_:Bc6c2f87156fa8f9fdedc2ae7864edc06 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 7 ottobre 2010 nell'allegato B della seduta n. 380 All'Interrogazione 4-07283\n presentata da ANTONIO BORGHESI Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue. Le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno carattere indennitario, in ragione della funzione sociale svolta dall'istituto nell'ambito del piu' generale sistema di tutele a carattere previdenziale apprestate dal nostro ordinamento giuridico. Tali prestazioni hanno la finalita' di assicurare al cittadino, che sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, i mezzi necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione. La funzione indennitaria delle prestazioni Inail differenzia tale forma di assicurazione da quella privata che, invece, ha come finalita' il risarcimento pieno ed integrale del danno derivante da atto o fatto illecito. Alla diversa natura del ristoro corrisponde una diversa modalita' di erogazione della prestazione, giacche' in sede civilistica il risarcimento e' di norma corrisposto in capitale mentre nel regime indennitario, almeno per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento, le condizioni di salute del danneggiato sono oggetto di valutazione nel tempo e comportano l'adeguamento e l'eventuale integrazione della prestazione corrisposta. Con specifico riferimento alla rendita da inabilita' permanente, l'istituto accerta l'esistenza di postumi invalidanti, che si concretizzano, da un lato, in una riduzione della capacita' lavorativa generica suscettibile di utilita' economica e, dall'altro, in un pregiudizio dell'integrita' psico-fisica del lavoratore suscettibile di accertamento medico legale. In altri termini, l'importo complessivo della rendita e' dato dalla somma di due quote: 1) la prima, relativa al danno biologico, pari al valore che, in base al grado di menomazione, si rileva dalla «Tabella indennizzo danno biologico - indennizzo in rendita»; 2) la seconda, relativa al danno patrimoniale calcolato moltiplicando la retribuzione, da considerare ai fini della liquidazione della rendita - determinata ai sensi degli articoli 116 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 - prima per il coefficiente che, a seconda della gravita' della lesione, e' stato rilevato dalla «Tabella dei coefficienti», e poi per il grado di menomazione, residuato dopo la guarigione clinica. Pertanto, le prestazioni dell'INAIL, in considerazione del carattere indennitario e della specifica funzione sociale cui sono destinate, sono necessariamente ancorate ai princi'pi di solidarieta' che ne delimitano l'ambito di applicazione ed il valore economico. Peraltro, e' opportuno evidenziare che con il decreto interministeriale del 27 marzo 2009, in attuazione dell'articolo 1, commi 23 e 24, della legge n. 247 del 2007, e' stato autorizzato un aumento in via straordinaria delle indennita' dovute dall'Inail a titolo di danno biologico nella misura dell'8,68 per cento, al fine di adeguare, seppur parzialmente, gli importi della «Tabella indennizzo danno biologico», tenendo conto dell'indicizzazione Istat. Riguardo alla fattispecie in esame, si evidenzia che in data 18 giugno 2008, il sig. Tiziano Masaro ha subito un infortunio sul lavoro nel corso dello svolgimento dell'attivita' di operaio assemblatore, con conseguente lesione alla mano sinistra. La competente sede Inail di Treviso, accertata l'esistenza di postumi permanenti nella misura del 23 per cento, ha provveduto a costituire la relativa rendita, con decorrenza 1 o febbraio 2010, nei termini e nella misura previsti dalla normativa vigente. In data 30 aprile 2010, l'assicurato ha presentato opposizione, tramite il patronato, contestando il grado di inabilita' permanente e chiedendo il riconoscimento del danno nella misura del 30 per cento. L'istituto, in data 28 giugno 2010 ha provveduto ad espletare una «collegiale medica», congiuntamente con il medico del patronato, al fine di effettuare una nuova valutazione medico legale circa l'attuale effettivo grado di menomazione. In tale sede, il medico dell'Inail, pur confermando la valutazione del danno nella misura del 23 per cento, ha proposto un aumento del «coefficiente di menomazione» da 0,5 a 0,6 in considerazione del grave pregiudizio subito dall'assicurato. Il medico del patronato, nel riconoscere la conformita' alle vigenti tabelle della valutazione del 23 per cento di danno biologico effettuato dall'istituto, ha comunque ritenuto di non concordare con l'esito della collegiale in quanto, a suo avviso, vi e' una inadeguatezza dei valori tabellari, di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000; La sede, ha, comunque, provveduto ad elevare il «coefficiente di menomazione» come precedentemente descritto. Attualmente all'assicurato e' stato riconosciuto, complessivamente, un danno pari al 34 per cento secondo le tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale percentuale, secondo la vigente normativa riguardante l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68 del 1999, consente all'infortunato di fruire dei relativi benefici di legge. Al riguardo, la competente sede Inail di Treviso ha provveduto alla compilazione della «scheda riassuntiva delle capacita' lavorative residue» contenente, ai fini del «collocamento mirato», gli specifici accertamenti