"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07081 presentata da DE LORENZIS DIEGO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 29/11/2014"^^ . . "DE LORENZIS DIEGO (MOVIMENTO 5 STELLE)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07081 presentata da DE LORENZIS DIEGO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 29/11/2014" . "PETRAROLI COSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE)" . "20141129" . "4/07081" . . . . . . . . "Camera dei Deputati" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07081 presentato da DE LORENZIS Diego testo di Sabato 29 novembre 2014, seduta n. 341 DE LORENZIS e PETRAROLI . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: il decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162 e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento: all'articolo 4, commi 7 e 8, prevede l'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) delle attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero dei Trasporti e dal gruppo FS spa, prevedendo una fase di prime applicazione del medesimo decreto legislativo sullo base di apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia e Gruppo FS; all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), prevede che l'Agenzia proponga il necessario riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria, controlli, promuova e se del caso imponga le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese e stabilisca i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle suddette disposizioni; all'articolo 17, commi 1 e 5, prevede che l'Agenzia provveda a riconoscere le strutture di formazione, a vigilare sullo loro e a garantire che il personale addetto ai compiti di sicurezza essenziali passa accedervi in maniera equa e non discriminatoria; il decreto legislativo 24 marzo 2011, n.43 reca attuazione della direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; il decreto dirigenziale 247/VIGS del 22 maggio 2000, emanato dal servizio di vigilanza sulle ferrovie del Ministero dei trasporti e dello navigazione, reca la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.277; il decreto dirigenziale n.2043 D.G.4-Div.5 del 10 giugno 2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha: a) ratificato il verbale n.1 del 6 giugno 2008, in applicazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei trasporti, Agenzia e Gruppo F5, con il quale sono attribuibili all'Agenzia alcuni compiti come da allegato 1 dello stesso; b) conferito all'Agenzia il potere di apportare modifiche ed integrazioni al decreto dirigenziale 247/VIGS del 22 maggio 2000; il decreto dirigenziale n.5035 del 29 dicembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha ratificato il verbale n.2 del 22 dicembre 2009, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 fra Ministero dei trasporti, Agenzia e Gruppo FS, trasferisce all'Agenzia le restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione, come da allegato 1 allo stesso; il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 settembre 2010 – Recepimento della direttiva 2009/149/CE della Commissione recante modifica all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, individua gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei connessi agli incidenti; con la direttiva n.1 del 2012 del 9 agosto 2012 l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie (ANSF) ha emanato le linee guida per lo svolgimento delle attività attinenti al riordino del quadro normativo nazionale in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria; l'articolo 6 del decreto legislativo del 162 del 2007 stabilisce che, tra i compiti dell'ANSF, vi siano quelli di rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati ai sensi degli articoli 14 e 15 del medesimo decreto legislativo e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale; l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n.162 del 2007 stabilisce che «I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono all'Agenzia, motivatamente, modifiche al quadro normativo nazionale di sicurezza»; l'articolo 14 del decreto legislativo n.162 del 2007, in merito ai certificati di sicurezza, al comma 8 attribuisce all'ANSF, previa motivazione, poteri di revoca dei certificati di sicurezza nel caso in cui le imprese ferroviarie non soddisfino più i requisiti per tale certificazione e quindi sia la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria (articolo 14, comma 2, lettera a) – che la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione (articolo 14, comma 2, lettera b), ed inoltre l'ANSF può revocare il certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato ne abbia fatto un uso improprio. Della revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorità preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato; l'articolo 9 del decreto legislativo n.188 del 2003, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo non superiore ad un mese, per l'effettuazione dei necessari accertamenti; il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 aprile 2011 n.167 in merito al «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» che gli attribuisce competenze in base al «Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» attribuendo alla Divisione 2 – Vigilanza su FS spa – Vigilanza Sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: a) supporto nell'esercizio dei poteri dell'azionista; b) atto di concessione e vigilanza; c) proposte alla Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria sulla programmazione degli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale e sul Contratto di programma con RFI spa; d) rapporti istituzionali con FS spa e le società controllate; e) piano industriale di FS spa; f) vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ai sensi del decreto legislativo n.162 del 2007. g) predisposizione atto di indirizzo annuale all'ANSF – Relazione annuale al Parlamento; il decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) n.4 del 2012 entrato in vigore dal 1° gennaio 2013 riordina le normative «Emanazione delle “Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”», del “Regolamento per circolazione ferroviaria” e delle “Norme per la qualificazione del personale impiegato in di sicurezza della circolazione ferroviaria”» con i relativi allegati: a) «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria»; b) «Regolamento per la