"PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA)" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08241 presentata da PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19970306"^^ . "0"^^ . . . "2014-05-15T10:53:15Z"^^ . . . . "Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze. - Per sapere - premesso che: nella laguna veneta le vie d'acqua di maggior rilievo, ai fini della mobilita', sono i bacini ed i canali di navigazione marittima, i quali collegano i terminali automobilistici con il centro storico di Venezia e con altre localita' di interesse storico dell'estuario; i canali e i rivi di esclusivo traffico urbano del centro storico di Venezia, ceduti in consegna al comune, costituiscono, nella mobilita' lagunare, la parte meno rilevante rispetto ai piu' ampi canali di navigazione marittima; ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 366 del 1963, nei canali di navigazione marittima della laguna veneta la navigazione e' regolata dalle vigenti norme di polizia marittima e portuale e solo nei canali e nei rivi dell'ambito urbano dalle norme che disciplinano la navigazione interna; nell'estesa parte marittima della laguna, numerose imprese societarie ed individuali esercitano, come in tutti i sorgitori turistici del Paese, il trasporto di passeggeri con l'impiego di piccole motonavi abilitate alla navigazione marittima nazionale locale limitata alle acque tranquille della laguna veneta; solo nei canali e nei rivi di traffico interno urbano il trasporto e' in atto esercitato da centonovantatre' soggetti, associati in cooperativa, titolari della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente cumulate su di un unico natante di dimensioni limitate e con portata fino a venti persone; tale cumulo, previsto dall'articolo 18 della legge regionale n. 63 del 1993, di fatto esaurisce in capo a centonovantatre' soggetti i contingenti delle licenze per il servizio dei taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, in difformita' da quanto disposto con l'articolo 8 della legge quadro n. 21 del 1992, che prevede la possibilita' del cumulo, in pratica per i solo tassisti veneziani, da esercitare pero' con natanti diversi; le imbarcazioni dei predetti due servizi pubblici urbani in pratica detengono il monopolio del mercato del trasporto turistico cittadino correlato mediamente a circa quindici milioni di presenze l'anno, con un palese abuso di posizione dominante, in contrasto con la \"legge antitrust\" n. 287 del 1990; i predetti tassisti (contemporaneamente noleggiatori), in virtu' delle vigenti norme che disciplinano la \"navigazione promiscua\" di cui all'articolo 24 del codice della navigazione, all'articolo 4 del regolamento marittimo e ai decreti nn. 519 del 1957 della direzione marittima di Venezia e n. 698 del 1957 dell'ispettorato compartimentale per il Veneto della MCTC, normalmente estendono la loro navigazione ai canali di navigazione marittima della laguna, mantenendo il regime amministrativo della navigazione interna, mentre tale ipotesi, ancorche' paritariamente prevista per le imbarcazioni della navigazione marittima, e' di fatto alle stesse preclusa di talche', allorquando estendono, per il compimento dei loro itinerari, la navigazione a tratti ancorche' brevi di canali di navigazione interna, subiscono la contestazione dell'esercizio abusivo di trasporto di persone in acque di navigazione interna, con l'irrogazione delle severe sanzioni previste dagli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 63 del 1993, che prevedono, altresi', la confisca dell'imbarcazione; tali norme sono inesigibili per le navi marittime in navigazione promiscua, di talche' le contestazioni reiteratamente mosse concretano un inspiegabile accanimento persecutorio, lesivo dell'immagine commerciale di chi lo subisce e contribuiscono al consolidamento della posizione dominante di cui godono i soggetti esercenti i servizi urbani di taxi e di noleggio; il comune di Venezia, con la motivazione di voler disciplinare il trasporto passeggeri anche nella parte marittima della laguna, ha richiesto al Ministro dei trasporti e della navigazione, prima, ed al Ministro dei lavori pubblici, piu' recentemente (perche' agisca con un emendamento sulla legge speciale per Venezia), di attivare un procedimento