. "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07604 presentata da CIANI FABIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970218"^^ . "19970218-19970721" . . _:B8eb48cfa685c7ef94d8fd6079217cb77 . "4/07604" . . "CIANI FABIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "2014-05-15T10:50:09Z"^^ . "1"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07604 presentata da CIANI FABIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970218" . . "Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nel corso di una tavola rotonda organizzata, fra l'altro, dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dap, e da notizie giornalistiche, e' emerso che diverse decine di bambini da 0 a 3 anni vivono nelle carceri italiane assieme alle madri detenute; compiuti i tre anni, i bambini vengono comunque separati dalla madre e gli incontri vengono regolati secondo precise e severe norme; dal punto di vista psicologico, nel primo caso i bambini sono costretti ad una vita innaturale, in un ambiente per nulla affatto idoneo ad una sana crescita; nel secondo caso, la separazione dalla madre puo' comportare traumi difficilmente sanabili -: quanti bambini da 0 a 3 anni attualmente convivano con genitori in carcere; se siano allo studio ipotesi di pene alternative alla reclusione per le madri di minori che possano salvaguardare bambini che altrimenti sopporterebbero pene per colpe mai commesse; se non si convenga che sia necessario agire in tal senso onde informare l'ordinamento italiano al disposto degli articoli 3 e 9 della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Onu nel 1989 ed oggi in vigore. (4-07604)" . _:B8eb48cfa685c7ef94d8fd6079217cb77 "In merito all'interrogazione proposta all'On.le Ciani sono state acquisite notizie presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: il Dipartimento rappresenta che non risultano casi di donne detenute che partoriscono all'interno degli istituti penitenziari. La normativa vigente accorda particolare favore alle donne in stato di gravidanza, sia con riferimento alla custodia cautelare che all'espiazione della pena. L'articolo 275, comma 4 cpp prevede infatti che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta \"salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente\". In fase esecutiva l'articolo 146 cp sancisce il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, se la stessa deve avere luogo nei confronti di donna in stato di gravidanza ovvero contro donna che ha partorito da meno di sei mesi, mentre l'articolo 147 prevede un rinvio facoltativo dell'esecuzione se soggetto della stessa e' donna che ha partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. Infine, e' espressamente previsto dall'articolo 47-ter Ordinamento Penitenziario che sia consentita la detenzione domiciliare, qualora la pena - anche residua - da scontare non superi i tre anni, nei confronti di \"donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di eta' inferiore a cinque anni\". Si ricorda inoltre che con la sentenza 4-13 aprile 1991 n. 215 la Corte Costituzionale ha esteso quest'ultima disposizione, a parita' di condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole. Ovviamente e' comunque possibile il ricorso alle altre misure alternative alla detenzione per donne con prole in tenera eta', qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Si segnala anzi a questo proposito che in caso di ammissione al regime di semiliberta', la detenuta madre di un figlio di eta' inferiore di tre anni ha il diritto di usufruire della casa per la semiliberta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/76 (sezioni autonome di istituti per la semiliberta' ubicate in edifici o parte di edifici di civile abitazione, e quindi non all'interno degli istituti penitenziari). Da quanto esposto deriva che la presenza di donne incinte all'interno dei carceri e' limitata a casi in cui le esigenze cautelari siano ritenute di eccezionale gravita' ex articolo 275 cpp; anche con riferimento a tali situazioni non puo' ritenersi possibile un parto all'interno del carcere, soccorrendo, in caso di strutture sanitarie inadeguate, il disposto di cui all'articolo 11 Ordinamento Penitenziario, che prevede il trasferimento in luoghi esterni di cura. Sempre ai sensi dell'articolo 11 comma 9 O.P., e' consentito alla detenute madri di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili-nido. Da un'indagine statistica condotta sul tema, ed aggiornata all'8.3.1997, e' emerso che negli istituti penitenziari italiani sono presenti 29 bambini di eta' inferiore a tre anni, figli di donne detenute, in attuazione della disposizione citata. Nella riportata situazione normativa vigente, la Convenzione sui diritti del fanciullo (che fa espresso riferimento - articolo 9.4 - alla situazione di detenzione come ad una delle cause che possono giustificare la separazione del fanciullo dai genitori) non comporta dunque specifici obblighi di adeguamento allo Stato italiano. Nell'ottica di una maggiore protezione della relazione madre-figlio si segnala infine la predisposizione di uno schema di articolato da parte del Ministero per le pari opportunita', in materia di pene alternative alla reclusione per le madri di minori. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick." . _:B8eb48cfa685c7ef94d8fd6079217cb77 "19970707" . _:B8eb48cfa685c7ef94d8fd6079217cb77 "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:B8eb48cfa685c7ef94d8fd6079217cb77 .