INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07670 presentata da CICCHITTO FABRIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100617
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07670 presentata da FABRIZIO CICCHITTO giovedi' 17 giugno 2010, seduta n.339 CICCHITTO, COSTA, GHEDINI e CARLUCCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: nel dicembre 2009 veniva notiziato telefonicamente da parte della Procura di Milano l'avvocato Piersilvio Cipolotti del Foro di Padova, collega di studio e collaboratore dell'onorevole avvocato Niccolo' Ghedini, che avrebbe dovuto presentarsi per essere sentito come persona informata sui fatti; il soggetto richiedente era il dottor Massimo Meroni sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; poiche' si trattava di un proprio collaboratore e poiche' era noto, da plurime e reiterate pubblicazioni sulla stampa, che il dottor Meroni stava seguendo come Pubblico Ministero un procedimento penale afferente fatti che riguardavano anche l'onorevole Silvio Berlusconi e il dottor Paolo Berlusconi, l'onorevole Ghedini contattava telefonicamente il dottor Meroni; si osservi che sui quotidiani l'Unita', il Fatto quotidiano e la Repubblica, erano apparse dettagliate notizie sul corso di tali indagini che tra l'altro sarebbero dovute rimanere segrete; come e' noto da molti anni, precisamente dal 1998, l'onorevole Ghedini nella sua qualita' di avvocato personalmente e tramite i collaboratori del suo studio segue le vicende processuali e personali del Presidente Berlusconi e in molteplici occasioni anche quelle del dottor Paolo Berlusconi; era quindi doveroso ad avviso dell'interrogante sincerarsi da parte del pubblico ministero inquirente, se la richiesta di informazioni al suo collaboratore fosse correlata a mandati defensionali passati o presenti; il dottor Meroni confermava telefonicamente che l'indagine in corso riguardava la vicenda piu' volte apparsa sui giornali e concernente tale Fabrizio Favata, tale ingegnere Raffaelli e la pubblicazione delle relative intercettazioni; in sintesi, ma la storia e' nota poiche' apparsa come gia' detto e come purtroppo assai spesso accade, sui giornali e in particolare su alcuni specifici quotidiani di area avversa al Presidente Berlusconi, riguardava la pubblicazione sul quotidiano Il Giornale nel dicembre del 2005 di una telefonata fra l'onorevole Fassino e il dottor Consorte in merito all'asserito controllo di una banca; tale telefonata era stata intercettata nel corso di un procedimento penale ed era nella disponibilita' dell'Autorita' giudiziaria ma non era stata ancora depositata alle parti; ne seguiva un procedimento nei confronti dei giornalisti che si concludeva, per quanto e' dato sapere agli interroganti, con un'archiviazione; il dottor Meroni riprendeva le indagini, per quanto sempre a conoscenza degli interroganti, a seguito di una nuova ricostruzione dei fatti ove si prospettava che il titolare della societa' preposta all'esecuzione delle intercettazioni, ingegnere Raffaelli, si sarebbe recato alla vigilia del Natale 2005 in compagnia di Fabrizio Favata e del dottor Paolo Berlusconi presso la residenza in Arcore del Presidente Berlusconi per renderlo edotto dell'esistenza di tale telefonata e del fatto che questa era in possesso del Raffaelli; tale telefonata dopo alcuni giorni sarebbe stata pubblicata su Il Giornale di proprieta' del dottor Paolo Berlusconi; secondo alcune indicazioni giornalistiche confermate anche dall'ordinanza di custodia cautelare di cui si dira' oltre emessa nei confronti del Favata, l'indagine del dottor Meroni, magistrato notoriamente appartenente ad una precisa area politica, avrebbe preso le mosse da un esposto a firma di un esponente politico; se tale ricostruzione rispondesse al vero si tratterebbe di una genesi assolutamente sospetta; se cosi' fosse, e da quanto consta cosi' e', aiuterebbe a meglio comprendere il comportamento che sta tenendo il dottor Meroni, ad avviso degli interroganti, illegittimo; il dottor Meroni, sempre telefonicamente, confermava all'onorevole Ghedini che l'indagine in corso riguardava proprio quei fatti; ovviamente l'onorevole Ghedini prospettava che il proprio collaboratore non poteva in alcun modo assumere la qualifica di testimone avendo operato quale proprio sostituto processuale nel corso di quella vicenda nella quale lo stesso avvocato Ghedini era da tempo nominato difensore sia dell'onorevole Berlusconi sia del dottor Paolo Berlusconi; infatti nel corso del 2006 il dottor Paolo Berlusconi prima e il Presidente Berlusconi poi avevano conferito regolare mandato defensionale all'avvocato Ghedini proprio in relazione a tale vicenda; in particolare si era richiesto all'onorevole Ghedini, sempre nella sua qualita' di avvocato, di assumere la difesa quale difensore delle potenziali persone offese da reato in relazione a comportamenti tenuti dal Favata, espressamente e specificatamente per la vicenda oggi oggetto di indagine; cio' risulta pacificamente anche dall'inequivoco contenuto del mandato defensionale; dopo il primo contatto telefonico l'avvocato Ghedini si recava personalmente presso l'ufficio del dottor Meroni per meglio comprendere, sempre quale difensore, i contorni dell'indagine e per spiegargli in modo piu' dettagliato l'impossibilita' per il proprio collaboratore di rendere testimonianza; a seguito dell'incontro, l'onorevole Ghedini depositava una breve memoria come difensore, anche perche' la testimonianza richiesta era, allo stato, solo quella dell'avvocato Cipolotti, con la quale esplicitava il proprio ruolo defensionale, anche per agevolare il corso delle indagini e per meglio evidenziare il proprio ruolo professionale nel caso de quo; dal contenuto dell'atto ad avviso degli interroganti e' facile evincere che tutti i contatti con il Favata e il Raffaelli, soggetti del tutto sconosciuti all'onorevole Ghedini prima del conferimento dell'incarico defensionale, erano strettamente e intimamente collegati al mandato come difensore e che non vi era quindi alcuna possibilita' di sentire come testimone l'avvocato Cipolotti; contrariamente a quanto sarebbe dovuto accadere sia per ragioni di elementare buon senso sia per cogenti disposizioni di legge, il dottor Meroni non solo non desisteva dal suo proposito ma riteneva di poter assumere come testimone anche l'onorevole Ghedini ancor prima di sentire l'avvocato Cipolotti e quindi apparentemente come una sorta di ritorsione all'indicazione della impossibilita' di assumere quest'ultimo come teste; con ulteriore breve nota si specificava al dottor Meroni che non solo ostava il segreto professionale, ma che essendovi stata espressa attivita' di indagine vi era una totale incompatibilita' con l'ufficio di testimone ai sensi dell'articolo 197, lettera d), c.p.p.; a cio' si aggiunga, e il dottor Meroni non puo' non saperlo, che nell'ambito dello stesso procedimento colui che assume la qualifica di testimone non puo' assumere la veste di difensore; cosi' facendo quindi il dottor Meroni inibirebbe all'onorevole Ghedini l'esercizio del suo mandato di avvocato, gia' conferito nel 2006, e priverebbe il Presidente Berlusconi e il dottor Paolo Berlusconi di quella assistenza tecnica che essi stessi avevano prescelto e individuato; all'esito dell'ulteriore memoria il dottor Meroni anziche' prenderne atto, con decisione ad avviso degli interroganti illegittima e che sembrerebbe connotata da intenti politici, citava formalmente quali testimoni l'avvocato Cipolotti e l'avvocato Ghedini per il giorno 1 o febbraio 2010; della situazione veniva immediatamente investito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano che provvedeva con una precisa e circostanziata delibera notificata anche al dottor Meroni; il Consiglio dell'Ordine, esaminata la situazione, enunciava e ribadiva l'assoluta impossibilita', nel caso di specie, di assumere la qualita' di testimone e la sussistenza comunque del segreto professionale; l'avvocato Cipolotti che in quel giorno era legittimamente impedito inviava uno scritto con il quale riconfermava la propria volonta' di avvalersi del segreto professionale e la propria impossibilita' ad assumere la qualifica di testimone; altrettanto faceva l'onorevole Ghedini nella sua qualita' di avvocato; il dottor Meroni, anziche' prendere atto della situazione, pervicacemente provvedeva a citare nuovamente i difensori assumendo in modo ad avviso degli interroganti, arbitrario e illegittimo che le circostanze su cui dovrebbe vertere l'esame non sarebbero coperte da segreto professionale o da incompatibilita'; l'avvocato Cipolotti era quindi costretto a presentarsi, a rendere testimonianza e a rispondere, ancorche' parzialmente, poiche' nel corso dell'atto eccepiva il segreto professionale; tale testimonianza ad avviso degli interroganti