"4/07225" . . . "Camera dei Deputati" . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07225 presentata da LUIGI GIUSEPPE MEDURI venerdì 1 agosto 2003 nella seduta n. 351 MEDURI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . - Per sapere - premesso che: il dottor Ugo Panetta, direttore scolastico regionale della Calabria, in data 26 febbraio 2003 ha preso un provvedimento di contestazione di addebito nonché di sospensione immediata del servizio nei confronti della Professoressa Vincenzina Mazzuca, Dirigente scolastico del liceo classico «Campanella» di Reggio Calabria; detto provvedimento è stato seguito in data 3 aprile 2003 da un successivo provvedimento di recesso, adottato ai sensi dell'articolo 31 del CCNL per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, estinguendo così l'esistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della lettera d) dell'articolo 28 del medesimo CCNL; il dottor Panetta ha dovuto quindi procedere alla risoluzione del contratto dopo aver valutato attentamente con il proprio ufficio legale la gravità delle inadempienze commesse dalla Professoressa Mazzuca, per accertare e verificare quanto ripetutamente segnalato dal Presidente del consiglio d'istituto dai docenti e da molti genitori esposti e denunzie trasmessi agli organi scolastici competenti; nel provvedimento di risoluzione del contratto il dottor Panetta ha testualmente affermato: «nel corso del rapporto di lavoro la professoressa Mazzuca si è resa autrice di una serie di comportamenti di gravità tali da essere ostativi alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro per essersi volontariamente posta in contrasto con le norme che regolano la dirigenza scolastica, assumendo i seguenti comportamenti: arbitraria e irrazionale gestione delle risorse economiche, ritardo colposo nell'approvazione dei POF, assunzione di spese non preventivamente autorizzate dall'organo collegiale competente, incapacità di gestire i rapporti con tutte le componenti scolastiche causando il cattivo andamento della stessa scuola oltre che gravi forme di conflitto...» inoltre «gli elementi forniti nell'audizione della professoressa Mazzuca non sono stati tali da contrastare né giustificare i fatti addebitati da questa amministrazione all'interessata con la nota 26 febbraio 2003»; ad aggravare la situazione della professoressa Mazzuca è intervenuta sia la conferma da parte della Corte d'Appello in data 29 aprile 2003 della condanna ad un mese di carcere per reati penali commessi nelle funzioni di dirigente, sia un nuovo rinvio a giudizio; dopo due mesi dall'adozione dell'obbligato provvedimento di recesso la professoressa Mazzuca ha chiesto un incontro al dottor Panetta che l'ha ricevuta in data 5 giugno ultimo scorso; al termine dell'incontro il dottor Panetta senza consultare il proprio ufficio legale ha firmato il provvedimento di reintegro pur sapendo di non poter adottare tale decisione in quanto l'atto amministrativo da lui posto in essere non poteva modificare in alcun modo il rapporto di natura civilistica quale era quello esistente tra la Mazzuca e il MIUR e ciò in quanto tale competenza è riservata esclusivamente al Magistrato adito come già statuito dal Tribunale di Locri in un caso similare che vedeva coinvolto quale controparte proprio il CSA di Reggio Calabria; nel proprio provvedimento di revoca il dottor Panetta ha motivato la propria decisione di averla fondata sull'approfondito riesame dell'intera vicenda da lui effettuata in pochissimo tempo senza considerare che per anni la stessa aveva richiesto un intenso e complesso lavoro da parte di numerosi ispettori nonché alle controdeduzioni prodotte dalla Mazzuca di cui egli sin da quella data conosceva probabilmente il contenuto e sulle motivazioni della nota del 10 aprile 2003 della medesima dirigente successiva ai provvedimenti adottati; nonostante l'importanza che il documento del 10 aprile 2003 rivestiva nel procedimento in oggetto che ha convinto il dottor Panetta alla revoca del provvedimento di recesso lo stesso Direttore non è stato in grado di offrirlo in visione agli aventi diritto che il giorno 19 giugno 2003 hanno chiesto di avere accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e quindi ottenere copia; appare comunque molto strano nonché fortemente sospetto che semplici controdeduzioni prodotte dall'interessata non sottoposte ad alcuna verifica da parte degli organi e degli uffici preposti possano vanificare