circolazione ferroviaria»; c) «Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»; il DEIF (disposizioni e prescrizioni di esercizio delle imprese ferroviarie) n.40.0 del 21 dicembre 2012 e in vigore dal 1 o gennaio 2013 emanato dalla direzione tecnica di Trenitalia sul «Riordino normativo sistema di riferimento» definisce i testi normativi del «sistema di riferimento»; con la nota ANSF prot. n.00226/13 del 9 gennaio 2013 inviata alle imprese ferroviarie avente ad oggetto «Adempimenti delle imprese ferroviarie a seguito dell'emanazione e dell'entrata in vigore del decreto n.4 del 2012 di questa Agenzia e dei testi ad esso allegati», l'Agenzia ribadisce che ciascuna impresa ferroviaria deve procedere quanto prima all'adeguamento del proprio sistema di disposizioni e prescrizioni ai nuovi principi introdotti con decreto n.4 del 2012, secondo le indicazioni fornite nella direttiva 1/dir/2012 dall'ANSF e aggiunge che è responsabilità di ciascuna impresa ferroviaria eliminare quanto prima gli eventuali disallineamenti ancora in essere; nel DEIF n.40.1 del 28 marzo 2013 in vigore dal 1° aprile 2014 emanato dalla direzione tecnica di Trenitalia sul riordino normativo, testi normativi di attribuzione Trenitalia del Sistema di Riferimento al 1 o aprile 2013, sono presenti le modifiche alle DEIF 40.0; con la nota ANSF prot. n.002333/13 del 29 marzo 2013 inviata alle imprese ferroviarie e per conoscenza a Rete ferroviaria italiana, direzione tecnica avente ad oggetto «Riordino normativo – disposizioni e prescrizioni di esercizio emanate dalla Imprese Ferroviarie», l'Agenzia afferma che è stato rilevato che anziché provvedere alla modifica puntuale dei testi, riportandone per esteso la nuova versione, alcune imprese ferroviarie hanno utilizzato le note esplicative riportate nelle tabelle di raffronto alla stregua di una modifica del testo, altre hanno utilizzato direttamente le tabelle di raffronto come disposizioni e prescrizioni di esercizio di propria competenza, altre ancora si sono limitate a dichiarare genericamente di tenere conto delle tabelle di raffronto nell'applicazione pratica della normativa vigente, ribadendo che le imprese devono quanto prima eliminare le criticità evidenziate, provvedendo alla rapida emanazione delle corrette disposizioni e prescrizioni di esercizio; con la nota ANSF prot. n.003053/13 del 29 aprile 2013 inviata alle imprese ferroviarie e per conoscenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per le investigazioni ferroviarie, dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici della direzione generale per il trasporto ferroviario, avente ad oggetto «Riordino normativo. Allineamento dei sistemi di disposizioni e prescrizioni di esercizio delle Imprese ferroviarie al decreto n.4 del 2012», si afferma che nell'ambito dell'attività di monitoraggio che l'Agenzia sta conducendo sullo stato di attuazione degli adempimenti delle imprese ferroviarie finalizzati al recepimento dei principi normativi del decreto n.4 del 2012 dell'ANSF, è emerso che le imprese ferroviarie non hanno ancora completato tale processo, neanche per gli aspetti non connessi con le procedure di interfaccia, malgrado il decreto n.4 del 2012 fosse entrato in vigore il primo gennaio 2013, ribadendo che le imprese ferroviarie inadempienti devono allineare i propri sistemi e disposizioni e prescrizioni al decreto ANSF sopracitato; il DEIF n. 40.2 del 4 giugno 2013 in vigore dal 9 giugno 2013 emanato dalla direzione tecnica di Trenitalia sul «Riordino Normativo, disposizioni e Prescrizioni di Trenitalia» in merito alle modifiche rispetto alle DEIF 40.1 dichiara che «le prime revisioni DEIF 40.0 e DEIF 40.1, al fine di agevolare il processo di implementazione della prima fase, riportavano le modifiche normative di cui al precedente capoverso in forma “essenziale”»; con il DEIF n.40.3 dell'11 settembre 2013 in vigore dal 15 settembre 2013 sul «Riordino Normativo Disposizioni e Prescrizioni di Trenitalia» in merito alle modifiche rispetto alle DEIF 40.2, si aggiornano l'elenco delle Disposizioni/Prescrizioni di attribuzione di Trenitalia e le modifiche ai testi di cui al precedente alinea conformi a RCF e di esclusiva competenza delle Imprese Ferroviarie; il punto 2.3 dell'allegato A al decreto ANSF n.4 del 2012 «Compiti dei Gestori dell'infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie» dispone fra l'altro che le imprese: applicano il quadro normativo di riferimento; propongono all'Agenzia, motivandole, modifiche al quadro normativo di sicurezza; emanano le disposizioni e le prescrizioni di esercizio in coerenza con il quadro normativo nazionale; a detta dell'interrogante, con l'emanazione delle DEIF 40.0 e 40.1 Trenitalia, anziché applicarle, modifica autonomamente le istruzioni che formano il suddetto quadro normativo di sicurezza (PGOS, ISPAT, IPCL, ecc.) e tali modifiche si potrebbero porre in contrasto con gli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del decreto legislativo n.162 del 2007 e dal punto 2.3 dell'allegato A al decreto ANSF n.4 del 2012. Con l'emanazione delle DEIF 40.2 e 40.3 Trenitalia modifica le medesime istruzioni di sicurezza denominandole stavolta «di Trenitalia» (PGOS di Trenitalia, ISPAT di Trenitalia, IPCL di Trenitalia, ecc.), e quindi tali modifiche, a presidio della sicurezza dell'esercizio, sarebbero ad avviso dell'interrogante di conseguenza fatte rispetto norme che non esistono–: quale sia l'orientamento del Ministero rispetto a quanto detto in premessa e se possa confermare che le imprese ferroviarie nell'emanazione delle corrette disposizioni e prescrizioni di esercizio, possano definire PGOS, ISPAT, IPCL denominandole come proprie e nel merito quali sono le PGOS, ISPAT, IPCL di Trenitalia; quali altri provvedimenti sulle inadempienze delle imprese possa attuare l'ANSF sapendo che l'esercizio del solo potere di revoca dei certificati di sicurezza nei confronti della sola Trenitalia può determinare la sospensione del servizio di quasi la totalità del servizio ferroviario italiano e quindi, visto l'enorme disservizio che si andrebbe a creare in caso di revoca, questa potrebbe essere un deterrente per non attuare una revoca della concessione nei confronti di Trenitalia in caso di inadempienze. (4-07081)" . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=4/07081" . . "2018-05-16T18:23:28Z"^^ . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=9&idDocumento=4/07081" . "20141129" . . .