del tutto illegittima, sarebbe stata assunta in violazione di ogni diritto della difesa quanto meno per quanto attiene la posizione del dottor Paolo Berlusconi; un apparente intento persecutorio trasparirebbe anche dal fatto che nel suo invito il dottor Meroni in modo assolutamente inusuale rispetto ai rapporti che normalmente intercorrono fra Curia e Foro, e tenuto conto anche che l'onorevole Ghedini, nella sua qualita' di avvocato, gli aveva fornito il proprio telefono cellulare diretto nonche' tutti i recapiti del proprio studio, ha ritenuto non solo di inviare una citazione formale a mezzo di polizia giudiziaria, ma addirittura ha prospettato in caso di mancata comparizione l'accompagnamento coattivo con relativa richiesta alla Camera di appartenenza; tale indicazione appare inaccettabile nei confronti di un difensore che non solo si e' reso disponibile prima telefonicamente, poi personalmente ed ha fornito per iscritto tutte le delucidazioni che il codice e la deontologia gli consentivano oltre e comunque ad appalesare precisi legittimi impedimenti e sembra rendere evidente agli interroganti il preciso disegno del dottor Meroni; non solo, ma l'intento di creare un caso politico con coinvolgimento della Camera dei Deputati e l'inevitabile strepito mediatico appare ancor piu' palese nel fatto che il dottor Meroni e' ben conscio del contenuto del deliberato del Consiglio dell'Ordine di Milano a cui gli avvocati interessati non potevano che richiamarsi; ma cio' che appare di assoluta gravita' e' il contenuto dell'atto di invito che secondo quanto appare agli interroganti contiene una motivazione preventiva; innanzitutto il dottor Meroni addirittura prospetta che l'avvocato Ghedini non sarebbe a conoscenza del contenuto e delle possibili domande; cio' e' ovvio ma i temi sono del tutto noti e tale affermazione e' quindi il contrario della realta' poiche' come traspare dalla prima memoria depositata dall'avvocato Ghedini, il dottor Meroni aveva spiegato il contenuto della sua indagine e quello che sarebbe stato il tema generale; e del resto, come e' facile osservare dai giornali, tutte le risultanze dell'indagine erano piu' che note; si ripete altresi' che come e' ben noto al dottor Meroni tutti i rapporti dell'avvocato Ghedini con quei soggetti sono stati esclusivamente a titolo professionale; non vi sono dubbi, secondo gli interroganti, che tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini non possono che essere in tal senso; se comunque il dottor Meroni avesse voluto avere un comportamento non di imperio ma di reciproca collaborazione avrebbe dovuto semplicemente secondo gli interroganti, sottoporre all'avvocato Ghedini preventivamente le specifiche domande perche' questi potesse valutarle con i clienti; sostenere poi che dovesse essere necessario offrire documentazione di una riunione politica di maggioranza appare pacificamente risibile e pretestuoso poiche' risulta ovvio che in casi consimili non esistono certo convocazioni o verbali di riunione; che poi vi sia una delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano e' dovuto come ben dovrebbe comprendere il Pubblico Ministero al fatto che cio' che sta accadendo si svolge appunto presso il Foro milanese e per tale motivo si e' ritenuto di investire proprio quel Consiglio; la mancata presenza del numero di riferimento del processo appare poi altrettanto risibile e pretestuoso poiche' e' ovvio che la delibera del Consiglio dell'Ordine riguarda esattamente il caso di specie come e' facile evincere dal testo; del resto insistere sulla presenza personale dopo che formalmente gli e' stato posto il segreto e l'incompatibilita' e' emblematico; perfino in dibattimento e' prassi che quando l'imputato ex articolo 210 c.p.p. prospetta di volersi avvalere non si pretende se non in casi eccezionali la presenza, bastando una comunicazione scritta; il fatto poi che in allora non ci fossero nomine dell'avvocato Ghedini a favore degli indagati in quel procedimento e' ovvio ma come e' altrettanto ovvio dalle nomine ad oggi a conoscenza del dottor Meroni risulta palesemente che l'avvocato Ghedini proprio in quel procedimento era difensore da ben prima che il procedimento in oggetto iniziasse; e che l'avvocato Ghedini si stesse occupando del caso sia come difensore della persona offesa sia come difensore di soggetti potenzialmente indagati proprio dal dottor Meroni era facilmente