"19921111-19930301" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "FERRI ENRICO (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07464 presentata da FERRI ENRICO (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO) in data 19921111" . "2014-05-14T20:51:43Z"^^ . . "1"^^ . _:B2544a6128fb3d61ae6528d567db436a3 . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07464 presentata da FERRI ENRICO (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO) in data 19921111"^^ . "Ai Ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso: che in data 4 settembre 1992 l'onorevole Antonio Matarrese, Presidente della FIGC, e' stato denunciato dal signor Alfredo Scaccia, ex Presidente dell'AS Frosinone Calcio, in ordine al reato di abuso in atti d'ufficio per la decisione assunta dalla FIGC nel mese di luglio 1990 di revocare l'affiliazione dell'AS Frosinone alla stessa FIGC; che detta decisione ha portato al completo depauperamento dell'ingente patrimonio calcistico dell'AS Frosinone, con danni enormi al Presidente Scaccia ed all'intera collettivita' sportiva della provincia di Frosinone, che ha perduto una squadra di calcio militante in serie C/2; che la decisione del Presidente della FIGC Matarrese e del Consiglio federale appare all'interrogante quantomeno sospetta perche' essa ha creato i presupposti per il ripescaggio di squadre appartenenti alla circoscrizione elettorale dello stesso onorevole Matarrese (Bisceglie e Molfetta), come a suo tempo e' stato rilevato sulla stampa anche dall'avvocato Campana, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori; che in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Filippo Caria, il sottosegretario di Stato al turismo e spettacolo, senatore Muratore, ebbe a dire che il provvedimento di esclusione dell'AS Frosinone era stato preso dal Consiglio federale in perfetta conformita' con le leggi ed i regolamenti vigenti; che questa risposta appare smentita da tutta una serie di documenti probatori presentati unitamente alla denuncia; che in particolare la FIGC, dopo aver promosso innanzi al Tribunale l'azione di messa in liquidazione della Societa' Frosinone, non ha tenuto conto dell'ordinanza che disattendeva detta richiesta ne' ha atteso le decisioni finali del Tribunale adito; che la FIGC ha deliberato la revoca dell'affiliazione dell'AS Frosinone, nonostante che la societa' frusinate avesse totalmente assolto agli adempimenti finanziari dalla stessa FIGC indicati; che il provvedimento della FIGC, oltre ai danni morali e materiali recati al Presidente Scaccia, ha colpito gravemente l'immagine sportiva e complessiva della Citta' di Frosinone, capoluogo di provincia; se vogliano esaminare l'opportunita' di disporre una immediata ed approfondita indagine sul caso in esame: 1) per fornire con sollecitudine in Parlamento le necessarie risposte a tutto cio' che e' stato sollevato in narrativa; 2) per accertare e chiarire come sia stato possibile adottare un cosi' grave provvedimento contro l'AS Frosinone, mentre situazioni ben piu' pesanti sembra siano state valutate in maniera totalmente diversa dalla FIGC. Infatti si e' appreso dalla stampa che il Bologna calcio vanta un passivo di circa 30 miliardi e, ciononostante, continua tranquillamente ad esistere tra i professionisti di serie B; risulta inoltre che il Livorno calcio dal 1981-1982 e' stato dichiarato fallito piu' volte ed invece e' stato regolarmente iscritto ai campionati di serie C. Ed ancora, sembra che molte societa' professionistiche abbiano omesso di versare i contributi ENPALS e l'IRPEF per svariati miliardi senza che siano stati presi dalla FIGC i provvedimenti conseguenti; 3) inoltre come sia stato possibile adottare il provvedimento di revoca dell'affiliazione se il parametro scaturente tra il rapporto ricavi-indebitamento (parametro indicato dalla stessa FIGC in lire 1.237.000.000) era stato ampiamente assicurato e coperto con deposito tempestivo nei termini presso la FIGC e la Lega di Serie C in Firenze per un ammontare complessivo tra contanti, fideiussioni e attivo di Lega di oltre lire 1.600.000.000. (4-07464)" . "4/07464" . . _:B2544a6128fb3d61ae6528d567db436a3 "Si fa preliminarmente presente che il presidente dell'Associazione sportiva Frosinone SpA in data 14 novembre 1990 aveva presentato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, alla giunta esecutiva del CONI, ricorso avverso la decisione assunta il 26 luglio 1990 dal consiglio federale della FIGC di revoca dell'affiliazione e di non ammissione al campionato di serie C/2. Tenuto conto che la societa', ancor prima di tale ricorso, aveva adito, in data 3 novembre 1990, il TAR del Lazio, con cio' rinunciando implicitamente al ricorso in sede amministrativa, la giunta esecutiva del CONI dichiarava inammissibile il ricorso amministrativo stesso per la prevalenza su di esso del suddetto ricorso giurisdizionale. Cio' premesso, si riportano, di seguito, gli elementi forniti dalla Federazione italiana giuoco calcio in merito alle specifiche censure formulate dal presidente della AS Frosinone nel citato ricorso e sostanzialmente riprese nella denuncia, presentata in data 4 settembre 1992 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nei confronti del presidente della FIGC cui si riferisce l'interrogazione in oggetto. A - La societa' deduce la nullita' della delibera di revoca della affiliazione per incompetenza dell'organo deliberante e invoca al fine il disposto dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne della Federazione che attribuisce al presidente federale la competenza in materia. La delibera del consiglio federale trova, per contro, ragione legittimante, in punto competenza, nel Comunicato ufficiale n. 41/A del 6 aprile 1990, con il quale e' stata resa pubblica, a fini di conoscenza in ambito federale, la deliberazione della Federazione in ordine all'ammissione delle societa' al campionato di serie C/2, divisione 1990/91. Tale deliberazione detta una serie di norme di natura speciale, come tali derogatorie e prevalenti sulle disposizioni contenute nelle Norme organizzative interne. In virtu' di dette disposizioni risulta di tutta evidenza la competenza del consiglio federale ad assumere la deliberazione impugnata, spettando a tale consiglio (in deroga al dettato dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne) il potere di decidere sui ricorsi preposti dalle societa' e, quindi, di assumere ogni determinazione relativa, ivi compresa la revoca della affiliazione a carico della societa' in questione, la quale - del resto - presento' tempestivo ricorso al consiglio stesso. B - La societa' deduce eccesso di potere nella delibera di revoca della affiliazione, in difetto di avvenuta messa in liquidazione della societa'. In particolare, la societa' deduce che le ipotesi di revoca della affiliazione sono analiticamente indicate nell'articolo 16 delle Norme organizzative interne e che, comunque, la Federazione, avendo azionato la procedura di liquidazione di cui all'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non poteva che attenderne l'esito tenuto anche conto che il tribunale di Frosinone non aveva ravvisato le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari. In ordine a tali censure, va innanzitutto ribadito quanto prima osservato circa il contenuto e la natura del Comunicato ufficiale n. 41/1990. Cio', per sgomberare il campo da ogni lamentela connessa al mancato rispetto del citato articolo 16. Infatti, nel dettare la specifica normativa, la FIGC ha introdotto nuove ipotesi di revoca della affiliazione. Quanto, poi, alla illegittimita' del provvedimento impugnato in pendenza della procedura di cui all'articolo 13 della legge n. 91/81, non puo' che ribadirsi la natura del tutto peculiare e speciale della normativa di cui al Comunicato ufficiale n. 41/90, destinata ad intervenire proprio al momento della ammissione ai campionati di competenza, al fine di consentirne la partecipazione alle societa' patrimonialmente e finanziariamente capaci. Del resto, la previsione normativa contenuta nella legge 91/81 non incide certamente sulle potesta' spettanti alla Federazione, quale organo del CONI, nella organizzazione e disciplina del calcio, anche sotto l'aspetto amministrativo; risolvendosi, per contro, nell'attribuzione di una ulteriore facolta' (spettante, in ambito civilistico e ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, ai soli soci). Inoltre, non appare corrispondente al dettato normativo l'affermazione degli interroganti per cui la decisione di revoca dell'affiliazione viene assunta in violazione dell'articolo 13, legge 91/1981, che subordinerebbe detta revoca alla \"avvenuta messa in liquidazione della societa' calcistica da parte del competente tribunale\", poiche' nel citato articolo non viene fatto il minimo riferimento a \"revoca di affiliazione\", bensi' si parla esclusivamente di messa in liquidazione della societa' per \"gravi irregolarita' di gestione\". C - La societa' deduce - nella sostanza - la erroneita' del provvedimento di revoca della affiliazione per insussistenza dei motivi giustificati, tenuto anche conto che essa societa', nel ricorso presentato al consiglio federale, aveva dato prova di attuare il risanamento richiesto depositando la necessaria somma di lire 318 milioni in contanti. Ebbene, in applicazione di tale Comunicato ufficiale, il presidente federale rappresento', con telegramma del 19 luglio 1990, alla AS Frosinone SpA la carenza dei requisiti per l'ammissione al campionato di serie C/2, divisione 1990/91, dipendente dalle irregolarita' gia' contestate nel ricorso ex articolo 13, legge 91/81, e nella carenza del parametro necessario, ricavabile (non dal bilancio, come ritenuto dalla societa') dalla situazione ricavi/indebitamento riferita al 31.3.1990. Per cui, se la Federazione ha preso in considerazione anche la bozza di bilancio al 30.6.1990, cio' ha fatto proprio nel perseguimento di quell'intento recuperatorio tanto invocato nel ricorso. Quanto, poi, al contenuto di tale ricorso, ne appare di tutta chiarezza la inconsistenza e ininfluenza solo valutando che il risanamento (tale dalla societa' ritenuto) era fondato esclusivamente nella sostanza sui crediti (allorche' fossero divenuti certi ed esigibili) nascenti da cessioni di contratti con calciatori. Un piano, quindi, assolutamente privo di contenuti normativi e sostanziali, e, pertanto, praticamente inesistente. D - Quanto, infine, all'affermazione contenuta nel ricorso per la quale lo stesso presidente della FIGC ha rinunciato a seguirne il procedimento, e' necessario puntualizzare che, dopo il provvedimento di revoca della affiliazione, la FIGC ha, in piena correttezza, sottoposto al tribunale la valutazione della propria sopravvenuta carenza di legittimazione attiva (la legge 91/81 attribuisce, infatti, i poteri di controllo e di iniziativa ex articolo 13 con esclusivo riferimento alle societa' calcistiche del settore professionistico, quale non era piu' - proprio per l'intervenuto provvedimento di revoca della affiliazione - la AS Frosinone SpA). Non e', quindi, esatta l'affermazione contenuta nel ricorso. Anzi, giova precisare che il procedimento e' proseguito su richiesta del pubblico ministero, si' da consentire il deposito della perizia disposta dal tribunale. Perizia che ha pienamente confermato e sacralizzato i rilievi della FIGC, dando contezza delle gravi irregolarita' di gestione e della situazione di decozione della societa'. Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver." . _:B2544a6128fb3d61ae6528d567db436a3 "19930211" . _:B2544a6128fb3d61ae6528d567db436a3 "MINISTRO MINISTERO CON L'INCARICO PER IL TURISMO" . _:B2544a6128fb3d61ae6528d567db436a3 .