INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07525 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19970213
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_07525_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella localita' costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera c), legge n. 47/1985; 1-sexies legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilita' entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilita' nell'arenile; l'area di Piscinni e' tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con de-creto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985; la fascia dei trecento metri dalla battigia e' tutelata con vincolo di non trasformabilita' ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, e' classificata in buona parte zona "1" (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed e' tutelata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttivan. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246); ne' il comune di Domus de Maria, ne' gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (cio' e' avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico "in sanatoria" (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziche' sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali); attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni; con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la reception del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600) realizzati nella localita' costiera di Portu Malu-Baia delle Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), e' stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere b) e c), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-sexies legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale; l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre e' tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia e' tutelata con vincolo di non trasformabilita' ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, e' classificata in buona parte zona "1" (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia ne' il comune di Teulada, ne' gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attivita' per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate; analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unita' immobiliari, ulteriori basamenti denominati "residence TRE P" di circa 12.900 mc di volumetria) nella localita' costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Cagliari) e' stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera b), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-sexies legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale; l'area di Baccu Mandara e' tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia e' tutelata con vincolo di non trasformabilita' ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, e' classificata in buona parte zona "1" (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia ne' il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), ne' gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attivita' per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale; le associazioni ecologiste gruppo d'intevento giuridico e Amici della Terra, nella loro attivita' di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterate volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno piu' volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati; si deve purtroppo sottolineare come ne' i comuni costieri sardi, ne' la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc "abusivi" demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva "demolizione" del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'ufficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attivita' regionale in materia; la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attivita' per l'esecuzione delle sentenze suddette -: se sia a conoscenza della situazione descritta; quali iniziative intenda assumere al fine di rispettare gli obblighi comunitari discendenti alla direttiva n. 92/43/CEE sulla tutela degli habitat naturali e semi-naturali posti in pericolo nella regione Sardegna a causa della speculazione immobiliare e del lassismo degli organi regionali e degli enti locali. (4-07525)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07525 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19970213
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4/07525
PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO)