_:B23515e185cf9444c61801f59495c664c . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07992 presentata da TERZI SILVESTRO (LEGA NORD) in data 19921119"^^ . . "19921119-19930118" . . . "4/07992" . "2014-05-14T20:52:45Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07992 presentata da TERZI SILVESTRO (LEGA NORD) in data 19921119" . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'applicazione delle nuove norme del testo unico delle leggi per l'elezione alla Camera dei deputati hanno modificato radicalmente alcuni aspetti legati all'espressione del diritto di voto da parte degli elettori. Da un lato viene sostanzialmente mutato il modo di esprimere le preferenze, abolendo sia l'indicazione numerica da apporre sulla scheda elettorale, gia' fonte di precedenti brogli, sia il sistema di inedicare piu' nominativi. Cambia quindi, in modo concettualmente preponderante, il valore all'espressione conscia della volonta' dell'elettore, tant'e' che in modo specifico viene chiesto di assegnare la preferenza ad un unico candidato, riportandone il cognome, in caso di omonimia il nome e persistendo la stessa condizione la data di nascita. Si privilegia cosi', con rara lucidita' e chiarezza l'effettiva espressione di volonta' dell'elettore. Secondo quanto disposto dalla prima parte dell'articolo 69 del testo unico citato, si potrebbe pervenire al convincimento che l'elettore, tracciando di propria mano il cognome del candidato, ne indichi oggettivamente anche l'appartenenza al gruppo politico. Dalla lettura combinata della seconda parte dell'articolo 69, che salvaguarda l'applicabilita' degli articoli 60 e 60-bis, dell'articolo 59 del testo unico citato alla luce del principio dettato dal comma 3 dell'articolo 48 della Costituzione, si rileva che la stessa legislazione nella fase di presentazione dei contrassegni da parte delle forze politiche indica criteri rigorosi. Le norme dettano che: a) partiti o gruppi politici che intendono presentare candidati devono depositare al Ministero dell'interno rispettivamente: contrassegno e denominazione del gruppo politico; b) i partiti che usano notoriamente un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con quel contrassegno. Viene spedificato che non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri partiti. Ne' tantomeno e' ammessa la presentazione, da parte di altri partiti o gruppi politici, di contrassegni che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. E' implicito che il contrassegno (simbolo) lo si intenda nella sua globalita', comprensivo di tutti i suoi elementi e cioe' la rappresentazione grafica (disegno), la dicitura posta all'interno del simbolo stesso e, ancor piu' determinante e' l'importanza che riveste l'aspetto fonetico, che e' parte sostanziale ed imprescindibile degli elementi caratterizzanti il simbolo stesso. Infatti le tecniche di comunicazione verbali dimostrano inequivocabilmente che la pronuncia di un vocabolo determina un processo di collegamento con idee astratte. Da cio' discende l'importanza fondamentale del fatto che il vocabolo non debba essere facilmente confondibile con altri simili. Non a caso il legislatore per ridurre al minimo gli errori ha dettato norme puntuali e meticolose inerenti l'accettazione dei contrassegni e il modo sia di attribuire i voti di lista che di specificare quelli di preferenza. Lo scopo fondamentale, era ed e', quello di differenziare sotto tutti gli aspetti un contrassegno (nella sua globalita') appartenente ad una determinata rappresentanza politica rispetto ad altre evitando che nell'elettore si ingenerino stati di confusione, dubbi o indecisioni che possano trarlo in inganno, e all'ultimo istante possano condizionare l'obiettivita' delle sue scelte, sia in merito al simbolo che a quella dei candidati. In Parlamento, alle precedenti elezioni politiche, il movimento Lega Lombarda era presente con il proprio contrassegno e i simboli, intesi nella loro globalita', presentati da altre forze politiche, quali: Lega Alpina Lumbarda e Lega Lombardia terra libera, evidenziano una chiara similitudine con il nostro per cio' che concerene l'aspetto