_:B43a2d6c652f740aa2c34475a1b0ba2e8 "La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde. Il dott. Bernardo Siega, funzionario della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Pescara, e' stato eletto consigliere comunale di Pescara nelle consultazioni amministrative del 20 novembre 1994 ed ha rinunciato, peraltro, alla predetta carica prima della convalida degli eletti da parte del rinnovato organo consiliare. Al fine di eliminare, comunque, la causa di ineleggibilita' sussistente nei suoi confronti, l'interessato, all'atto della formalizzazione della propria candidatura, si e' avvalso dell'istituto dell'aspettativa speciale prevista dalla legge 1^ aprile 1981 n. 121. Successivamente il dott. Bernardo Siega, nel frattempo trasferito alla questura di Teramo, e' stato nominato assessore presso il predetto ente locale. La normativa in materia di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, prevedendo in ogni caso l'incompatibilita' tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stabilisce che gli interessati cessano dalle predette cariche all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore ed al loro posto subentra il primo dei non eletti. Sull'intera vicenda si e' altresi' pronunciato il Tribunale Civile di Pescara, con sentenza del 10 marzo 1995, depositata il- 20 marzo 1995 e che non risulta impugnata in grado di appello, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso elettorale per la declaratoria di ineleggibilita' dell'interessato, ha respinto l'eccezione di incompatibilita' del dott. Bernardo Siega alla carica di assessore, tenuto conto che al momento della nomina sussistevano nei confronti dell'interessato le condizioni di eleggibilita' e di compatibilita' richieste dalla vigente normativa in materia. Il Ministro dell'interno: Coronas." . _:B43a2d6c652f740aa2c34475a1b0ba2e8 "19950804" . _:B43a2d6c652f740aa2c34475a1b0ba2e8 "MINISTRO MINISTERO DELL'INTERNO" . _:B43a2d6c652f740aa2c34475a1b0ba2e8 . _:B43a2d6c652f740aa2c34475a1b0ba2e8 . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07657 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 19950217"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07657 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 19950217" . . "1"^^ . "Al Ministro dell'interno. - Per conoscere - premesso che: alle elezioni del 20 novembre 1994 per il consiglio comunale di Pescara, nella lista denominata \"Forza Italia\" collegata al candidato eletto sindaco ingegnere Carlo Pace, e' stato candidato ed eletto il dottor Bernardo Siega, vice questore presso la questura di Pescara; in considerazione della particolare posizione del nominato dottor Bernardo Siega rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2, 5, 6, 7, legge 23 aprile 1981, n. 154, in data 22 dicembre 1994 il signor Rudy D'Amico candidato primo dei non eletti nella lista recante il contrassegno \"sole che ride tagliato con una dicitura Verdi e Alternativi\", chiedeva chiarimenti al signor questore di Pescara; in data 9 gennaio 1995 reiterava la domanda e nella risposta il questore di Pescara la dichiarava inaccoglibile, perche' a suo parere, non risultava provato l'interesse legittimo giuridicamente rilevante e non emergevano le motivazioni che avevano determinato la richiesta; in data 19 gennaio 1995 il D'Amico contestava tale risposta, documentanto ad ogni buon fine il suo interesse tutelabile e infine in data 27 gennaio riceveva nuova comunicazione con la quale veniva reso edotto del fatto che il dottor Bernardo Siega era stato collocato in aspettativa speciale per la durata della campagna elettorale ai sensi dell'articolo 81 , legge 1^ aprile 1981, n. 121, e delle facolta' di accesso che gli veniva riconosciuta con le modalita' indicate nei documenti amministrativi; con deliberazione 22 dicembre 1994, n. 199, il consiglio comunale di Pescara, all'unanimita' dei presenti, procedeva alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale con accertamento delle condizioni di eleggibilita' e delle surroghe; con deliberazione consiliare n. 200 di pari data, il sindaco procedeva alla comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81, dei componenti della giunta comunale, tra i quali il dottor Bernardo Siega dimessosi da consigliere comunale in data 14 dicembre 1994. Da tutto cio' appare evidente che e' in discussione il fondamentale principio della tutela della genuinita' della volonta' elettorale cosi' come garantito dalla legge n. 154 del 1981; essendo altresi' evidente che le istituzioni preposte hanno tenuto nella fattispecie un comportamento di discutibile chiarezza e diligenza -: se non ritenga di disporre con urgenza un'ispezione al fine di accertare se le ultime elezioni per il consiglio comunale di Pescara si sono svolte con la partecipazione di un candidato in condizioni di ineleggibilita', correlata all'esercizio di funzioni idonee ad influire sul regolare svolgimento dei comizi elettorali e sulla volonta' degli elettori, in quanto tale causa di ineleggibilita', proprio perche' con presunzione iuris et de iure idonea ad influire sul regolare svolgimento dei comizi elettorali e sulla volonta' degli elettori non solo non appare suscettibile di convalida o di sanatoria a seguito di dimissioni, ma nel vigente sistema di elezione diretta del sindaco ha indubbiamente inficiato il risultato elettorale complessivo; se non intenda verificare con urgenza se l'aspettativa speciale elettorale ex articolo 81 legge n. 121 del 1981 di cui si e' in concreto avvalso il dottor Siega oltre ad essere irrilevante in relazione a quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981 che ha una ratio diversa ed un meccanismo molto piu' rigoroso, e' stata concessa in violazione della vigente normativa; se non intenda infine adottare, per quanto di sua competenza, tutti i doverosi atti di autotutela della pubblica amministrazione e quindi di decretare lo scioglimento del consiglio comunale di Pescara. Tale ultimo provvedimento appare dovuto tantopiu' se si consideri che il consiglio comunale di Pescara, eletto nel novembre 1993, era stato sciolto per vizi formali delle elezioni che nessuna influenza, nemmeno indiretta, avevano avuto sulla genuina volonta' di espressione degli elettori. (4-07657)" . "19950217-19950915" . . "2014-05-14T19:34:59Z"^^ . . "SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO)" . "4/07657" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" .