. . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08354 presentata da VENDOLA NICHI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 11/12/2003" . "20031211-20041116" . "20041116" . . . . "4/08354" . . "1"^^ . "20031211" . "2015-04-28T23:47:44Z"^^ . "Camera dei Deputati" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "VENDOLA NICHI (RIFONDAZIONE COMUNISTA)" . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-08354 presentata da NICHI VENDOLA giovedì 11 dicembre 2003 nella seduta n. 399 VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: l'amministrazione comunale di Taranto ha realizzato mediante cofinanziamento dell'Unione europea nell'ambito dei P.O.P. Puglia 1994/1996, l'intervento di recupero del Molo S. Eligio da destinare a porto turistico di stazionamento nella Città Vecchia di Taranto; con deliberazione n. 588 del 4 settembre 2002 la giunta comunale ha approvato l'avviso pubblico, il disciplinare e la scheda tecnica della gara per l'affidamento in concessione a soggetto privato qualificato della gestione dei servizi necessari al funzionamento del porto turistico per la durata di nove anni; nel termine assegnato hanno presentato domanda di partecipazione alla gara tre concorrenti: 1) Italia Navigando S.p.A.; 2) ATI Comes S.p.A. - Fava Yachts S.r.l. - Nautica Fava - Fava Giuseppe; 3) Italiana Servizi S.r.l. - Elettrojolly di Armando Cavallo e Figli S.r.l. - Maugeri Bartolomeo, con l'impegno a raggrupparsi in ATI; il dirigente dell'ufficio risanamento città vecchia e progetti speciali, già responsabile del procedimento del «Progetto di recupero e valorizzazione del molo S. Eligio da adibire a porto turistico» e proponente della delibera di giunta comunale n. 588 del 2002, incaricato dell'espletamento delle procedure tecnico amministrative per l'affidamento del servizio di gestione, con determina dirigenziale n. 117 del 20 novembre 2002 ha proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice, presiedendola, e, a seguito della valutazione delle offerte progettuali, con determina n. 24 del 29 gennaio 2003 prendendo atto dell'aggiudicazione della gara alla costituenda ATI Italiana Servizi Srl, ha demandato alla direzione risorse finanziarie di accertare il pagamento anticipato del canone annuo di concessione di euro 170.000,00 sul cap. 65805, così come disposto dal disciplinare reggente l'appalto, onde stipulare regolare contratto in forma pubblica con l'impresa aggiudicataria; in data 12 marzo 2003 il comune di Taranto ha stipulato il contratto di affidamento del porto turistico di stazionamento al molo S. Eligio con l'ATI Italiana Servizi Srl, formalmente costituitasi in data 24 febbraio 2003. Non risulta che il Comune abbia richiesto il pagamento del canone annuo previsto in via anticipata a carico del gestore, dall'altro, né che abbia verificato il possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti al raggruppamento con capofila la Italiana Servizi Srl. Sotto quest'ultimo profilo a tale raggruppamento ha partecipato la Italiana Servizi (98 per cento) - società a r.l., assolutamente priva di una specifica competenza tecnica nel settore nautico, costituitasi in data 9 settembre 2002 e cioè successivamente alla delibera della giunta comunale di approvazione del Bando di Gara; l'Elettrojolly di Armando Cavallo e Figli (1 per cento) - società a r.l., operante nel settore del commercio di elettrodomestici; ed un Ufficiale della Marina Militare in servizio, il Comandante di Vascello Maugeri Bartolomeo (1 per cento), che ha dichiarato di essere titolare della omonima impresa individuale, limitandosi ad esibire al momento della ammissione alla gara il solo numero di partita IVA richiesta in data 11 novembre 2002, pochi giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. In realtà il militare, sul cui curriculum vitae relativo alle attività svolte in qualità di ufficiale di marina si incentra il requisito attestante la capacità tecnica del raggruppamento, al momento della partecipazione alla gara difettava dello svolgimento di una specifica attività imprenditoriale nel settore nautico, incompatibile con lo status di militare in servizio; ciò nonostante il Maugeri si è dichiarato titolare dell'omonima ditta perché, almeno per il secondo aspetto, formalmente l'impresa si costituirà dopo l'aggiudicazione della gara con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Taranto in data 18 febbraio 2003, necessaria per poter poi costituire quell'ATI alla quale il comune di Taranto ha aggiudicato la gara e di conseguenza sottoscrivere il contratto di affidamento della gestione del porto turistico al molo S. Eligio; l'ATI Comes SpA, seconda classificata ha tempestivamente impugnato gli atti di gara dinanzi al TAR Puglia Lecce, lamentando tra le illegittimità la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara dell'aggiudicataria e richiedendo in via principale la condanna del comune di Taranto al risarcimento in forma specifica, consistente nell'affidamento dell'appalto oggetto di gara ed in via meramente subordinata il risarcimento per equivalente del danno ingiusto subito; il sindaco del comune di Taranto con decisione n. 375 del 24 marzo 2003 ha ritenuto di doversi costituire in giudizio a difesa del procedimento amministrativo che ha portato all'aggiudicazione della gara all'ATI Italiana Servizi S.r.l.; in data 29 maggio 2003 la Seconda Sezione del TAR Puglia-Lecce con decisione 9/03 ha pronunciato il dispositivo con il quale ha accolto il ricorso principale presentato dall'ATI Comes SpA, respinto il ricorso incidentale proposto dall'ATI Italiana Servizi Srl e dichiarato la nullità del contratto intervenuto tra quest'ultima ed il comune di Taranto in data 12 marzo 2003; all'ordine del giudice nonostante le ripetute diffide dell'ATI Comes S.p.A. non è stata data esecuzione da parte dell'amministrazione comunale di Taranto che di fatto, seppur priva di un titolo dl legittimazione, ha lasciato l'ATI Italiana Servizi Srl nella gestione del porto turistico fino alla pronuncia in data 17 giugno 2003 dell'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato di sospensione dell'efficacia del dispositivo impugnato dall'aggiudicataria sino al deposito della motivazione della sentenza del TAR Lecce; in data 1 o luglio 2003 è stata pubblicata la motivazione della sentenza n. 121 del 2003 della seconda sezione del TAR Puglia Lecce dalla quale, a conferma della mancanza del requisito di partecipazione alla gara dell'ATI Italiana Servizi Srl, di idonee capacità tecniche economiche ed organizzative, testualmente si legge che «di tale requisito l'A.T.I. aggiudicataria risulterebbe invece sprovvista, posto che la capogruppo Italiana Servizi Srl si sarebbe costituita soltanto in data 9 settembre 2002 nell'imminenza dell'indizione della gara, mentre Maugeri Bartolomeo, altra ditta del raggruppamento, avrebbe ottenuto l'iscrizione nel registro delle imprese solo in data 18 febbraio 2003, all'indomani dell'aggiudicazione. In conclusione deve ritenersi che illegittimamente la Commissione abbia riconosciuto in capo all'A.T.I. risultata aggiudicataria il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e dal disciplinare in ordine alle capacità tecniche economiche ed organizzative ed al minimum costituito, in ordine a tali capacità, dall'iscrizione nel registro delle imprese, iscrizione formalmente richiesta; Maugeri Bartolomeo, ancorchè in possesso di documentate competenze specifiche non poteva infatti riconoscersi impresa al momento della partecipazione alla gara, non risultando iscritto come impresa nel relativo registro». Inoltre, quale ulteriore motivo di accoglimento del ricorso la sentenza dispone che, in violazione della lex specialis di gara, «la sottoscrizione del piano economico-finanziario per la gestione del porto, ad opera di soggetto non abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista o ragioniere, quindi da soggetto incompetente, rendendo privo di valore giuridico un documento essenziale giustifica il reclamato provvedimento di esclusione dell'ATI aggiudicataria». Pertanto sulla base di queste motivazioni è stato disposto in favore dell'ATI Comes SpA quale mezzo prioritario di tutela l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della delibera che aveva individuato l'aggiudicatario dell'appalto nell'ATI Italiana Servizi Srl, e respinta la richiesta risarcitoria, ritenuta incompatibile con la disposta reintegrazione in forma specifica; ciò nonostante, a tutela di non meglio precisati interessi dell'Ente, con delibera di giunta comunale n. 32 del 4 luglio 2003, il comune di Taranto del tutto inspiegabilmente alla luce delle motivazioni della sentenza del TAR Puglia Lecce, ha deciso di inserirsi nuovamente nel contenzioso tra due imprese private per la gestione del porto turistico, proponendo un autonomo appello dinanzi al Consiglio di Stato, con contestuale istanza di sospensione della sentenza appellata; la mancata adozione del comune di Taranto dei provvedimenti volti all'esecuzione di quanto disposto dal giudice del TAR, nonostante l'impegno formalmente assunto dal dirigente dell'ufficio risanamento città vecchia e progetti speciali a darne corso a seguito della pubblicazione della motivazione della sentenza, ha permesso all'ATI Italiana Servizi Srl di continuare del tutto illegittimamente a gestire la struttura dal 1 o