evincibile dagli articoli apparsi sulla stampa; infatti in data 11 dicembre 2009, quindi ben prima della citazione a testimone dell'avvocato Cipolotti, vi erano molteplici articoli da cui si rilevava che l'onorevole Ghedini agiva con comunicati stampa nella sua veste di difensore del Presidente Berlusconi e del dottor Paolo Berlusconi, dei quali aveva la nomina sia come difensore della persona offesa sia come difensore di soggetti che ancorche' erroneamente ma potenzialmente potevano essere oggetto di indagine, proprio nel procedimento seguito dal dottor Meroni; le notizie nascevano dal fatto che, come gia' evidenziato nei giorni precedenti, tutti i particolari dell'indagine erano incredibilmente apparsi su alcuni quotidiani riferibili alla sinistra; sorge l'evidente impressione che in realta' il Pubblico Ministero stia surrettiziamente tentando di acquisire elementi da un difensore per costruire una tesi accusatoria; a conforto degli elementi esposti si osservi che la prima memoria dell'avvocato Ghedini depositata e coperta da segreto e' stata pubblicata con grandissimo risalto, una pagina intera e in modo totalmente travisato e diffamatorio, guarda caso proprio dal quotidiano La Repubblica; per tale fatto l'onorevole Ghedini ha presentato esposto alla Procura di Milano dopo avere anche emanato un preciso comunicato stampa; la violazione del segreto di indagine appare evidente e ben fa comprendere la situazione che si appalesa come politica e non solo giuridica; e' ovvio, ad avviso degli interroganti, che qualsiasi verbale di assunzione testimoniale oggi comporterebbe un duplice effetto, politico e mediatico; l'assunzione della qualita' di testimone e l'opposizione del segreto professionale consentira' ai detrattori del Presidente del Consiglio di lanciare una ulteriore campagna di stampa e inibira' all'onorevole Ghedini di poter proseguire nell'attivita' defensionale creando, ad avviso degli interroganti, con un atto illegittimo e vietato dalla legge, un ingiusto danno; si deve altresi' osservare come la propensione politica del dottor Meroni si sia appalesata chiaramente nella firma di un durissimo documento contro le leggi del Governo Berlusconi del periodo 2001-2006 con il che si evidenzia quale sia lo stato d'animo con cui sta agendo nei confronti dell'avvocato Ghedini; se il Pubblico Ministero non avesse avuto come sembra, altri intenti avrebbe facilmente potuto, come gia' occorso in altre occasioni e come gia' detto, chiedere per iscritto delucidazioni all'avvocato Ghedini che avrebbe potuto valutare in modo ancor piu' approfondito la questione con i clienti e se del caso con il Consiglio dell'Ordine; le modalita' decise con il continuo richiamo a volersi rivolgere alla Camera disvela apparentemente l'effettivo intento del dottor Meroni, che come e noto si cristallizzera' poi nel suo atto del 3 giugno 2010 di cui si dira' oltre; in data 24 maggio 2010 veniva disposta dal GIP presso il Tribunale di Milano la custodia cautelare in carcere nei confronti del Favata; da tale ordinanza, riportata ampiamente dalla stampa, si puo' evincere come il P.M. abbia rappresentato la realta' dei fatti per quanto riguarda l'onorevole Ghedini in modo del tutto viziato ed erroneo; cio' ha fatto si che si ingenerasse nel giudice prima e nel lettore poi il convincimento che l'onorevole Ghedini si fosse sottratto all'audizione in Procura consentendo cosi' a molteplici giornali di enfatizzare la vicenda con gravissimo ed irreparabile danno di immagine; l'onorevole Ghedini tempestivamente emetteva un comunicato stampa in cui riportava la verita' della situazione ma ovviamente non era sufficiente per controbilanciare le gia' avvenute pubblicazioni; ma cio' che piu' rileva e' che in data 14 giugno 2010 l'onorevole Ghedini veniva a conoscenza che in data 3 giugno 2010 il dottor Meroni, con atto, ad avviso degli interroganti, illegittimo, ne aveva richiesto alla Camera dei Deputati l'accompagnamento coattivo per essere sentito quale testimone; si osservi che cio' e' accaduto a distanza di ben 4 mesi dall'ultimo atto di invito e senza che sia intervenuto nel frattempo qualsiasi richiesta intermedia di audizione; a cio' si aggiunga che in data 22 marzo 2010 e' stato espletato nell'ambito del medesimo procedimento l'interrogatorio del proprio assistito dottor Paolo Berlusconi, al quale ha partecipato anche in sostituzione dell'avvocato Ghedini, che era