nel volgere di qualche ora il contenuto di complesse relazioni ispettive tutte concordi nel suggerire e raccomandare l'allontanamento della Mazzuca dal Liceo «Campanella» e che il direttore senza consultarsi con alcun esperto e senza attendere l'esito del processo in corso abbia firmato un provvedimento di reintegro assumendosene le eventuali conseguenze; nella revoca del provvedimento il dottor Panetta ha reintegrato la Mazzuca nel trattamento economico a decorrere dal 3 aprile 2003 senza nulla aggiungere stranamente e nonostante la rilevante importanza dell'argomento circa la reintegra anche nelle funzioni di dirigente del Liceo Campanella così come ha revocato i provvedimenti adottati il 26 febbraio 2003 e il 3 aprile 2003 ma avrebbe omesso ancora una volta di revocare il provvedimento di nomina protocollo 38 adottato il 4 aprile 2003 con il quale egli aveva conferito al professor Catalano l'incarico di Preside del Liceo «Campanella» dal 7 aprile 2003 al 31 agosto prossimo venturo; senza preoccuparsi dei conseguenti risvolti di carattere economico e giuridico a cui veniva esposta l'amministrazione; il professor Catalano, preside incaricato, dopo aver avuto notizia ufficiale della reintegra nel dubbio interpretativo cui il documento si è subito prestato ha ripetutamente richiesto chiarimenti al dottor Panetta, sollecitando una risposta scritta e precisando in una delle sue note che in caso di mancato riscontro o di smentita egli si sarebbe considerato Preside a tutti gli effetti fino al prossimo 31 agosto come indicato nel provvedimento di nomina; il dottor Panetta dal 5 giugno 2003 al 18 luglio 2003 senza preoccuparsi del danno economico a cui stava esponendo l'amministrazione non ha ritenuto di dover fornire alcuna risposta scritta chiarificatrice al professor Catalano confermandogli la validità dell'incarico di Preside conferitogli in data 4 aprile; in data 18 luglio ultimo scorso, il dottor Panetta si trovava di fronte alla presenza contemporanea di due dirigenti presso il Liceo «Campanella» di Reggio Calabria, una situazione giuridicamente inconciliabile; il dottor Panetta in questa situazione avrebbe pensato di risolverla trasmettendo una lettera inviata al Liceo e al CSA con la quale invitava i due destinatari ad informare la Mazzuca che la sede del Liceo non era stata inserita tra quelle disponibili per il conferimento di altro incarico e nella stessa lettera revocava la nomina a preside del professor Catalano; quanto qui riportato preoccupa non solo il corpo docente impegnato presso il Liceo «Campanella» ma soprattutto i genitori che hanno i figli iscritti presso l'istituto -: se non ritenga urgente disporre una indagine per accertare quanto avvenuto con l'adozione di provvedimenti consequenziali nei confronti dei soggetti che si sono resi responsabili di danno all'amministrazione e alla scuola a tutela della immagine e del prestigio del Liceo Campanella dando visibile segnale di correttezza e trasparenza. (4-07225)" . . . "2015-04-28T23:53:23Z"^^ . _:B55e2b91996ce1d42598326f002cfe696 . "20030801-20040510" . "20030801" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07225 presentata da MEDURI LUIGI GIUSEPPE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 01/08/2003" . "MEDURI LUIGI GIUSEPPE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO)" . "20040510" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07225 presentata da MEDURI LUIGI GIUSEPPE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 01/08/2003"^^ . "1"^^ . _:B55e2b91996ce1d42598326f002cfe696 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 10 maggio 2004 nell'allegato B della seduta n. 464 all'Interrogazione 4-07225 presentata da MEDURI Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, riguardante il liceo classico statale «Tommaso Campanella» di Reggio Calabria ed in particolare la dirigente scolastica dello stesso liceo, si comunica quanto segue. Si fa innanzi tutto presente che la complessità della vicenda rappresentata ha richiesto tempo per l'acquisizione di sufficienti elementi di conoscenza in ordine all'evolversi della situazione, tenuto anche conto che ad essa risultava correlata una vicenda giudiziaria, citata nell'interrogazione, che non era ancora stata definita con sentenza passata in cosa giudicata pendendo ricorso in Cassazione. L'Amministrazione è stata, comunque, informata sull'evolversi della situazione dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria, cui