luglio 2003 fino al 29 luglio 2003, data in cui la sesta sezione del Consiglio di Stato vista la stagione nautica avanzata, onde garantire la continuità del servizio in corso di svolgimento, ha accolto l'istanza cautelare sui ricorsi 6547/03 e 51113 proposti dal comune di Taranto e dall'ATI Italiana Servizi Srl, sospendendo l'efficacia della sentenza impugnata; da ultimo si è appreso che la Comes S.p.A., capogruppo dell'ATI seconda classificata nella gara, dopo aver vinto in maniera assolutamente schiacciante al TAR ed avendo la certezza quasi assoluta di vincere anche in secondo grado, abbia del tutto inspiegabilmente rinunciato al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, quasi come un corridore che si ferma sul traguardo mentre sta per vincere; la procura della Repubblica di Taranto, anche in forza delle sollecitazioni giunte nel corso del sopralluogo recente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha aperto un'inchiesta sulla vicenda; suscita perplessità il fatto che: a) il comune di Taranto non abbia verificato nei 30 giorni dall'aggiudicazione, come previsto dal bando di gara, il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dai soggetti facenti parte del raggruppamento risultato aggiudicatario; b) un ufficiale di Marina in servizio possa svolgere l'attività di imprenditore individuale e di gestore di appalti pubblici; c) non risulti se vi sia stato il pagamento del canone di concessione annuo di euro 170.000,00, da corrispondere anticipatamente alla stipula del contratto di affidamento della gestione, con notevole danno per le casse erariali; d) il comune di Taranto non abbia dato puntuale esecuzione non solo al dispositivo del TAR Puglia Lecce 09/03 del 29 maggio 2003 ma addirittura alla sentenza n. 121 del 29 giugno 2003, la quale ha disposto in maniera inequivocabile l'annullamento degli atti amministrativi nella parte in cui avevano ammesso alla gara un soggetto privo dei requisiti di partecipazione; e) un Ente possa proporre ricorso avverso una sentenza del giudice amministrativo che, escludendo la tutela risarcitoria in quanto incompatibile con la disposta reintegra in forma specifica, di fatto determinerebbe unicamente l'esclusione dalla gara dell'impresa priva dei requisiti partecipativi e l'aggiudicazione all'impresa giunta seconda in graduatoria; f) un'impresa dopo aver vinto un ricorso nei confronti del comune di Taranto in primo grado, decida di rinunciare inspiegabilmente al giudizio d'appello -: se non intenda, quindi, adottare le iniziative di sua competenza a tutela della trasparenza e della legittimità dell'azione amministrativa del comune di Taranto.(4-08354)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08354 presentata da VENDOLA NICHI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 11/12/2003"^^ . _:B46a88ab9c85d7ac84b315ec71f6f6e49 . _:B46a88ab9c85d7ac84b315ec71f6f6e49 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 16 novembre 2004 nell'allegato B della seduta n. 547 all'Interrogazione 4-08354 presentata da VENDOLA Risposta. - La realizzazione del porto turistico di stanzionamento «Molo Sant'Eligio» è stata finanziata dalla Regione Puglia con fondi del Programma operativo Plurifondo (P.O.P.) e con fondi propri dell'amministrazione comunale di Taranto. Mentre le opere andavano a compimento, l'Autorità Portuale concedeva al sindaco - in base all'articolo 45- bis del Codice di navigazione - l'autorizzazione a predisporre il bando pubblico per l'affidamento della gestione dei servizi necessari al funzionamento del porto turistico. Elemento fondamentale del bando di gestione era la presentazione di un progetto costituito da alcuni punti principali: promozione turistica; modalità di gestione; piano di manutenzione della struttura; dotazione organica con particolare attenzione ai residenti della Città Vecchia; piano delle tariffe; piano d'impresa e piano economico-finanziario. Per tali aspetti e per altri secondari, il bando prevedeva i relativi punteggi. Espletata la pubblicità di rito all'albo pretorio comunale, sui quotidiani locali e regionali e sul sito internet, il Bando veniva pubblicato il 17 ottobre 2002 e aveva validità sino al 16 novembre 2002. Alla scadenza prevista venivano depositate tre offerte: quelle dell'A.T.I. Italiana Servizi, dell'Italia Navigando e dell'A.T.I. COMES. Veniva, pertanto, costituita la Commissione giudicatrice che, a conclusione dei lavori, procedeva alla stesura della graduatoria definitiva, dichiarando vincitrice l'A.T.I. Italiana Servizi. Il successivo 12 marzo 2003, veniva sottoscritto il contratto di gestione dei servizi del porto turistico Molo Sant'Eligio. La Commissione di collaudo