. . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08244 presentata da BOCCHINO ITALO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970306"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08244 presentata da BOCCHINO ITALO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970306" . "BOCCHINO ITALO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "0"^^ . . "2014-05-15T10:53:15Z"^^ . "4/08244" . . "19970306-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "Ai Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: la posizione giuridica dei giovani di cui alla legge n. 285/1977, e' stata, per il periodo intercorrente dalla data di assunzione fino all'attuazione di quanto previsto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, quella di dipendenti non di ruolo dello Stato; la complessita' giuridica che il ruolo di dipendenti non di ruolo dello Stato degli ex giovani di cui alla legge n. 285 del 1977 ha richiesto in piu' di un occasione chiarimenti in merito ai rimborsi dell'indennita' di fine rapporto da corrispondere al personale di cui alla legge n. 285 occupato presso gli enti locali; nonostante varie circolari esplicative, sia del ministero dell'interno sia del ministro del tesoro, ancora vi sarebbe incertezza circa la corresponsione dell'indennita' di fine servizio ai lavoratori predetti; alcuni enti locali hanno versato le somme per le indennita' di fine servizio all'ex Inadel, altri invece non l'hanno ancora fatto, in quanto non si evincerebbe ancora in maniera chiara l'obbligo di corrispondere questi versamenti; va fatto altresi' rilevare che lo stesso Inadel avrebbe comunicato agli enti locali che le somme da corrispondere a titolo di indennita' di fine rapporto per gli ex occupati non di ruolo assunti ai sensi della legge n. 285/1977 non dovevano in alcun modo essere versate, non essendoci alla base un rapporto di ruolo nell'ente locale, e che di conseguenza nulla sarebbe stato riconosciuto da parte dell'ente previdenziale -: se ritengano corretto il comportamento dell'ex Inadel, che pare abbia comunque incassato somme a titolo di indennita' di fine rapporto per lavoratori di cui alla legge n. 285, da parte di diversi enti locali, senza peraltro mai restituirli; se siano a conoscenza del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 9-24 luglio; se, considerato che i destinatari di tale sentenza risultano essere tutti i dipendenti statali o degli enti locali nei cui confronti ha trovato applicazione la norma dichiarata illegittima sotto il profilo costituzionale da parte della Consulta, non si ritenga illegittimo il comportamento delle amministrazioni degli enti locali che, sebbene sollecitati al versamento delle indennita' di fine rapporto per i lavoratori di cui alla legge n. 285, si rifiutano di farlo; se, considerato che l'esistenza di questa sentenza della Consulta e' a conoscenza del dipartimento della funzione pubblica, che ne cita il contenuto in una risposta ad un quesito posto dal comune di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, su sollecitazione dei lavoratori, non si ritenga opportuno sollecitare il rispetto delle sentenze della Consulta; se, al pari, non ritengano illegittime le circolari dell'ex Inadel che fanno divieto alle amministrazioni locali di versare somme a titolo di indennita' di fine servizio per gli ex occupati non di ruolo assunti con legge n. 285/1977; se e cosa intendano fare per dare risposte chiare ai tanti impiegati degli enti locali che chiedono il riconoscimento del diretto a vedersi corrisposta l'indennita' di fine servizio. (4-08244)" .