_:Ba2649ef2c4cb2b6794c19d6d423f8824 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 21 dicembre 2010 nell'allegato B della seduta n. 411 All'Interrogazione 4-07907\n presentata da MARCO MAGGIONI Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione in esame dove, sull'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione si esprime una forte preoccupazione in ordine alla possibile contaminazione dei prodotti agricoli con elementi chimici e composti in essi potenzialmente presenti; si rappresenta quanto segue. La norma di riferimento per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e' costituita dal decreto legislativo n. 99 del 1992, di recepimento della direttiva 1986/278/CEE, in base al quale lo spandimento su suoli agricoli puo' essere effettuato solo qualora siano rispettati i requisiti e le prescrizioni previsti dal decreto medesimo. I fanghi ammessi all'utilizzazione agronomica sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 99 del 1992, esclusivamente quelli derivanti dalla depurazione di acque reflue da insediamenti civili, oppure da insediamenti civili e produttivi con caratteristiche «sostanzialmente non diverse» da quelle provenienti dai soli insediamenti civili, oppure esclusivamente da insediamenti produttivi purche' tali fanghi siano assimilabili, per qualita', a quelli provenienti da insediamenti civili. Ai sensi del successivo articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 1992 i fanghi, prima del loro avvio ad utilizzazione agronomica, devono essere sottoposti a trattamento; per fanghi trattati si intendono, in base all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, i fanghi sottoposti «a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine, ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione». Il trattamento del fango non implica l'esclusione dello stesso dalla disciplina dei rifiuti ne', tanto meno, nel caso di utilizzazione in agricoltura, dalla disciplina specifica del decreto legislativo n. 99 del 1992; al contrario, il trattamento rappresenta un requisito imprescindibile per il successivo avvio a spandimento, nei limiti e secondo le modalita' fissati dal decreto, in quanto i fanghi non trattati non potrebbero in alcun modo essere utilizzati a fini agronomici. La possibilita' di utilizzo di rifiuti nell'ambito della produzione di fertilizzanti ai sensi del decreto legislativo n. 217 del 2006, quando consentita, e' espressamente riportata. Questo Ministero ha attualmente avviato un processo di aggiornamento del decreto legislativo n. 99 del 1992, anche al fine di armonizzare i limiti in esso previsti con quelli indicati dalle normative regionali, ed ha istituito, presso la competente direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, un apposito tavolo tecnico, esteso alle altre amministrazioni competenti. Detto tavolo si avvale della consulenza dell'Istituto superiore di sanita', dell'Ispra e del Cnr al fine di valutare sia l'eventuale inclusione nel decreto di nuove sostanze ed i relativi limiti di accettabilita', sia la riduzione dei valori soglia per la presenza dei metalli pesanti. Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia." . _:Ba2649ef2c4cb2b6794c19d6d423f8824 "20101221" . _:Ba2649ef2c4cb2b6794c19d6d423f8824 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . . "20100706-20101221" . "2014-05-15T00:38:45Z"^^ . "ALESSANDRI ANGELO (LEGA NORD PADANIA)" . . . "STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA)" . _:Ba2649ef2c4cb2b6794c19d6d423f8824 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07907 presentata da MAGGIONI MARCO (LEGA NORD PADANIA) in data 20100706"^^ . . "4/07907" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07907 presentata da MAGGIONI MARCO (LEGA NORD PADANIA) in data 20100706" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07907 presentata da MARCO MAGGIONI martedi' 6 luglio 2010, seduta n.348 MAGGIONI, ALESSANDRI e STUCCHI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: con la Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura l'Unione europea ha disciplinato l'uso di tali fanghi negli usi agronomici in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. In particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori; ai sensi della citata direttiva n. 86/278/CEE, i fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne disciplini la loro utilizzazione. In particolare, compete agli Stati UE adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di limiti di concentrazione di uno o piu' metalli pesanti dalla stessa direttiva; la norma nazionale che definisce le condizioni che devono essere verificate per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura e' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che recepisce la Direttiva 86/278/CEE. Il Decreto in particolare fissa: i valori limite di concentrazione per alcuni metalli pesanti che devono essere rispettati nei suoli e nei fanghi; le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (i limiti inferiori di concentrazione di carbonio organico, fosforo e azoto totale, i valori massimi di