tecnico-amministrativo constatava lo stato dell'arte di realizzazione della struttura ed autorizzava la presa in possesso della stessa da parte dell'Amministrazione comunale, nelle more dell'emissione del definitivo certificato di collaudo. Il 17 marzo 2003 si procedeva contestualmente alla consegna delle opere da parte dell'Igeco, quale impresa esecutrice, al Comune di Taranto e da quest'ultimo all'A.T.I. Italiana Servizi, per attivare la gestione e non lasciare incustodito il sito del porto. Tuttavia, una delle imprese partecipanti, la A.T.I. COMES, con ricorso al TAR Puglia-Lecce, impugnava i provvedimenti emessi dall'amministrazione comunale di Taranto, relativi all'aggiudicazione della gara. A sua volta, l'A.T.I. Italiana Servizi proponeva ricorso incidentale avverso l'ammissione dell'A.T.I. COMES alla gara. Il 29 maggio 2003, tale ricorso veniva accolto e quindi disposto l'annullamento degli atti impugnati e dichiarata la nullità del contratto. Il dispositivo veniva immediatamente impugnato davanti al Consiglio di Stato dalla aggiudicataria A.T.I. Italiana Servizi; nel relativo giudizio si costituiva tempestivamente il Comune, chiedendo a sua volta la sospensione del dispositivo; il Consiglio di Stato, con ordinanza del 17 giugno 2003 sospendeva il dispositivo fino alla pubblicazione della sentenza. In data 1 o luglio 2003, veniva invece depositata la sentenza motivata del TAR di Lecce impugnata autonomamente dal comune avanti al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato sospendeva definitivamente la sentenza. Successivamente, il Consiglio di Stato fissava all'11 novembre 2003 l'udienza di discussione del merito di entrambi i ricorsi. Prima di tale udienza, la Comes S.p.A. notificava atto di rinuncia al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza. Poiché la rinuncia non era ancora perfezionata, l'udienza dell'11 novembre veniva rinviata al 13 gennaio 2004 al fine di prendere atto della stessa o di valutarne comunque gli effetti sull'esito del giudizio. In quella data il Consiglio di Stato prendeva atto della rinuncia e dichiarava estinto il relativo giudizio. I rappresentanti dell'A.T.I. Comes, interessati dalla locale questura sulle motivazioni della rinuncia, chiarivano che, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, non risultavano in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'affidamento della gestione del porto turistico né della necessaria copertura finanziaria. Ciò premesso, si precisa che dalle informazioni acquisite dalla locale prefettura presso le locali forze di Polizia nonché presso la Direzione investigativa, antimafia di Lecce non risultano elementi o notizie che possano far ritenere sussistenti situazioni di contiguità della ditta aggiudicataria o di alcuni soci componenti con organizzazioni criminali. L'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto risulta essere composta dalle seguenti società: Italiana Servizi Sri, con sede a Taranto; Elettrojolly Sri di Armando Cavallo e figli; Maugeri Bartolomeo - impresa individuale, con sede a Taranto. Poiché il Maugeri è ufficiale della Marina militare, le autorità militari hanno attivato nei suoi confronti accertamenti per l'eventuale incompatibilità prevista dall'articolo 55, 2 o comma della Legge n. 113 del 1954. Lo stesso, in data 11 novembre 2002, acquisiva partita I.V.A., mentre il 18 febbraio 2003 è stata effettuata l'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio come ditta individuale per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-operativa del settore nautico. In relazione, infine, al pagamento del canone di concessione annuo di euro 170.000, da corrispondersi anticipatamente alla stipula del contratto di affidamento della gestione, dalle informazioni acquisite è emerso che il contratto è stato stipulato il 12 marzo 2003, mentre il canone contrattuale veniva depositato dal legale rappresentante dell'A.T.I. su libretto di deposito bancario in quanto secondo la predetta ditta, non risulterebbero verificate le condizioni relative al collaudo della struttura e, quindi, il rilascio dei certificati di agibilità, di collaudo e di verifica degli impianti tecnologici realizzati. Su tali punti, il comune di Taranto, ha evidenziato che sono stati emessi vari certificati propedeutici alla redazione del certificato di agibilità, per l'emissione del quale occorre ancora l'acquisizione dell'accatastamento della struttura, la cui esecuzione è tuttavia in corso. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì." . _:B46a88ab9c85d7ac84b315ec71f6f6e49 "20041116" . _:B46a88ab9c85d7ac84b315ec71f6f6e49 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO INTERNO" .