grafico e fonetico (dicitura: Lombarda - Lombardia - Lumbarda). Tale condizione ha potuto sicuramente trarre in inganno l'elettore: si tratta infatti di una \"Lumbard\", che foneticamente e' l'espressione usata nel dialetto regionale come definizione di Lombardo. Contrariamente a quanto stabilito dal Ministero dell'interno, che ha respinto il ricorso della Lega Lombarda ed affermato implicitamente che non sussistevano per l'elettore medio elementi e motivi di confusione, la realta' delle ultime elezioni politiche ha dimostrato quanto segue, nel collegio Bergamo e Brescia in merito ai risultati elettorali delle seguenti liste, nelle elezioni del 5-6 aprile 1992: Lista n. 8: Lega Lombardia Terra libera, voti 33.579; Lista n. 11: Lega Casalinghe pensionati, voti 13.728; Lista n. 19: Lega Alpina Lumbarda, voti 35.310. Da una rapida analisi dei voti, emerge marcatamente che, dove compare all'interno del contrassegno la dicitura con i termini Lega Lumbarda o Lega Lombardia i consensi raggiungono cifre ragguardevoli. Nella lista n. 11 dove non compare il vocabolo, Lombarda, Lombardia, Lumbarda i consensi sono all'incirca di un terzo rispetto alle liste n. 8 e n. 19. Gli stessi risultati si sono verificati in quei collegi dove sono stati presentati simboli che, artatamente hanno sfruttato la similitudine fonetica dei vocaboli. Queste condizioni, che l'interrogante definisce di ambiguita' e di confusione, hanno dato come risultato, l'elezione di un senatore della Lega Alpina Lumbarda nel collegio di Clusone (Bg) praticamente in assenza o quasi di forme di pubblicita' elettorale. A dimostrazione di cio' e' sufficiente raffrontare la somma spesa per la campagna elettorale pubblicamente denunciata dallo stesso (lire 13.930.000) al Senato per rendersi conto dello spropositato rapporto tra investimenti per spese pubblicitarie ed il risultato ottenuto: essere stato eletto, senza o quasi, essere supportato da strutture propagandistiche derivanti da una organizzazione politica, distribuita in modo permanente e capillare sul territorio. Ad ulteriore conferma di tutto cio' si puo' verificare che accanto al simbolo di numerose schede elettorali, in specifico la n. 8, la n. 11 e la n. 19 sono state assegnate preferenze a candidati appartenenti al movimento che rappresentano Lega Lombarda-Lega Nord quali Umberto Bossi, segretario nazionale, Luigi Moretti segretario provinciale e quello di altri candidati presenti nelle nostre liste elettorali. Ne fanno fede i verbali di contestazione redatti in sede di seggio dai nostri rappresentanti di lista, ad esempio verbale di contestazione del 6 aprile 1992 seggio n. 15 nel comune di Nembro. Da non trascurare infine sono le giuste dimostranze di molti cittadini, che, contattando telefonicamente la sede periferica della Lega Lombarda-Lega Nord, si sono rammaricati di essere stati tratti in inganno da diciture chiaramente confondibili con la nostra. Cio' si e' verificato a fronte di due condizioni ben precise: a) permettere che si creassero i presupposti per trarre in inganno l'elettore, applicando in maniera difforme la legislazione elettorale, oppure disattendendola; b) favorendo l'impostazione tipografica di alcuni simboli che artatamente e' stata scelta per evidenziare a tutto campo, ancor piu', la similitudine grafica (Lombarda-Lombardia, Lumbarda) e fonetica. La stessa fenomenologia si ripeteva per le elezioni di Mantova del 27-28 settembre 1992 - dove la Lega Alpina Lumbarda si presentava per la prima volta alle elezioni provinciali con la lista n. 10, essendo l'unico contrassegno che sfruttava la similitudine sia grafica, sia fonetica, rispetto al nostro (lista n. 13) raggiungeva una ragguardevole percentuale 6,7 per cento, rispecchiando le condizioni organizzative gia' ricordate. Per non dilungarsi oltre, basti una semplice considerazione: l'identica conclusione si trae dall'analisi dei risultati elettorali (amministrativi) del comune di Sorisole (Bg). L'interrogante non auspica che le stesse diciamo \"coincidenze\", si venissero a creare nelle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel mese di dicembre (Varese, Monza, ecc.). A