al Ministro dall'articolo 8 della legge n. 1497 del 1939, dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dall'articolo 1 della legge n. 431 del 1985, considerando: a) che le opere programmate, per la vastita' delle opere di scavo previste e per la straordinaria densita' di siti archeologici dell'ex Lago di Bientina noti anche a livello internazionale, rischiano di stravolgere una zona archeologica di estremo interesse, e incorrono nel serio pericolo di un blocco definitivo dei lavori, con notevole sperpero di denaro pubblico nel caso vengano scoperti nuovi siti archeologici; b) che i fondi per lo scavo con tecniche archeologiche non sono previsti nel capitolato di appalto; se non intenda esercitare il potere di sostituzione attribuito al Ministro in caso di inadempienza della regione, apponendo all'area perimetrata dalla soprintendenza di Firenze il vincolo di cui all'articolo 1, lettera m), della legge n. 431 del 1985; se non intenda infine, considerata la notevole continuita' di insediamenti umani dal paleolitico ad oggi e la conservazione di paesaggi fluviali antichi, trasformare l'intera area del Bientina in un parco archeologico, incompatibile con inceneritori, sulla falsariga del parco archeologico minerario di San Silvestro, presso Campiglia. (4-08700)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08700 presentata da MATTEOLI ALTERO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970401
xsd:integer
0
19970401-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08700 presentata da MATTEOLI ALTERO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970401
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
xsd:dateTime
2014-05-15T10:55:28Z
4/08700
MATTEOLI ALTERO (ALLEANZA NAZIONALE)