salmonella); le quantita' massime dei fanghi che possono essere applicati sui terreni; in alcune regioni sono state emanate norme specifiche che disciplinano ulteriormente la materia; purtroppo non sempre l'uso di tali fanghi produce effetti positivi sulle produzioni agricole coltivate sui suoli in cui vengono distribuiti. Sempre piu' spesso infatti si riscontrano colture agroalimentari contenenti residui o contaminanti che le rendono non commercializzabili o ad ogni modo con caratteristiche qualitative di scarso valore e cio' a danno degli agricoltori e dei consumatori; al riguardo, l'istituto Mari Negri di Milano ha condotto una specifica relazione sui possibili rischi di contaminazione veicolati da fanghi. In tale documento si sottolinea come gli alimenti vegetali, segnatamente i cereali, siano particolarmente ricettivi ai metalli tossici come il cadmio ed il piombo; tra i metalli pesanti, il cadmio in particolare ha effetti gravemente tossici per la salute dell'uomo, in quanto, assunto durante la dieta, incide negativamente sull'apparato scheletrico, genera osteoporosi e deformazioni della spina dorsale, oltre che avere effetti tumarli sul sistema riproduttivo e attivita' di distruzione endocrina; l'istituto Mario Negri ha fatto percio' presente come proprio il riso sia un cereale che per la tecnica di coltivazione, l'elevato uso di acqua e la sua tendenza ad accumulare metalli ad alti livelli, sia una coltura a maggior rischio potenziale. In tali circostanze anche la Commissione Unione europea ha ritenuto necessario iniziare una valutazione per giungere ad una concentrazione ammessa in cadmio nei fertilizzanti, proponendo una riduzione dei limiti ammessi nei fanghi in relazione al pH del suolo; altri inquinanti sono presenti nei fanghi di depurazione, tra cui numerosi composti ad attivita' endocrina di natura organica. La loro presenza sta diventando un serio problema nelle nostre societa', sia per i danni provocati alle popolazioni, sia per quelli provocati all'ecosistema; l'istituto Mario Negri, nelle proprie conclusioni anche basate sulle ultime scoperte scientifiche, suggerisce di valutare attentamente l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura chiedendo di tenere sempre in attenta considerazione le interazioni che vi possono essere tra i fanghi, il territorio e le coltivazioni interessate. In particolare, nel territorio di Lomello, vi sarebbero importanti appezzamenti a riso e proprio in tale territorio andrebbero accuratamente svolte le predette valutazioni, anche ricordando che lo stesso istituto Mari Negri ha riscontrato su questi suoli livelli elevati di metalli tossici con concentrazioni prossimi ai limiti ammessi per scopi agricoli; in provincia di Pavia vi sono numerose societa' autorizzate allo spandimento dei fanghi di depurazione ed esse attualmente soddisfano tutto il fabbisogno agricolo di ambito provinciale, il quale viene ad ogni modo garantito importando da altri luoghi il materiale eventualmente non realizzato dalle predette societa'; anche in considerazione delle criticita' che stanno sorgendo a causa dell'eccessivo utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, originati anche da reflui speciali, la giunta regionale della Lombardia, in attuazione di specifici accordi definiti nell'aprile 2009 tra regione, province e comunita' montane, ha approvato in data 29 luglio 2009, la delibera di giunta regionale (d.g.r.) n. 9953, con la quale sono state definite le modalita' di blocco progressivo dello spandimento sui terreni agricoli dei fanghi provenienti dall'attivita' di depurazione delle acque reflue urbane e industriali; tale disposizione dovrebbe consentire di raggiungere un maggiore livello di protezione di tutti i corpi idrici e di creare le condizioni affinche' i terreni agricoli possano ricevere preferibilmente gli effluenti d'allevamento nei limiti stabiliti dalla Direttiva Nitrati, allo scopo di promuovere il loro utilizzo e distribuire il carico d'azoto zootecnico; proprio in provincia di Lodi si starebbero verificando fatti problematici e poco rassicuranti connessi alla gestione dei fanghi di depurazione usati in agricoltura; come si puo' evincere anche dai comunicati stampa emessi dalla provincia di Lodi, durante mattinata di mercoledi' 28 aprile 2010, personale del nucleo ambientale della polizia provinciale di Lodi, unitamente a personale del nucleo investigativo della procura della Repubblica di Lodi e a personale del comando carabinieri per la tutela dell'ambiente - nucleo operativo ecologico (NOE), hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., emesso dal Giudice per le indagini preliminari, in data 07 aprile 2010 dell'impianto di trattamento dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione di acque reflue urbane sito nel comune di Maccastorna (Cascina Risi), e di proprieta' della societa' C.r.e. (Centro ricerche ecologiche). Il provvedimento e' stato emesso nell'ambito di attivita' d'indagine posta in essere dai carabinieri del NOE, per i reati di cui agli articoli 110 codice penale e 256 del decreto legislativo n. 152/06 a carico dei