fronte di quanto illustrato, e al fine di ottenere una ampia ed esauriente risposta ai questiti che si intendono sottoporre si premettono alcune considerazioni di carattere generale. Gli articoli del codice civile n. 1341 e ss. stabiliscono che: 1) le clausole inserite di proprio pugno dal contraente hanno prevalenza su quelle contenute nel modulo o formulario; 2) qualsiasi clausola non chiaramnte comprensibile o che possa trarre in inganno un soggetto rende inefficace il contratto nei confronti dell'aderente. La normativa posta dal codice civile (2569 e ss.) e dalle leggi speciali a tutela del marchio specifica dettagliatamntte quali siano gli elementi che lo compongono (emblema o denominazione registrato nelle forme stabilte dalla legge). Essa vieta la riproduzione sia totale sia parziale impedendone l'uso o l'utilizzo ad altre societa' col preciso intento di garantire all'ideatore del marchio che ha impegnato capitali, lavoro e idee per pubblicizzarlo un uso esclusivo al fine di non favorire \"societa'\" che approfittino con una concorrenza sleale ed indebita degli sforzi e quindi dei guadagni che ne deriverebbero sfruttando slealmente ed indebitamente il marchio stesso. Analogamente a questa normativa devono essere difesi questi princi'pi in materia elettorale che si ritengono irrinunciabili per garantire al popolo che, almeno sino ad ora, si dice sia sovrano -: quali siano le condizioni di giudizio da parte degli operatori che possono essere adottate per accettare o respingere un contrassegno elettorale. In caso affermativo quali sono gli ambiti entro i cui vengono fissati questi spazi di discrezionalita'. In dettaglio l'interrogante gradirebbe conoscere il concetto di contrassegno confondibile e quali sono gli elementi che ne determinano con certezza e inequivocabilita' i limiti di confondibilita' e quelli che li escludono. Le stesse osservazioni valgono per cio' che concerne il concetto di similitudine. In che termine e con che parametri (fisici, psicologici, culturali) viene stabilita la capacita' media di un elettore per non essere tratto in errore da elementi caratterizzanti i simboli che vengono usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. Rilevando che l'eta' dell'elettore varia dai 18 anni ad oltre gli 80 e le condizioni di scolarizzazione obbligatoria rispetto alle fascie di eta' sono estremamente differenziate. Una parte dell'articolato in materia di legge elettorale sembra essere in palese antitesi e in violazione a quanto sopra esposto (spiegazione presidenti di seggio redatte dal Ministero degli interni) in particolare la' dove viene assegnata la preferenza quando viene contrassegnato un simbolo. Ne scaturisce l'importanza fondamentale attribuita al contrassegno al fine dell'attribuzione dei voti di lista e delle preferenze; quali provvedimenti si intendano attuare concretamente per eliminare gli \"equivoci\" che in pratica si verificano ad ogni tipo di elezione dove vengono presentati contrassegni (simboli) simili nella loro globalita' a quello della Lega Lombarda-Lega Nord; se non si intendano rivedere le considerazioni per le quali il Ministero dell'interno ha accettato contrassegni simili al contrassgno predetto e quindi predisporre il ritiro di tali contrassegni su tutto il territorio nazionale; se non si intenda attribuire sia per il Senato che alla Camera voti appartenenti alla lista n. 8, 11 e 19 al contrassegno Lega Lombarda-Lega Nord dove non compaia espressamente indicato il nome di un altro candidato per la Camera. Va evidenziato che nella lista n. 19 per la Camera sono stati scelti \"ad arte\" alcuni cognomi simili a quelli presenti nella lista n. 15, quella Lega Lombarda-Lega Nord. L'interrogante ritiene di fondamentale importanza una risposta rapida ai quesiti di cui sopra per l'imminenza delle prossime elezioni amministrative che si terrano il 13 del mese di dicembre, rimarcando i problemi di incostituzionalita' nascenti dalle normative del codice civile e delle leggi elettorali rispetto ai princi'pi costituzionali. (4-07992)" . "TERZI SILVESTRO (LEGA NORD)" . _:B23515e185cf9444c61801f59495c664c "Il testo unico 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, all'articolo 16 demanda all'ufficio centrale nazionale, costituito presso la Suprema Corte di Cassazione, di decidere sulle opposizioni avverso le determinazioni del Ministero dell'interno in ordine all'ammissione o ricusazione dei contrassegni di lista. Tale organo, con un orientamento costante nel tempo, ha stabilito dei precisi criteri di indirizzo. Il predetto ufficio centrale, con decisione del 28 febbraio 1992, ha sostenuto che la sola parte letterale di un contrassegno \"deve essere ritenuta, carente di specifica portata individualizzante intrinseca e di una propria rilevanza ai fini della caratterizzazione dei simboli e dei contrassegni elettorali, sicche' la relativa utilizzazione nei simboli e nei contrassegni ... da parte di una qualsiasi organizzazione o movimento puo' essere ritenuta vietata ... soltanto quando avvenga con modalita' tali da determinare, in concreto, un pericolo di confusione con contrassegni e simboli legittimamente utilizzati da altri movimenti e partiti\". Pertanto il Ministero dell'interno, allorche', in occasione di consultazioni elettorali, e' chiamato a decidere sulla ammissibilita' dei contrassegni non puo' non attenersi a questi criteri stabiliti dal predetto ufficio centrale istituzionalmente deputato a tale funzione. Nel caso cui fa riferimento l'interrogante l'unico elemento di affinita' era costituito dalla presenza, nel contrassegno, del logogramma Lega. Alla stregua dei suddetti princi'pi, il summenzionato ufficio centrale (e non il Ministero dell'interno come indicato nell'interrogazione), non ritenendo tale elemento sufficiente ad ingenerare confusione, respinse, in occasione delle elezioni politiche del 5 aprile 1992, il ricorso presentato dalla Lega Lombarda avverso l'uso del logogramma in questione da parte di altre formazioni politiche. Quanto alle \"condizioni di giudizio da parte degli operatori che possono essere adottate per accettare o respingere un contrassegno elettorale\" cui fa riferimento l'interrogante, tali condizioni non possono essere dettate in astratto. L'esame analitico-comparativo tra i simboli dovra' essere effettuato volta per volta, in relazione a singole fattispecie e dovra' accertare, alla luce della univoca e costante giurisprudenza dell'ufficio centrale nazionale, se in concreto ricorrano o meno gli estremi di confondibilita' o di decettivita' che possono trarre in errore l'elettore. I suesposti criteri sono stati costantemente tenuti presenti da questo Ministero in occasione dell'ammissione dei contrassegni per le elezioni politiche e per le elezioni del Parlamento europeo nonche', in occasione di consultazioni regionali ed amministrative, dagli organi cui la vigente normativa elettorale demanda l'esame e l'ammissione delle liste e delle candidature. Tali inconvenienti, comunque, sono connaturati alle competizioni elettorali e derivano dalla circostanza che in queste materie non appare possibile dettare disposizioni troppo puntuali ne' stabilire criteri eccessivamente restrittivi. Si tratta, infatti, di contemperare da un lato l'esigenza segnalata di non ingenerare confusione nell'elettorato e, dall'altro lato, quella di tutelare la liberta' di espressione di quelle formazioni sociali che la Carta Costituzionale vuole libere, nella loro manifestazione del pensiero, per concorrere alla vita democratica del paese. Non vi e' dubbio, infatti, che una delle principali forme della liberta' di manifestazione del pensiero appare la scelta del contrassegno elettorale. Attraverso questo i sostenitori di una certa formazione politica esprimono un orientamento ideologico e culturale che, in quanto strumentale al diritto di associazione politica costituzionalmente tutelato, non puo' essere oggetto di una disciplina rigida ed eccessivamente particolareggiata al fine di non comprimere oltre misura il principio del pluralismo politico. Il Ministro dell'interno: Mancino." . _:B23515e185cf9444c61801f59495c664c "19930107" . _:B23515e185cf9444c61801f59495c664c "MINISTRO MINISTERO DELL'INTERNO" . _:B23515e185cf9444c61801f59495c664c .