_:Ba9362112f1273376a4bf6653d6546043 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 16 febbraio 2004 nell'allegato B della seduta n. 424 all'Interrogazione 4-07383 presentata da BERTOLINI Risposta. - L'Ordinanza 9 settembre 2003 «tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi» ha carattere contingibile ed urgente, in quanto si è ritenuto necessario porre un freno al preoccupante fenomeno delle aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. L'Ordinanza prevede particolari disposizioni e divieti di immediata applicabilità per i cani pit-bull , responsabili di numerosi episodi di grave aggressione nei confronti dell'uomo, inoltre estende il suo campo di applicazione ad alcune razze che presentano attitudini aggressive tra quelle comprese nei gruppi 1 o e 2 o della classificazione della Federazione cinologica internazionale. Una delle maggiori critiche fatte all'Ordinanza ministeriale è stata quella di includere nell'elenco dei cani pericolosi anche razze che non risultano essere un oggettivo pericolo per l'uomo in quanto di indole non aggressiva, nonostante la mole, quali il San Bernardo ed il Terranova, che spesso vengono utilizzati in settori di pubblica utilità (ricerca dei dispersi sulla neve, salvataggio delle persone che rischiano di annegare), nonché cani di piccola taglia. Non risultano, invece, inclusi nel campo di applicazione dell'Ordinanza, tra gli altri, gli esemplari di American Staffordshire Terrier e di Staffordshire Bull Terrier. Al fine di individuare, nell'ambito dei predetti gruppi o in altri della classificazione della Federazione citologica internazionale, le razze canine per le quali è necessario mantenere vigenti gli obblighi ed i divieti sanciti nell'Ordinanza 9 settembre 2003, è stata istituita un'apposita Commissione di esperti presso il Consiglio superiore di sanità. In merito all'ipotetico rischio che con l'Ordinanza si possa determinare un incremento del già gravoso fenomeno dell'abbandono dei cani, si ritiene che tale rischio non sussista in quanto l'Ordinanza stessa, all'articolo 2, comma 4, prevede la possibilità di adottare idonee soluzioni di affidamento, che dovranno essere valutate caso per caso con la consulenza degli organi veterinari territorialmente competenti. La corretta applicazione della nuova disposizione normativa richiede, ovviamente, dei tempi tecnici di adeguamento, durante i quali devono essere definite le modalità operative. In particolare, le Autorità competenti dovranno fornire indicazioni circa le modalità che gli allevatori saranno tenuti ad osservare per non violare il divieto di vendita dei cani oggetto dell'Ordinanza ai delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale e a chiunque abbia riportato condanne penali; a tal proposito non si esclude la possibilità di prevedere una forma di autocertificazione. Relativamente alla polizza di assicurazione prevista all'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza, si precisa che la determinazione dei massimali e del periodo di durata, sono attualmente al vaglio di una specifica Commissione presso il Ministero delle attività produttive. L'Ordinanza ministeriale potrà formare oggetto di integrazioni ed, eventualmente, di modifiche, da apportare sulla base delle determinazioni della Commissione tecnico-scientifica su menzionata, che ha - tra l'altro - il compito di verificare, con l'ausilio di rigorosi criteri scientifici, l'effettiva potenziale pericolosità delle diverse razze canine e che terrà sicuramente in debito conto la problematica connessa all'impiego dei cani nella pet therapy e ad altri scopi socialmente utili. Nei confronti dell'Ordinanza 9 settembre 2003 è stato presentato ricorso al Giudice Amministrativo per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari provvisorie, da parte di associazioni per la tutela degli animali e privati cittadini. Con Ordinanza del 13 novembre 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sezione III ter , ha respinto la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente. Si precisa, infine, che è stato predisposto uno schema di disegno di legge in materia di disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, attualmente all'esame degli organi competenti, il quale affronta in maniera più completa l'argomento in oggetto. Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi." . _:Ba9362112f1273376a4bf6653d6546043 "20040216" . _:Ba9362112f1273376a4bf6653d6546043 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO SALUTE" . "20030917" . _:Ba9362112f1273376a4bf6653d6546043 . "20030917-20040216" . . . . "4/07383" . "BERTOLINI ISABELLA (FORZA ITALIA)" . "Camera dei Deputati" . "1"^^ . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07383 presentata da ISABELLA BERTOLINI mercoledì 17 settembre 2003 nella seduta n. 357 BERTOLINI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la recente ordinanza ministeriale riguardante le razze canine è stata emanata per cercare di tutelare la pubblica incolumità; tale ordinanza rischia, però, di dare luogo ad un ulteriore aggravamento di quel tragico fenomeno dell'abbandono di animali, che da tanto tempo si sta cercando di limitare a tutela del pubblico interesse e del benessere degli animali stessi; in base a quali risultati istruttori o indagini statistiche siano state indicate, quali razze con «spiccate attitudini aggressive», tutte quelle di cui ai gruppi 1 o e 2 o della classificazione della Federazione Cinofila Internazionale -: quali siano i casi in Italia, recenti o meno, di morsicature e/o aggressioni verificatesi da parte di cani appartenenti alle seguenti razze: a) Schipperke; b) Cane da pastore di Beauce (utilizzato da educatori cinofili anche nelle scuole); c) Border Collie ; d) Cane da pastore scozzese a pelo lungo; e) Cane da pastore scozzese; f) Welsh Corgi Cardigan ; g) Welsh Corgi Pembroke (cane della Regina Elisabetta II); h) Zwergpinscher ; i) Affenpinscher ; l) Zwergschnauzer ; m) Shar Pei ; n) Terranova; o) Cane di San Bernardo; per quali motivi, invece, siano state escluse le seguenti razze di cani, che sono o sono state utilizzate per i combattimenti clandestini di animali: a) Stafforshire Bull Terrier ; b) Bull Terrier ; c) American Stafforshire Terrier ; d) Akita Inu ; quali dovranno essere, in dettaglio, le modalità che gli allevatori saranno tenuti ad osservare, per non violare il divieto di vendere i cani oggetto dell'ordinanza a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, ai delinquenti abituali o per tendenza, a chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva per articolo 727 codice penale, nonché condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o il patrimonio, punibile con reclusione superiore a 2 anni, nonché infine agli interdetti e inabilitati per infermità; quali controlli siano previsti per gli allevatori clandestini o i cani importati illegalmente; se non ritenga che l'ordinanza in oggetto rischi di penalizzare in realtà solo allevatori e proprietari onesti e osservanti delle leggi, lasciando completamente privi di prescrizioni specifiche di controllo gli allevamenti clandestini; per quali motivi il divieto non valga anche per coloro che, anziché vendere, regalino i predetti cani; se l'obbligo di museruola, guinzaglio ed assicurazione obbligatoria si applichi anche ai cani ospitati nei canili pubblici comunali; per quali motivi non sia ritenuta idonea l'attuale polizza assicurativa del «capo famiglia», per la responsabilità civile per i danni a terzi cagionati dai cani oggetto dell'ordinanza; se la polizza assicurativa preveda o meno condizioni agevolate per gli anziani o le persone meno abbienti possessori di cani e se non ritenga il Ministro che possa verificarsi un ulteriore tragico fenomeno di abbandono di animali, a fronte di spese maggiori spesso ingiustificate e di una campagna che sembra volta a penalizzare ingiustamente ed acriticamente i possessori di cani; se non ritenga che questa ordinanza possa disincentivare anche le adozioni da canili pubblici e vanifichi gli sforzi delle Associazioni zoofile, dei volontari e delle Istituzioni che si sono prodigate negli anni in campagne volte all'adozione degli animali abbandonati; per quale motivo l'ordinanza non ricomprenda anche i cani da caccia di grossa taglia; per quale motivo non siano stati esentati dall'ordinanza ministeriale i cani utilizzati per la pet-therapy , pratica giustamente sostenuta e promossa dal Ministro della salute; in base a quali criteri sia stato considerato un «pericolo pubblico» un cane del peso di appena tre chili come lo Schipperke.(4-07383)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07383 presentata da BERTOLINI ISABELLA (FORZA ITALIA) in data 17/09/2003" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07383 presentata da BERTOLINI ISABELLA (FORZA ITALIA) in data 17/09/2003"^^ . . "2015-04-28T22:29:54Z"^^ . "20040216" .