_:Bb27c59d6962f5881e1460069299b511a "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 15 febbraio 2011 nell'allegato B della seduta n. 434 All'Interrogazione 4-07340\n presentata da GIACOMO STUCCHI Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. Relativamente al quesito a), l'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», prevede la possibilita', per le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, di svolgere attivita' di vigilanza in materia di animali di affezione. Tali compiti sono attribuiti attraverso decreti prefettizi di nomina emanati a seguito di adeguata formazione: le guardie zoofile possono eseguire le citate attivita' di vigilanza nei limiti attribuiti, dai rispettivi atti di nomina, ai sensi degli articoli 55 (funzioni della polizia giudiziaria) e 57 (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) del Codice di procedura penale. In tema di sequestro preventivo degli animali (quesito b), occorre ricordare che l'articolo 321, comma 1, del Codice di procedura penale «Oggetto del sequestro preventivo», prevede che «Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato (...)». Il comma 3-bis del citato articolo prevede che «Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria». Il fine ultimo di tale attivita' giudiziaria, svolta da organi di polizia giudiziaria, pertanto, e' quello di evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. A tale proposito risulta chiarificatrice la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, la quale, con sentenza n. 3145 del 18 dicembre 2000, ha stabilito che «le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex articolo 321 del codice di procedura penale sussistono anche quando la condotta incriminata e' cessata in quanto, anche dopo tale momento, e' possibile che la libera disponibilita' della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta, sia per i reati cosiddetti di evento sia per i reati di mera condotta, la prosecuzione delle conseguenze del reato gia' commesso». Pertanto, la proposta di sancire l'impossibilita' di convalidare il sequestro preventivo unicamente sulla base di denunce o segnalazioni delle associazioni o enti, avanzata nell'interrogazione in esame, non puo' essere condivisa poiche' l'attivita' di sequestro preventivo viene posta in essere a seguito di una adeguata verifica della commissione di reato da parte delle autorita' giudiziarie deputate. In merito al punto c) dell'interrogazione in esame, riguardante l'impossibilita' di spostare gli animali posti sotto sequestro dal luogo di detenzione, si rappresenta che non puo' essere stabilita una procedura standardizzata in quanto si ritiene necessaria un'adeguata valutazione per ogni singolo caso; tuttavia, si sottolinea che nella prassi operativa, ove possibile, gli animali sottoposti a sequestro non vengono spostati per evitare agli stessi, in quanto esseri senzienti, ulteriori maltrattamenti legati allo stress del trasporto e dell'adattamento in un altro ambiente. Per quanto attiene al punto d), non e' possibile stabilire a priori i soggetti affidatari. Tuttavia, la prassi operativa prevede l'affidamento degli stessi animali, in via prioritaria, alle autorita' territorialmente competenti, quali il sindaco e i servizi veterinari ufficiali, nonche' alle associazioni o enti che non abbiano rivestito la qualifica di parte in causa. Con riguardo in particolare al punto e), il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inteso segnalare che, tenuto conto che il sequestro preventivo e quello probatorio rientrano tra i provvedimenti adottabili dall'autorita' giudiziaria (Ag), che convalida quelli eseguiti d'iniziativa della polizia giudiziaria (Pg), al fine di acquisire la prova del reato o di impedirne il proseguimento, appare difficilmente perseguibile l'esclusione, a vario titolo, di associazioni o enti segnalanti o intervenuti nei procedimenti relativi a reati accertati dalla Pg o dalla Ag, considerato che in determinate realta' territoriali e' limitatissima la presenza di associazioni che possano fornire il necessario ausilio per la custodia e la cura degli animali sequestrati. In merito al punto f), premesso che ad oggi le somme derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni sono irrisorie, relativamente alla possibilita' per le associazioni o enti di rivestire la qualifica di parte lesa nel procedimento, si riporta la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, la quale con sentenza n. 34095 del 2006 ha stabilito che «invero, se la persona offesa dal reato e' - per unanime approdo di dottrina e giurisprudenza - il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non puo' dubitarsi che un'associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale». Inoltre, la Cassazione statuisce che la normativa in questione «interviene in materia di legittimazione degli enti esponenziali d'interessi collettivi ad esercitare le facolta' processuali della persona offesa». Infine, relativamente al punto g), si ritiene necessario prevedere per tutti coloro che gestiscono attivita' con animali, un'adeguata e specifica formazione e l'interdizione da tali attivita' per coloro che si rendono responsabili di reati di maltrattamento. Si auspica in tal senso una iniziativa normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione. Il Sottosegretario di Stato per la salute: Francesca Martini." . _:Bb27c59d6962f5881e1460069299b511a "20110215" . _:Bb27c59d6962f5881e1460069299b511a "SOTTOSEGRETARIO DI STATO SALUTE" . _:Bb27c59d6962f5881e1460069299b511a . _:Bb27c59d6962f5881e1460069299b511a . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "2014-05-15T00:34:52Z"^^ . "STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA)" . "20100525-20110215" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07340 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA) in data 20100525" . "CONSIGLIO NUNZIANTE (LEGA NORD PADANIA)" . . "1"^^ . _:Bb27c59d6962f5881e1460069299b511a . . . . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07340 presentata da GIACOMO STUCCHI martedi' 25 maggio 2010, seduta n.327 STUCCHI e CONSIGLIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la mattina del 12 maggio 2010 le guardie zoofile Paola Quartini e Elvio Fighera si sono presentate presso l'abitazione di Renzo Castagnola, un cacciatore che deteneva dei cani in un canile da lui stesso costruito; quando le due guardie zoofile hanno comunicato all'uomo che i suoi cani sarebbero stati posti sotto sequestro, questi e' entrato in casa con un pretesto ed, uscito armato ha fatto fuoco, sui due uccidendoli per poi rivolgere la stessa arma su se stesso e suicidarsi; sul sito www.bighunter.it, giovedi' 8 aprile 2010, si puo' leggere l'articolo: «Il canile municipale di Sestri Ponente non concede adozioni ai cacciatori» che riporta frasi come: «Una vera e propria discriminazione ideologica che e' stata denunciata in questi giorni da Alessio Piana, capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale» e continua «Interpretano in questo modo a dir poco singolare le regole sui requisiti di chi puo' ottenere un animale in adozione» - scrive Piana in una mozione presentata al sindaco Marta Vincenzi - «Secondo loro chi ha una licenza di caccia e' \"portato e propenso a maltrattare gli animali\", quindi non merita di salvare un cane che avrebbe bisogno di affetto»; dal sito mentelocale.it, 25 luglio 2005, dal sito www.agada.it, dal sito mentelocale.it, 4 giugno 2007, da alcuni articoli apparsi su la Repubblica, Il Lavoro il 26 ottobre 2008 e il 28 ottobre 2008, dal sito Ilgiornale.it, 11 febbraio 2009, dal sito del comune di Genova, 20 febbraio 2009, dal sito www.andreacevasco.com, 1 o luglio 2010, dal sito de ILSECOLOXIX.it, 12 maggio 2010, dal sito www.rainews24.it, 12 maggio 2010, dal www.ilgiornale.it, 12 maggio 2010, dal sito ILSECOLOXIX, 12 maggio 2010, dal sito www.newnotizie.it, 12 maggio 2010, dal sito www.lav.it, 12 maggio 2010, dal sito www.federfauna.org, il 13 maggio 2010, dal www.legadelcane.ct.it, 13 maggio 2010, dal sito www.anmvioggi.it, 13 maggio 2010, dal sito Ilgiornale.it, 13 maggio 2010, dalla pagina 23 de La Stampa del 13 maggio 2010, si apprende in maniera chiara che esista da sempre una contrapposizione netta tra le associazioni animaliste e i cacciatori; Renzo Castagnola era in possesso di porto d'armi, che necessita per il rilascio della certificazione comprovante l'idoneita' psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della polizia di Stato; la legge n. 189 del 2004, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate» recitata all'articolo 19-quater, che «gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno»; all'articolo 6 comma 2, stabilisce che «la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute»; sempre la stessa legge all'articolo 7, comma 1, recita che «ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge»; all'articolo 8, comma 1, sancisce che «le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale» -: se non intendano assumere iniziative normative volte a: a) sancire l'incompatibilita' delle funzioni di controllo di attivita' lavorative e ludiche per quelle persone, associazioni o enti che si professano a priori contrarie a tali attivita'; b) impedire il sequestro preventivo di animali di proprieta' unicamente sulla base di denunce o segnalazione di sospetti reati, magari delle stesse associazioni o enti che a priori si professano contrarie alle attivita' che sono delegate a controllare; c) sancire il divieto di spostare animali posti sotto sequestro dal luogo di detenzione fino a che una sentenza abbia dimostrato la reale colpevolezza degli imputati; d) non consentire la detenzione, custodia e affidamento degli animali sequestrati a persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse; e) sancire il divieto di collaborazione come ausiliari di polizia giudiziaria a persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse; f) impedire che siano destinatari delle entrate derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni e possibile parte lesa dai reati previsti, in sede di processo, persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse; g) garantire che i gestori di canili, di qualsiasi natura, siano sottoposti a valutazione di ordine morale ed equilibrio comportamentale e psichico ed, eventualmente, che a tali valutazioni siano sottoposti anche coloro che sono delegati al loro controllo.(4-07340)" . . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07340 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA) in data 20100525"^^ . "4/07340" .