medico-legali effettuati per valutare le capacita' lavorative dell'assicurato, le mansioni e gli ambienti compatibili con la tipologia di menomazione riportata. Sulla base della ripartizione delle competenze in materia di collocamento obbligatorio, i successivi adempimenti spettano ai centri per l'impiego, che provvedono alla programmazione, all'attuazione ed alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti tutelati nel mondo del lavoro, all'iscrizione agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, alla tenuta delle liste, eccetera. Infine, con riferimento al quesito posto dall'interrogante in merito al fatto che la «Tabella delle menomazioni» riconosce un grado di invalidita' del 45 per cento per la perdita della mano, l'Inail ha precisato che tale valutazione non puo' trovare applicazione al caso in oggetto, in quanto i postumi accertati non sono equiparabili ne' alla predetta menomazione, ne' alla perdita di tutte le dita della mano (che comunque sarebbero valutabili nella misura del 41 per cento di danno biologico). Inoltre, il decreto ministeriale del 12 luglio 2000 specifica che: «nella valutazione del danno la perdita funzionale non e' equiparata a quella anatomica. Quest'ultima assume, di norma, connotazione di maggiore gravita'». Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Pasquale Viespoli." . _:Bc6c2f87156fa8f9fdedc2ae7864edc06 "20101007" . _:Bc6c2f87156fa8f9fdedc2ae7864edc06 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO E POLITICHE SOCIALI" . _:Bc6c2f87156fa8f9fdedc2ae7864edc06 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "2014-05-15T00:34:29Z"^^ . "4/07283" . . . . "BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI)" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07283 presentata da ANTONIO BORGHESI giovedi' 20 maggio 2010, seduta n.325 BORGHESI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il signor Tiziano Masaro nel mese di giugno 2008 e' stato vittima di un grave infortunio sul lavoro. Lavorando ad una sega circolare e' slittato con la mano sopra la lama amputandosi quattro dita. Dopo cinque interventi chirurgici e quasi due anni di convalescenza, nel mese di febbraio 2010 il medico INAIL di Treviso dottor Nicola De Cicco ha chiuso la pratica ritenendolo idoneo a rientrare al lavoro; la sua odissea inizia da quel momento: in pratica, all'eta' di 38 anni, ha perso completamente l'uso della mano sinistra, ha perso il lavoro (perche' non piu' idoneo a svolgere alcun tipo di mansione nella ditta in cui operava), ed in fine, cosa piu' riprovevole, gli e' stato riconosciuto un banale grado di invalidita' permanente del 23 per cento pari a una misera rendita mensile di 360 euro; attualmente e' in attesa dell'esito di un ricorso tramite l'ANMIL (associazione nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro) che non ha grandi prospettive. L'uso della mano e' praticamente nullo, ha estrema difficolta' anche a svolgere le cose piu' banali, quali allacciare le scarpe, abbottonarsi i pantaloni e altro; non puo' condurre un'automobile perche' non ha la presa al volante e cosa piu' grave non raggiunge il 35 per cento di invalidita' che gli consentirebbe di poter essere inserito nelle liste preferenziali ed avere una qualche possibilita' di trovare un nuovo impiego; la situazione e' a dir poco paradossale; la legge a cui fa riferimento l'INAIL, (il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 e in particolar modo il decreto ministeriale 12 luglio 2000 nel paragrafo «criteri applicativi, Tabella menomazioni 201-250», in questo specifico caso assegna un punteggio di invalidita' che oscilla dal 23 per cento ad un massimo del 25 per cento che consente una rendita mensile di 350/380 euro; a tutti gli effetti questi punteggi non sembrano rispecchiare assolutamente il reale ed effettivo stato di invalidita' di cui il signor Masaro e' vittima; al paragrafo 240 della tabella sopra indicata si fa riferimento alla «perdita della mano», che riconoscerebbe un grado di invalidita' del 45 per cento ed una pensione di circa 700 euro, ma, anche se a tutti gli effetti l'uso della mano e' praticamente nullo l'INAIL non riconosce che un misero 23 per cento; il Signor Masaro e' gia' stato licenziato, lo stato della sua mano e' evidente, la rendita vitalizia che e' stata corrisposta e' di 368 euro, cifra assolutamente insufficiente per vivere; dopo due anni di lotta contro un gravissimo infortunio fra sale operatorie e reparti di degenza, il signor Masaro dovra' combattere una vita intera contro una menomazione acquisita, ed ora si trova a dover combattere per vedersi riconosciuta una pensione onesta -: se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra riportati; se non ritengano di dover intervenire mediante, apposite iniziative, anche normative, affinche' possa essere riconosciuta al signor Masaro e a coloro che si trovino nelle medesime condizioni una pensione di invalidita' che gli consenta di poter sopravvivere, che sia onesta e che rispecchi l'handicap acquisito. (4-07283)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07283 presentata da BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20100520"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07283 presentata da BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20100520" . . _:Bc6c2f87156fa8f9fdedc2ae7864edc06 . "20100520-20101007" . . "1"^^ . .