anche in quel giorno impedito, il collega e codifensore avvocato Piero Longo, che ha depositato nuovamente la nomina dell'avvocato Ghedini senza che vi fosse alcuna verbalizzazione sull'incompatibilita' di questi, che dovrebbe risultare dalla assunzione della qualita' di testimone; si osservi che in quel giorno l'avvocato Ghedini era impegnato per il Presidente Berlusconi presso la Procura della Repubblica di Trani e quindi non aveva potuto partecipare all'incombente del dottor Meroni come difensore del dottor Berlusconi e non gia quindi per dover rendere la testimonianza per cui si discute; il dottor Meroni in quell'occasione si limitava a rappresentare in via colloquiale all'avvocato Longo la sua volonta' di assumere come testimone l'onorevole Ghedini; l'avvocato Longo gli ribadiva la impossibilita' di esperire nel merito tale incombente per la sussistenza del segreto professionale; l'atto in questione e' illegittimo e di assoluta gravita' tecnica; in tale richiesta si legge che l'accompagnamento coattivo si renderebbe necessario in quanto l'avvocato Ghedini piu' volte citato non si sarebbe reso disponibile senza addurre un legittimo impedimento; la circostanza palesemente non e' corrispondente alla realta'; si legge testualmente a pagina 7 della richiesta di accompagnamento coattivo «in ogni caso non e' consentito dall'ordinamento a chicchessia di sottrarsi all'obbligo di presentarsi davanti all'autorita' giudiziaria una volta che sia stato citato e non abbia fornito almeno un indizio di un legittimo impedimento...»; le scansioni temporali ricostruite dal dottor Meroni sui suoi contatti con l'avvocato Ghedini sono corrette nelle date ma non nel contenuto; il dottor Meroni, come gia detto, inizialmente citava non gia' l'onorevole Ghedini bensi' un suo collaboratore; e come gia' detto, l'onorevole Ghedini si recava personalmente dal dottor Meroni, fornendogli anche il suo telefono cellulare riservato per agevolare i contatti e quindi dimostrando la sua disponibilita', per spiegare che il suo collaboratore era avvinto dal segreto; il dottor Meroni riteneva a quel punto di voler sentire anche l'onorevole Ghedini come testimone; l'avvocato Ghedini tentava di spiegargli come cio' fosse contrario alle norme costituzionali e del codice di procedura penale producendo anche note scritte; a questo punto e vero che il dottor Meroni chiedeva all'onorevole Ghedini di presentarsi per il giorno 11 gennaio 2010 per confermare a verbale il contenuto delle note depositate ed anche per porre ulteriori domande; scrive a pagina 5 della richiesta di accompagnamento il dottor Meroni: «per il giorno 11 gennaio 2010 ad ore 16, ma in tale giorno non si e' presentato»; dimentica di scrivere, e cio' appare molto grave agli interroganti, che l'avvocato Ghedini aveva non solo prospettato la propria impossibilita' a deporre ma aveva comunque indicato la propria indisponibilita' a comparire per quel giorno essendo a Roma impegnato in una riunione assolutamente non rinviabile con il Presidente Berlusconi; tant'e' che il dottor Meroni ritenuto evidentemente legittimo l'impedimento, fisso', tramite una telefonata, nuova data per il giorno 25 gennaio 2010; per tale giorno si era provveduto ad inviare un atto scritto con cui si ribadiva la impossibilita' di rendere dichiarazioni; in quella mattinata si era comunque fatto presente ad un collaboratore del Pubblico Ministero, che aveva telefonato sul cellulare dell'onorevole Ghedini verso le ore 9,30, e cio' sara' eventualmente verificabile dai tabulati, che era impossibile presenziare poiche' l'avvocato in quel momento era in udienza, come risulta dai verbali di dibattimento presso la prima sezione, guarda caso, del Tribunale di Milano, circostanza assai facilmente verificabile dalla procura che e' al piano superiore; nel prosieguo della giornata l'onorevole Ghedini si e' recato con il Presidente Berlusconi presso l'ospedale S. Raffaele per l'espletamento delle operazioni tecniche ordinate dalla stessa Procura di Milano per la vicenda dell'aggressione avvenuta in Piazza Duomo; senza che vi fossero ulteriori contatti, il dottor Meroni inopinatamente provvedeva ad emettere una citazione formale, la prima, per il giorno 1 o febbraio 2010 alla quale si rispondeva, come gia' detto, sia prospettando un legittimo impedimento, che e' stato ritenuto tale avendo il P.M. provveduto a nuova citazione formale, la seconda, per il giorno 8 febbraio 2010; il dottor Meroni asserisce che l'onorevole Ghedini avrebbe prospettato in tal caso un impedimento senza documentarlo; tutto cio' non e' vero; per quel giorno l'onorevole Ghedini aveva inviato una missiva con la quale si ribadiva l'impossibilita' di testimoniare e che comunque vi era un impedimento poiche' si doveva sottoporre a lunghi esami medici presso l'Ospedale San Raffaele; in tal senso depositava tramite l'avvocato Montesano del Foro di Milano l'istanza e copia dell'attestazione dell'ospedale dell'inizio degli esami per le ore 7.30 del giorno 8 febbraio 2010; non pare proprio che un documento siffatto oltre alla dichiarazione dell'interessato non si debba qualificare ben piu' dell'«indizio» di cui discettava il dottor Meroni nella sua richiesta di accompagnamento e che ha totalmente omesso di evidenziare; ovviamente per ragioni di privacy, visto che da quell'ufficio continuavano ad uscire tutte le notizie delle indagini in corso, ne' prima ne' dopo, si e' depositato il contenuto degli esami; il che per il vero sarebbe comunque una pretesa eccessiva nei confronti del cittadino testimone; ma sarebbe stato sufficiente ove non si credesse alla attestazione di un avvocato esperire un modestissimo accertamento per verificare se effettivamente quegli esami quel giorno vi fossero stati; si osservi che gli accertamenti sono poi continuati nel tempo e cio' a testimonianza della non inutilita' o strumentalita' degli accertamenti clinici; e' quindi evidente che il dottor Meroni, quanto meno per negligenza, ha prospettato sia al Giudice, sia alla Camera dei Deputati una situazione che non appare corrispondente alla realta', creando un gravissimo danno d'immagine all'onorevole Ghedini, violando doveri di correttezza e lealta' oltre che principi fondamentali costituzionali in tema di diritto di difesa e norme del codice di procedura penale; di contro si deve osservare che il Procuratore di Milano dottor Bruti Liberati, piu' volte interpellato, si e' dimostrato di esemplare correttezza e cortesia per cercare di risolvere una situazione davvero incredibile; si tratta quindi di un gravissimo episodio, che ha anche chiaramente connotazioni politiche, ma che riguarda solo ed esclusivamente il dottor Meroni e non coinvolge minimamente la Procura di Milano o i suoi vertici; l'accaduto appare particolarmente grave poiche' non si puo' consentire che un Pubblico Ministero disponga l'accompagnamento coattivo non tanto di un parlamentare o di un avvocato, ma di un cittadino senza dar conto dell'impedimento opposto e senza aver esperito comunque alcun accertamento; si osservi altresi' che tale comportamento appare davvero inqualificabile poiche' si trattava di disporre l'accompagnamento coattivo che sarebbe stato eseguito se non vi fosse stata la previsione costituzionale, nei confronti di un avvocato che in 25 anni di professione non ha mai avuto il benche' minimo rilievo disciplinare, nonche' di un parlamentare la cui attivita' pubblica e' sufficientemente nota per verificare in ogni momento i suoi impegni oltre che sottoposto per ragioni di sicurezza a scorta di polizia e quindi con movimenti rilevabili dalle annotazioni di servizio e sulle cui dichiarazioni in tema di impedimento si dovrebbe concedere un qualche affidamento; ma cio' che piu' sconcerta e' che si voglia, tramite il difensore di fiducia ritualmente nominato, trarre elementi contro i suoi assistiti; e' facile intuire quindi la gravita' dell'atto testimoniale, che ad avviso degli interroganti, con inusitata pervicacia il pubblico ministero vuole ad ogni costo ottenere -: se non intenda, alla luce dell'insieme degli elementi illustrati in premessa, avviare iniziative ispettive anche ai fini dell'eventuale promozione dell'azione disciplinare. (4-07670)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07670 presentata da CICCHITTO FABRIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100617
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20100617-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07670 presentata da CICCHITTO FABRIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
CARLUCCI GABRIELLA (POPOLO DELLA LIBERTA')
COSTA ENRICO (POPOLO DELLA LIBERTA')
GHEDINI NICCOLO' (POPOLO DELLA LIBERTA')
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2014-05-15T00:37:05Z
4/07670
CICCHITTO FABRIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA')