_:Bde947234e366d62e942183ff76920d3c "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 14 giugno 2011 nell'allegato B della seduta n. 485 All'Interrogazione 4-07797\n presentata da MAURO PILI Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare in esame si rappresenta quanto segue. Il decreto legislativo 28 maggio 2010 numero 85, in materia di «Attribuzione a Comuni, Province, Citta' Metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42», rappresenta il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Nell'ambito delle attivita' propedeutiche all'attuazione del cosiddetto «federalismo demaniale» l'Agenzia del demanio, per quanto riguarda gli immobili di natura patrimoniale ritenuti suscettibili di trasferimento a Regioni ed enti locali, ha provveduto alla redazione e pubblicazione di un primo elenco di beni immobili dello Stato nonche' di un'ulteriore sezione afferente l'elenco di quelli esclusi perche' in uso alle amministrazioni statali per comprovate ed effettive finalita' istituzionali. In tale contesto corre l'obbligo di precisare che i beni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano non figurano nei predetti elenchi, in quanto esclusi dall'ambito applicativo del gia' citato decreto legislativo n. 85 del 2010. Nel caso della regione Sardegna, in particolare, trova applicazione l'articolo 14 del relativo statuto di autonomia, che dispone, al primo comma, che la regione. nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. Al riguardo la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna non ha ancora avviato l'iter per l'adozione di una norma di attuazione in materia, sia pure nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella normativa generale in materia di federalismo demaniale. Si ritiene opportuno, infine, ribadire quanto contenuto nel decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267 recante «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio». L'articolo 1, comma 1 del citato decreto legislativo, conformemente al parere reso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 15 giugno 2005, ha abrogato l'ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 (il quale disponeva che «resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1948 concernente lo statuto speciale della regione Sardegna»). Lo stesso articolo 1 citato prosegue prevedendo al secondo comma, l'identificazione periodica, mediante elenchi, dei beni demaniali e patrimoniali, pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto di autonomia, che sono trasferiti alla regione autonoma. Al comma 3 e' previsto, inoltre, che «una commissione paritetica, composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e due rappresentanti della Regione, individua, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla Regione stessa. Detti beni entrano a far parte del demanio della Regione». Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: Raffaele Fitto." . _:Bde947234e366d62e942183ff76920d3c "20110614" . _:Bde947234e366d62e942183ff76920d3c "MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE" . _:Bde947234e366d62e942183ff76920d3c . _:Bde947234e366d62e942183ff76920d3c . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "2014-05-15T00:37:58Z"^^ . _:Bde947234e366d62e942183ff76920d3c . "20100629-20110614" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07797 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100629"^^ . . "4/07797" . "PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07797 presentata da MAURO PILI martedi' 29 giugno 2010, seduta n.344 PILI, MURGIA e CARLUCCI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i rapporti con le regioni, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione normativa, al Ministro delle riforme per il federalismo. - Per sapere - premesso che: l'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58 dispone: «La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione. I beni immobili situati nella regione, che non sono di proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della regione»;\nla Corte costituzionale con sentenza n. 383 del 1991, in merito al ricorso proposto da altra regione a statuto speciale, la regione Valle d'Aosta, aveva sostenuto l'automatico passaggio dei beni alla stessa regione anche in virtu' del seguente esplicito riferimento alla regione Sardegna: «Del resto l'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo comma, che la regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, da' rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in vigore dello statuto»; la Corte costituzionale nella stessa sentenza, per il bene militare le cui funzioni di difesa erano venute meno proprio in relazione all'intenzione dello Stato di vendere il compendio, disponeva: «Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a privati, con l'impugnato avviso d'asta, l'immobile in questione, appartenendo questo al demanio della regione Valle d'Aosta»; le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo dello statuto della regione Sardegna di rango costituzionale stabiliscono che la regione succeda, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare, regola generale esplicitata nel primo comma; il secondo comma del citato articolo introduce un'eccezione: la successione non avviene e i beni restano di proprieta' dello Stato quando sono utilizzati (connessi) per servizi di pertinenza statale; l'eccezione, pero', ha un limite ben preciso: l'utilizzazione deve essere attuale, di guisa che, se tale utilizzo viene a cessare, cade il presupposto della medesima eccezione ed i beni non piu' utilizzati ricadono nella regola generale e seguono la sorte degli altri beni statali e, cioe', la loro proprieta' e' trasferita ope legis alla regione; la chiara e univoca statuizione dell'articolo, secondo cui «i diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato \"finche' duri tale condizione\"» non puo' dare luogo a dubbi interpretativi; la congiunzione temporale «finche'» attribuisce, infatti, un sicuro valore dinamico allo norma. Nel senso che transitano nel patrimonio regionale non solo i beni che, alla data di entrata in vigore dello statuto speciale, non erano piu' connessi a servizi statali, ma anche quelli la cui connessione sia venuta meno successivamente; l'applicazione di tale disposto si rileva nella nota n. 2/20680/10-1-20-20/89 dell'aprile 1989, quando l'allora Ministro della difesa, Zanone, comunicava al presidente della regione di aver impartito disposizioni agli organi tecnici della difesa, per l'avvio della procedura prevista per la cessione all'Amministrazione finanziaria dei beni demaniali non piu' necessari alle Forze armate; il significato proprio dato dal legislatore alla norma porta sicuramente a dare rilievo alla sopravvenienza e, cioe', al sopravvenuto venir meno della connessione del bene con il servizio statale; tale sopravvenienza rappresenta il limite all'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 14 e fa, quindi, rivivere la regola generale della successione della regione Sardegna nella proprieta' dei beni dello Stato; la cessazione della connessione dei beni immobili ai fini statali, come dispone la richiamata sentenza della Corte costituzionale, si e' verificata proprio nel momento in cui l'amministrazione dello Stato ha posto in vendita o attivato forme di concessione e comodato a soggetti privati o pubblici del bene stesso; con riferimento alla regione Sardegna non esiste nessuna disposizione normativa che possa configurarsi come ostativa al trasferimento dei beni statali alla regione stessa, quando la «dismissione» avvenga in data successiva all'entrata in vigore dello statuto sardo; il Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere della terza sezione del 12 febbraio 1985, n. 158, si e' espresso formalmente su richiesta del Ministero della difesa proprio sull'applicazione dello statuto sardo; l'organo consultivo in quel parere, - in estrema sintesi - si e' pronunziato nel senso che l'articolo 14, secondo comma, dello statuto sardo stabilisce che i beni immobili connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato soltanto finche' duri tale condizione, riconoscendo, cosi', allo Stato la funzione di uso e non anche di disposizione degli immobili stessi; la legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale ha disciplinato al Capo VII il Patrimonio di regioni ed enti locali e, in particolare, all'articolo 19, dispone: «(Patrimonio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princi'pi generali per l'attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacita' finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialita'; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, citta' metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale»;\ncon il decreto legislativo del 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzioni a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un loro patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si dispongono le procedure relative al trasferimento dei beni dello Stato agli enti territoriali; l'Agenzia del demanio ha divulgato un elenco di beni relativi alle singole regioni in attuazione del predetto decreto legislativo; tale elenco contempla anche la regione Sardegna; la regione Sardegna, come gia' detto, dispone di un proprio statuto speciale che prevede all'articolo 14 l'automatico trasferimento dei beni demaniali non piu' necessari alla funzione statale con esclusione di quello marittimo; l'inserimento di beni ricadenti nel territorio sardo da cedere agli enti territoriali costituisce un tentativo improprio di asseverare tali beni al regime dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 e del successivo decreto attuativo, che non prevede esclusivamente un mero passaggio ma anche una compensazione nell'ambito dei trasferimenti erariali alle regioni o agli enti destinatari; l'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85, di cui sopra prevede infatti le seguenti Disposizioni finali: «1. Tutti gli atti, contratti, formalita' e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto' sono esenti da ogni diritto e tributo. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono, determinate le modalita', per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 3 e 7»; tale disposizione dunque prevede che con successivi atti il Governo, seppur con l'intesa della conferenza unificata, dovra' «compensare» la cessione con la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni; al comma 5, dello stesso articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85, si prevede inoltre: «le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonche' quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, sono in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento e' destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalita' di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o ente locale puo' procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruita' del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione e' resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta»;\ntale disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 9 richiamato, oltre a prevedere un'ulteriore aggravio sul valore dell'immobile, introduce anche un vincolo di spesa relativamente alla copertura del debito; l'inserimento da parte dell'Agenzia del demanio della regione Sardegna nell'elenco delle regioni assoggettate al decreto legislativo del 20 maggio 2010, n. 85, rischia, ad avviso dell'interrogante di ingenerare una erronea e fuorviante comunicazione oltre a non tener conto del carattere vincolante dello Statuto autonomo della Sardegna superabile in via interpretativa o attraverso altre improprie modalita'; l'inserimento in quello che agli interroganti appare un arbitrario elenco di beni riconducibili all'attuazione dell'articolo 14 dello statuto della regione rende ancora piu' grave il sostanziale mancato rispetto della norma statutaria; in tale elenco divulgato dall'Agenzia del demanio sono infatti compresi i seguenti beni: a) provincia di Cagliari, Campidano e Sulcis. A Cagliari: un edificio a Calamosca, in viale San Bartolomeo; un fabbricato e un terreno in viale San Bartolomeo 10; l'ex casermetta di via Monte Grappa 3; viale Merello, l'ex Centro sanitario-ospedale, il terreno e la grotta in vico III Merello; le ex aree demaniali marittime di Su Siccu e La Plaia; i fabbricati degli eredi della famiglia Evelina Mameli, in via Doberdo'. A Sant'Anna Arresi: il reliquato di bonifica in localita' Su Giganti. Ad Assemini: l'area agricola dall'eredita' vacante di Emilio Nonnis, n localita' Bosco Piredda. A Senorbi': il terreno agricolo n via Sanna. A Seulo: il campo sportivo Genn'e Serra e la caserma dei carabinieri, in via Roma 110. A Isili: l'ex caserma della Fanteria. A Narcao: la caserma dei carabinieri, in vico I Nazionale. A Serrenti: l'ex caserma dei carabinieri, in via Nazionale. A Guspini: in via Matteotti, nove casermette e il terreno; in via Castaldi, un fabbricato. A Muravera: l'alloggio di servizio di Campo Ferrato (strada provinciale n. 97 Olia Speciosa). A Iglesias: l'ex sede dell'Ufficio del Registro, via Modena 2. A Domus de Maria: nella strada provinciale 71, cinque ex semafori e un alloggio. A Villacidro: in via Giovanni Battista Melis, le scuderie militari; in localita' Campo Spartivento e i terreni circostanti; b) Nuoro e Olgiastra. A Lanusei: l'ex Casa di riposo per alluvionati, in via Ilbono. A Perdasdefogu: il terreno in via Grazia Deledda. A Osini: il terreno nel centro abitato del Comune; c) Oristano. In citta': l'ex ufficio telefonico della Marina, in via Solferino; l'ex canale di irrigazione, in localita' Pesada; i reliquati di bonifica, in via Capo Manno e via Nuraxeddu; i reliquati di bonifica in varie strade vicinali, comunali, provinciali e statali; il casello di bonifica con terreno, via Stella Maris; tre aree di sedime di canale di bonifica in via Ozieri 18. A Solarussa il reliquato di bonifica, la strada vicinale Su Uliariu. A Riola Sardo: un reliquato di bonifica nella strada comunale Riola Sardo-San Vero Milis. A Cabras: acque esenti da estimo, strada provinciale n. 1; i caselli di bonifica, strada provinciale n. 5; reliquato di bonifica, strada vicinale. A Terralba: la baracca sulla strada Campo di Torre Vecchia. A Simaxis: quattro reliquati di bonifica Pauli Cerbus, strada comunale; a Tramatza: reliquato di bonifica, via Mazzoli. A Palmas Arborea: reliquati di bonifica Arborea, via Fermi e Gutturu Olionis. A Norbello: reliquati idraulici, strada statale 131 e via Azuni. A San Vero Milis: reliquato di bonifica, via Lussoria 7. A Siamaggiore: reliquati di bonifica in via Roma e via Garibaldi, strada comunale Siamaggiore-Massama. A Zerfaliu: ex casello di bonifica con terreno, strada comunale Zerfaliu: Villanova. A San Nicolo' Arcidano: un fabbricato e un terreno in localita' Fonte de Sa Murta. A Tadasuni: l'area di bonifica del lago Omodeo, strada provinciale 15; d) Sassari e Gallura. A Tempio: la rimessa annessa alla caserma Zanfarino, via Mazzini; l'alloggio sottufficiali di via Enrico De Nicola. A Luogosanto : la chiesa di San Paolo (ex centro ospedaliero), in localita' Muzzittu; ad Alghero: villaggio Kalic, Fertilia, via Lungomare Rovigno 2; a Olbia: casermetta Padrongianos sulla Olbia-Loiri; l'ex aeroscalo Santa Cecilia sulla Olbia-Arzachena; una porzione dell'ex aeroporto di Vena Fiorita; a Luras : il terreno Rio Carana; a Palau: l'area di sedima sulla Sassari-Palau, in localita' isola dei Gabbiani; a Porto Torres: gli immobili al servizio della Guardia di finanza e del Ministero di grazia e giustizia a Cala Reale nell'isola dell'Asinara; ad Arzachena: il bar in localita' Cala del Faro; a La Maddalena: il terreno e il fabbricato dell'ex batteria di Punta Tegge; nove fabbricati che compongono la batteria Arbuticci sull'Isola di Caprera; batteria Candeo e aree limitrofe a Punta Balena; isolotti vicino Isola di Caprera; guardia di Porto Palma e aree limitrofe sull'Isola di Caprera;\nl'esame della ripartizione regione per regione dei beni da conferire mette in luce due elementi: da un lato, la variabilita' per area e regione nella composizione dei beni, e, dall'altro, la forte sperequazione nel valore e nel numero dei beni trasferibili; sussiste il rischio di rendere poco produttiva una distribuzione molto frazionata dei beni, in cui prevalga il solo criterio territoriale; secondo lo studio effettuato dalla Corte dei Conti per quanto riguarda «il patrimonio (in fabbricati e terreni) delle amministrazioni locali (province e comuni)» sono opportune tali valutazioni: «pur nella consapevolezza che si tratta di un quadro ancora in movimento, prime valutazioni sono possibili a partire dai dati relativi ai patrimonio disponibile dello Stato nel 2008. Tra fabbricati e terreni si tratta di circa 17.400 beni, per un valore di 3,2 miliardi. Di questi, 1,9 miliardi circa sono rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni. Nel complesso, quindi, il valore dei beni trasferibili risulta relativamente limitato»; «i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008»; il rilievo e' maggiore «per i nuovi apporti ove si guardi al solo patrimonio immobiliare disponibile (sempre in termini di fabbricati e terreni) che, come nel caso dello Stato, rappresenta solo circa il 20 per cento del totale: i beni attribuibili comporterebbero un incremento del 16,2 per cento; dei valori patrimoniali disponibili degli enti locali»; nelle regioni dei Mezzogiorno (con l'eccezione del Molise), «il valore dei terreni e' prevalente su quello dei fabbricati. Opposto il risultato nell'area settentrionale, mentre al Centro circa l'80 per cento degli importi e' riconducibile a fabbricati, soprattutto per la particolare rilevanza delle somme ad essi relative nel Lazio; tali ulteriori elementi inducono a introdurre elementi di valutazione perequativa nella fase attuattiva per evitare che sul piano patrimoniale e finanziario si ampli ulteriormente il divario tra regioni forti e regioni deboli -: se non si ritenga necessario chiarire, alla luce di quello che, ad avviso degli interroganti, e' un improprio elenco di beni divulgato dall'Agenzia del demanio, che per la regione Sardegna si attua l'articolo 14 dello statuto in materia di trasferimento di beni demaniali e che nessuna delle clausole previste nel decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85, possa essere applicata a tale trasferimento; se non si ritenga necessario adottare un preciso atto con il quale si stabilisca che il patrimonio indicato nell'improprio elenco dell'agenzia del demanio non venga immediatamente trasferito, secondo le procedure previste per l'attuazione del richiamato articolo 14 alla regione Sardegna; se non si ritenga necessario attivare un immediato confronto con la stessa regione Sardegna al fine di aggiornare tale elenco anche con i fari gia' dichiarati dal Ministero della difesa dismettibili verso altre funzioni; se non si ritenga necessario assumere iniziative normative volte a prevedere una clausola di maggior favore per le regioni a statuto speciale, con particolare riferimento all'estensione dei beni cedibili al demanio marittimo che risulta essere escluso dall'articolo 14 dello statuto sardo; se non si ritenga di adottare iniziative finalizzate a prevedere una compensazione perequativa finanziaria relativamente all'evidente disparita' patrimoniale delle regioni. (4-07797)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07797 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100629" . . . . . . "CARLUCCI GABRIELLA (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . . "1"^^ . . . "MURGIA BRUNO (POPOLO DELLA LIBERTA')" .