competono, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, la stipula del contratto di lavoro, l'affidamento dell'incarico dirigenziale, le valutazioni e l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca e/o di risoluzione del rapporto di lavoro. I relativi provvedimenti in materia hanno carattere definitivo. Per quanto concerne in particolare la decisione del predetto direttore generale regionale di annullare il proprio decreto del 3 aprile 2003, con il quale era stato disposto il recesso dell'Amministrazione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con il dirigente scolastico del predetto Liceo, ai sensi dell'articolo 31 del suddetto C.C.N.L. dell'area V, il medesimo Direttore generale ha riferito che, nell'ambito della propria competenza e responsabilità, ha ritenuto di rivedere la decisione precedente, avendo nel frattempo maturato forti perplessità in ordine alla sua legittimità. E ciò in quanto: i fatti contestati erano avvenuti molto tempo prima rispetto alla data di adozione del recesso e, pertanto, difettava il richiesto requisito di immediatezza del provvedimento; nell'anno scolastico 2001/2002, la dirigente scolastica era stata valutata positivamente con l'attribuzione del massimo punteggio previsto; il Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Consiglio di disciplina per il personale direttivo - nell'adunanza del 29 febbraio 2000 aveva espresso parere contrario sulla proposta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede della preside di cui trattasi, pertanto la proposta stessa non aveva avuto seguito in considerazione che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il parere del consiglio di disciplina in materia oltre che essere obbligatorio è anche vincolante. Tenuto conto di quanto sopra, il direttore generale regionale ha ritenuto di assumere il suddetto provvedimento di annullamento del recesso per giusta causa, al fine di evitare all'amministrazione il danno derivante da una pressoché certa soccombenza nella fase giudiziale. Va infatti considerato che, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del suddetto C.C.N.L. e dell'articolo 2119 del codice civile, occorre che i fatti e comportamenti contestati siano di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro; conseguentemente è necessario che il provvedimento venga adottato subito dopo il verificarsi dei fatti che ne sono causa, salvo il tempo strettamente necessario per un adeguato accertamento e valutazione dei fatti stessi. Per questi motivi il direttore generale regionale, nell'ambito della sua competenza e responsabilità, ha ritenuto di ritornare su un provvedimento che, prevedibilmente, sarebbe stato caducato in sede giudiziale. Una volta annullato il provvedimento di recesso dell'Amministrazione, non è consentito che esso venga nuovamente disposto in relazione alle medesime motivazioni. Risulta peraltro che la Corte suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla dirigente scolastica avverso la sentenza n. 51/2003 emessa in data 29 aprile 2003 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, dalla quale è derivata una gran parte delle accuse mosse alla dirigente medesima in sede scolastica. Il Direttore generale regionale ha infatti comunicato al Ministero l'esito di detto ricorso e risulta che la suprema Corte - sesta sezione - nell'udienza del 12 marzo 2004, pronunciando sullo stesso ricorso, ha annullato «Senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste». Alla luce di quest'ultima sentenza, sono venute meno le motivazioni per provvedimenti sanzionatori basati su fatti da cui, come detto, erano in gran parte derivate le accuse mosse alla dirigente in sede scolastica. Ciò per quanto riguarda i profili giudiziari della questione. Per quanto riguarda i profili amministrativi, il Ministero ha ritenuto, comunque, di disporre ulteriori accertamenti; a tal fine, in data 2 aprile ultimo scorso, ha conferito apposito incarico ispettivo a due dirigenti tecnici, per accertare fatti e comportamenti che hanno dato luogo ai suddetti provvedimenti del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria del 3 aprile 2003 e del 5 giugno 2003, concernenti rispettivamente il recesso dell'Amministrazione per giusta causa e l'annullamento del recesso stesso per autotutela. Il direttore scolastico regionale ha riferito, altresì, di ritenere opportuna l'adozione di un modus operandi finalizzato alla mediazione e conciliazione, anche