legislativo volto a porre deroga - per la sola laguna marittima di Venezia - al disposto dell'articolo 226 del codice della navigazione, allo scopo di estendere alle acque lagunari di giurisdizione marittima le disposizioni che regolano il trasporto di persone nelle acque di navigazione interna, tra le quali quelle che prevedono il contingentamento ed il possesso dell'autorizzazione comunale; tale modifica, ove attuata, scaccerebbe dal mercato le numerose imprese di armamento del trasporto marittimo locale che da sempre, come in ogni altra localita' rivierasca dello Stato, esercitano l'attivita' in regime di mercato, con la sola osservanza delle vigenti norme di polizia marittima e portuale; tale ipotesi comporterebbe effetti devastanti per l'assetto patrimoniale delle aziende interessate che, non potendo, oltretutto, trasferire il naviglio in altri sorgitori turistici (essendo i mezzi abilitati esclusivamente alla navigazione lagunare - acque tranquille), sarebbero costrette alla liquidazione e, verosimilmente, ad inevitabili procedure concorsuali, con la conseguente perdita del posto di lavoro per il personale imbarcato e per gli addetti ai servizi logistici di terra; l'assoluta impopolarita' dell'iniziativa in un momento storico che vede le piu' rappresentative parti politiche concordi nel sostenere la necessita' del rilancio dei livelli occupazionali, incentivando la produttivita' delle piccole e medie imprese, dal momento che col temuto nuovo regime giuridico-amministrativo circa duecento aziende cesserebbero la loro attivita', circa mille dipendenti (tra equipaggi ed addetti ai servizi a terra) perderebbero il posto di lavoro, mentre i centonovantatre' attuali esercenti i servizi urbani di taxi e di noleggio con conducente, unici in possesso dell'autorizzazione comunale, estenderebbero la loro posizione dominante all'intera laguna, in assenza di qualsiasi forma di concorrenza, con un'offerta di servizi forzosamente scadente e con tariffe da monopolio che e' facile immaginare -: quali siano i motivi per i quali, a fronte della dichiarata necessita' di porre un freno al proliferare delle imbarcazioni del trasporto marittimo lagunare, l'autorita' marittima, titolare delle funzioni amministrative, non abbia mai adottato i provvedimenti di sua esclusiva competenza ai sensi degli articoli 68 e 81 del codice della navigazione e dell'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione; per quali ragioni, approvato il penultimo capoverso dell'articolo 8, comma 2, della legge quadro n. 21 del 1992 viziato di incostituzionalita' per la palese disparita' di trattamento che riserva agli esercenti il servizio taxi sul territorio nazionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione non abbia adottato le piu' opportune iniziative perche' il predetto capoverso sia abrogato; per quali motivi, nonostante le vigenti norme che disciplinano la navigazione promiscua lo consentano, le imbarcazioni del trasporto marittimo lagunare, allorquando estendono la loro navigazione ai canali extraportuali, tutti di navigazione promiscua, siano immotivatamente perseguite con l'addebito di aver abusivamente esercitato il servizio in violazione delle vigenti norme sul trasporto in acque di navigazione interna, subendo ingiuste e severe sanzioni compresa la confisca dell'imbarcazione; con quale logica gli organi della Guardia di finanza da qualche mese eseguano verifiche a tappeto, oltre che nei riguardi dei trasportatori \"abusivi\", anche nei confronti delle imprese di navigazione marittima ovviando, invece, sui trasporti urbani che, essendo nella quasi totalita' associati in cooperative, ed essendo proprietari delle imbarcazioni del servizio taxi il cui costo supera largamente i cento milioni di lire, conferiscono il natante in uso gratuito alla cooperativa dalla quale sono poi assunti come conduttori dipendenti, con busta paga e ritenuta d'acconto mentre notoriamente il mercato di cui detengono il monopolio consente, per ciascun soggetto, ricavi annui mediamente superiori ai duecento milioni di lire. (4-08241)" . "4/08241" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08241 presentata da PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19970306" . "SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO (FORZA ITALIA)" . "19970306-" .