_:B2c6a8d1a7f2f133139c61306e26cef0f "Come indicato nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, la Commissione Unica del Farmaco (CUF) di cui all'art. 7 del DLVO 30 giugno 1993, nell'attuare con il proprio provvedimento del 30 dicembre 1993 la \"riclassificazione\" dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha collocato quasi tutti i prodotti a base di vitamine in classe C. Le ragioni per cui la Commissione ha operato in tal senso sono le seguenti. Tutte le associazioni vitaminiche sono state poste in fascia C in quanto utilizzabili in terapie minori o/e di breve durata o/e di costo relativamente basso: inoltre non sussiste per questo tipo di associazioni una adeguata documentazione scientifica idonea a dimostrare la effettiva superiorita' dell'associazione stessa rispetto ai singoli farmaci che lo compongono. I farmaci polivitaminici sono collocati in classe C in quanto, oltre alla mancanza di adeguata documentazione scientifica per poter dimostrare la superiorita' delle rispettive associazioni di sostanze a paragone dei singoli farmaci, per tali prodotti non esiste adeguata documentazione scientifica in grado di giustificarne l'attivita' terapeutica, ovvero per la sussistenza di composti dotati di migliore attivita' o/e minore tossicita' o/e minore costo. I preparati a base di vitamina A permangono in classe C in quanto utilizzati in terapie minori o/e di breve durata o/e di costo relativamente basso. Inoltre, non esiste per essi documentazione scientifica idonea a giustificare l'attivita' terapeutica, mentre esistono composti dotati di migliore attivita' o/e minore tossicita' o/e minore costo. Per gli stessi motivi, anche i prodotti a base di vitamina B1 sono attualmente collocati in classe C. Quanto alle specialita' medicinali composte da vitamina B1 + associazioni vitaminiche, la loro permanenza in classe C e' determinata, ancora una volta, dalla carenza di adeguata documentazione scientifica per giustificare l'attivita' terapeutica o/e per l'esistenza di composti dotati di migliore attivita' o/e minore tossicita' o/e minire costo, nonche' dal fatto che tali prodotti consistono in associazioni di due o piu' farmaci per cui non esiste una adeguata documentazione scientifica per dimostrare, appunto, la superiorita' della associazione rispetto ai singoli farmaci. Per i complessi vitaminici B associati, la permanenza nella fascia C e' dovuta, di nuovo, al fatto che tali prodotti vengono prescritti per terapie minori o/e di breve durata o/e di costo relativamente basso. Anche in questo caso, la Commissione ha, inoltre, rilevato che per tali associazioni non esiste una adeguata documentazione scientifica atta a dimostrare la superiorita' della associazione stessa rispetto ai singoli farmaci che la compongono. I prodotti vitaminici contenenti Acido ascorbico C sono tuttora in classe C sia perche' ritenuti utili esclusivamente in terapie minori o/e di breve durata o/e di costo relativamente basso sia perche' essi risultano sostituibili da adeguata alimentazione. Infine, i preparati farmaceutici a base di Acido ascorbico C + associazioni sono stati posti dalla CUF in classe C, oltre che per i motivi ora ricordati, anche per il fatto che per queste associazioni di piu' farmaci non esiste adeguata documentazione scientifica per dimostrare la superiorita' dell'associazione stessa rispetto ai singoli farmaci. Il provvedimento del 30 dicembre 1993 conteneva una serie di note relative alla prescrizione ed alle modalita' di controllo delle specialita' medicinali riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tra le altre, la nota n. 10 limitava il completo rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei preparati farmaceutici vitaminici il cui principio attivo fosse la Cianocobalamina (Dobetin, Eritrovit B 112) ai casi di prescrizione per \"Anemie megaloblastiche\". La nota n. 10 veniva modificata dalla CUF per effetto del successivo provvedimento del 18 aprile 1994, recante \"Modificazioni alla classificazione dei medicinali e aggiornamento delle Note riportate nel provvedimento del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni\". Per effetto di tale ulteriore intervento della Commissione, la nota n. 10 contiene attualmente le seguenti avvertenze: \"Classe A, limitatamente all'indicazione: trattamento delle anemie megaloblastiche da deficit di Vit. B 12 e di folati\". Questa nuova indicazione permette l'uso dei preparati farmaceutici vitaminici il cui principio attivo e' la Cianocobalamina anche in alcune delle patologie da carenza vitaminica indicate espressamente nell'atto parlamentare (anemie perniciose e perniciosiformi). Il Ministro della sanita': Guzzanti." . _:B2c6a8d1a7f2f133139c61306e26cef0f "19950801" . _:B2c6a8d1a7f2f133139c61306e26cef0f "MINISTRO MINISTERO DELLA SANITA'" . _:B2c6a8d1a7f2f133139c61306e26cef0f . . "4/08154" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08154 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950302" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08154 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950302"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: quasi tutti i preparati farmaceutici a base di vitamina, ad eccezione di quelli di sola vitamina K e di alcuni con derivati della vitamina D, sono classificati, nel prontuario terapeutico, in fascia C, come se essi non fossero indispensabili in alcuni casi specifici di carenza vitaminica su base alimentare o indotta da particolari stati morbosi o dall'uso di antibiotici; pur riconoscendo comunque la necessita' che venga evitato l'uso improprio di polivitaminici come \"ricostituenti generali\" spesso assolutamente non necessari -: se non ritenga necessario che i prodotti a base di vitamina vengano reintrodotti in fascia A, limitatamente alle specifiche e dimostrate patologie da carenza vitaminica (come ad esempio scorbuto, sindromi pellagroidi, complesso B, anemie perniciose e perniciosiformi, eccetera). (4-08154)" . . "1"^^ . "SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)" . "2014-05-14T19:36:14Z"^^ . _:B2c6a8d1a7f2f133139c61306e26cef0f . "19950302-19950913" . . .