in coerenza con il principio dell'imparzialità dell'Amministrazione, in considerazione che, per avere un più completo quadro d'insieme, occorre inserire la vicenda della dirigente del liceo «Campanella» nel più ampio contesto di una realtà a volte caratterizzata da un elevato livello di conflittualità. Ed invero la situazione del liceo «Campanella» appare contraddittoria per quanto riguarda i rapporti della dirigente scolastica con le diverse componenti della medesima scuola. Mentre, da un lato, vi è una situazione di conflittualità tra la dirigente medesima e il presidente e alcuni docenti del consiglio di istituto, dall'altro, si registrano, al contrario, situazioni in cui i rapporti della dirigente con le altre componenti scolastiche appaiono positivi. Riguardo all'anzidetta situazione di conflittualità, tra gli addebiti recentemente mossi alla dirigente scolastica vi è quello relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni suppletive per la rappresentanza della componente docenti in seno al Consiglio di istituto per il corrente anno scolastico. Come è noto all'onorevole, in proposito i docenti hanno presentato ricorso gerarchico; detto ricorso è stato rigettato dall'ufficio scolastico regionale per irricevibilità. Lo stesso ufficio ha riferito di avere comunque richiesto informazioni puntuali su quanto denunciato nel ricorso avverso la dirigente; quest'ultima, al riguardo, ha trasmesso una risposta al quesito da lei posto all'avvocatura distrettuale dello Stato, che si è espressa in senso favorevole a quanto sostenuto dalla dirigente in merito alle modalità di svolgimento delle stesse elezioni suppletive. I docenti interessati hanno comunque presentato anche ricorso giurisdizionale al T.A.R. e si è in attesa del relativo esito. In ordine ad altri provvedimenti assunti come illegittimi da parte degli stessi docenti (assegnazione dei docenti alle classi, funzionamento del consiglio d'istituto), il direttore generale regionale ha fatto presente di avere accertato che le asserite illegittimità non ricorrono. Le situazioni in cui i rapporti della dirigente con le altre componenti scolastiche sembrano, invece, positivi si riferiscono al regolare funzionamento del collegio dei docenti, alla intesa con le rappresentanze sindacali a livello provinciale e con le RSU in merito alla definizione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alla contrattazione di istituto per il corrente anno, ad alcune iniziative culturali assunte dal liceo, quali, ad esempio, il gemellaggio con un liceo di Atene nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato istituzioni culturali e universitarie della città e le rappresentanze politico istituzionali della provincia e del Comune, nonché, infine, al conferimento alla dirigente scolastica in argomento del premio internazionale «Cilea» per aver incentivato la cultura musicale nel liceo. A ciò va aggiunto che il consiglio di istituto, e cioè l'organo collegiale nel quale sussistono le situazioni di conflittualità, ha recentemente approvato il piano dell'offerta formativa (POF) insieme ad altri fondamentali ordini del giorno presentati dalla dirigente scolastica. Il direttore generale regionale ha infine riferito che continua a seguire le vicende del Liceo «Campanella» mediante accertamenti sulle asserite irregolarità che vengono denunciate dalla componente scolastica che si contrappone alla dirigente. È il caso di una recente segnalazione relativa ad irregolarità che sarebbero state commesse nella gestione del PON d'istituto, per le quali il direttore generale regionale ha chiesto appositi accertamenti al Collegio dei revisori dei conti della stessa scuola ed è in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti disposti. Attraverso una costante azione di vigilanza sulla scuola potranno essere acquisiti oggettivi elementi sulla situazione; si potrà avere, quindi, anche alla luce di quanto risulterà dagli accertamenti ispettivi disposti dal Ministero in data 2 aprile ultimo scorso un quadro completo ed aggiornato sulla situazione del liceo, nonché sulla posizione e sui risultati della dirigente in parola, che consenta approfondite e aggiornate valutazioni per le consequenziali determinazioni. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea." . _:B55e2b91996ce1d42598326f002cfe696 "20040510" . _:B55e2b91996ce1d42598326f002cfe696 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA" . _:B55e2b91996ce1d42598326f002cfe696 .