rappresentanti dell'azienda per avere, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, gestito abusivamente, smaltendoli successivamente in terreni destinati alla coltivazione di prodotti agricoli, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane contaminate da idrocarburi contenenti IPA (idrocarburi policrilici aromatici) cancerogeni in concentrazioni superiori al prescritto limite. Per i fatti in questione risultano quindi indagati in stato di liberta' l'Amministratore unico ed il Procuratore della Societa' e il Direttore tecnico dell'impianto. I reati contestati sarebbero l'articoli 110 codice penale e 256 decreto legislativo n. 152/06 (per cui sono previste fino a 2 anni ed ammenda fino a 26.000 Euro) perche' in concorso tra loro, nelle rispettive qualifiche, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative: gestivano abusivamente, smaltendoli successivamente in terreni destinati alla coltivazione di prodotti agricoli, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi costituiti fa fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane contaminate da idrocarburi in concentrazioni superiori al limite e contenenti IPA cancerogeni in concentrazioni superiori al prescritto limite. Smaltivano a beneficio dell'agricoltura rifiuti speciali con tenore di carbonio organico inferiore al limite consentito dalla normativa DGR. Impiegavano autocarri per il trasporto di rifiuti speciali in assenza della prescritta iscrizione all'Albo gestori Ambientali; i fatti contestati risalirebbero all'attivita' illecita posta in essere dalla societa' del biennio 2007-2008 e riguardano un ammontare di circa 70.000 tonnellate di rifiuti smaltiti illecitamente; sulla vicenda sarebbero in corso ulteriori indagini finalizzate all'accertamento di eventuali ulteriori responsabilita'; il sequestro dell'impianto ha ad ogni modo un carattere preventivo, essendo il provvedimento finalizzato al controllo dei fanghi attualmente in lavorazione presso l'impianto, per capire se anche per il periodo successivo al biennio sopra-citato si possano ipotizzare fattispecie di reato; al riguardo, il NOE di Milano, avrebbe fatto presente che la clientela della C.r.e. e' costituita da agricoltori lodigiani, i quali allo stato attuale si configurerebbero quali vittime dell'illecito; riguardo alla societa', si segnala che da ultimo, in Comune di Lomello, la predetta CRE abbia presentato un progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, di trattamento per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi e deposito preliminare di rifiuti pericolosi; il comune di Lomello, insieme al comune di Galliavola e a gran parte dei comuni della Lomellina hanno espresso una forte contrarieta' alla localizzazione dell'impianto per il trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue civile ed industriale; le popolazioni dei comuni della Lomellina denunciano il rischio per la salute e per l'integrita' dell'ambiente che un tale impianto potrebbe arrecare al loro territorio. Stesse posizioni sono state espresse dal mondo agricolo che rivendica la peculiarita' del territorio rispetto alla produzione di riso e la cui reputazione potrebbe essere compromessa irrimediabilmente se i mercati di sbocco venissero a conoscenza che parte delle loro coltivazioni di pregio sarebbero ottenute anche con l'uso di fanghi di depurazione di reflui speciali di natura industriale; per l'economia risicola locale, viste le segnalazioni di precauzione che raccomanda l'istituto Mario Negri ed anche in considerazione delle ipotesi criminose rivolte alla CRE riguardo alle illecite operazioni condotte in materia di utilizzo di fanghi di depurazione in territorio lodigiano, la realizzazione e l'esercizio del predetto impianto di smaltimento di rifiuti speciali, sarebbe un colpo letale. Si ricorda infatti che il riso pavese gode di una speciale rinomanza basata sulla qualita' delle varieta' e sull'integrita' dei suoli su cui il cereale si coltiva, i quali devono essere privi di ogni sorta di inquinanti esterni e messi al riparo da contaminazioni di metalli ed altre sostanze pericolose; inoltre, ai fini ambientali, il territorio su cui andrebbe ad incidere l'impianto, e' assai rinomato essendo confinante con la Zona di protezione speciale natura 2000, Z.P.S. IT2080501 «Risaie della Lomellina». Si tratta di una prerogativa notevolissima che verrebbe certamente lesa in caso si procedesse a realizzare l'impianto in questione ed altresi' si utilizzassero i relativi fanghi in aree riferibili al sito -: se non ritengano di promuovere la revisione delle norme di competenza che disciplinano l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura, in particolare svolgendo valutazioni mirate circa la loro sostenibilita' ambientale ed agricola; se per quanto riguarda gli aspetti agricoli, non s'intenda rendere maggiormente severo e circoscritto l'uso di tali fanghi negli usi agronomici come fertilizzanti; quali iniziative di competenza si intendano assumere con riferimento a quanto riportato in premessa. (4-07907)" . . . "1"^^ . . "MAGGIONI MARCO (LEGA NORD PADANIA)" .