INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07049 presentata da VIGNALI RAFFAELLO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100504

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07049 presentata da RAFFAELLO VIGNALI martedi' 4 maggio 2010, seduta n.316 VIGNALI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: l'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE prevede che: 1. Gli Stati membri provvedono affinche', nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso (...); 2. Gli Stati membri provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle societa' di vendita di energia al dettaglio si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico; il decreto legislativo n. 115 del 2008 che ha recepito la direttiva europea 2006/32/CE, all'articolo 17, comma 1, lettera c), ne ha rafforzato le disposizioni relative all'informazione al cliente finale circa i propri consumi, stabilendo che «le imprese di distribuzione (omissis) provvedono ad individuare modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti presso il cliente finale»; il decreto legislativo n. 22 del 2007 che ha recepito la direttiva europea 2004/22/CE prevede l'applicazione dei requisiti essenziali e dei requisiti specifici ai gruppi di misura del gas destinati ad uso residenziale, commerciale e industria leggera, in particolare: l'idoneita' (punto 7 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 2007); la protezione dall'alterazione (punto 8 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 2007); l'indicazione del risultato (punto 10 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 2007), lo stesso decreto legislativo n. 22 del 2007 ai punti 7 e 8 dell'allegato I: distingue il software metrologico dal software ad esso collegato; per il software metrologico evidenzia i criteri per la sua identificazione, tenuta in sicurezza e protezione da alterazioni accidentali o intenzionali; ammette che lo strumento di misura possa essere collegato ad un altro dispositivo purche' le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non vengano influenzate in modo inammissibile dal dispositivo remoto che comunica con lo strumento di misura; ammette che i dati di misurazione possano essere trasmessi a distanza, purche' adeguatamente protetti da alterazioni accidentali o intenzionali; sulla base delle precedenti disposizioni di legge e a seguito dell'emanazione di altri atti e disposizioni in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il 22 ottobre 2008 emanava la delibera ARG/gas 155/08 - «Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale», che ha introdotto l'obbligo di un adeguamento progressivo dei gruppi di misura a nuovi principi e nuove funzionalita'; in particolare la citata delibera ARG/gas 155/08, prevede: 1. «di approvare le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale (...); 2. che le attivita' di normazione funzionali alla diffusione della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano svolte dal Comitato italiano gas (CIG); 3. che le attivita' di cui al precedente punto 2 trovino spazio nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e il CIG approvato con la deliberazione GOP 9/08; e comprendano: a) l'aggiornamento della norma UNI/TS 11291 in relazione ai requisiti funzionali e ai protocolli di comunicazione tra il sistema centrale e i concentratori dati previsti dai presente provvedimento, prevedendo nel contempo l'estensione del campo di applicazione della stessa norma fino ai gruppi di misura di classe G10; b) lo sviluppo dei documenti normativi aventi ad oggetto i requisiti funzionali previsti dal presente provvedimento per i gruppi di misura di classe inferiore a G10 e i protocolli di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura; c) lo sviluppo di eventuali altre norme correlate alla diffusione della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas della distribuzione del gas naturale»; come chiaramente indicato nella delibera ARG/gas 155/08, l'emanazione delle norme tecniche spetta al Comitato italiano gas, un ente che ricopre ruoli istituzionali in materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza negli utilizzi dei gas combustibili ed opera nell'elaborazione di norme tecniche per il settore dei gas combustibili su delega UNI in campo europeo (CEN) ed internazionale (ISO); con la deliberazione GOP 9/08 e' stata approvata la stipula di un Protocollo d'intesa tra l'Autorita' e il CIG; i gruppi di misura del gas, per poter essere immessi sul mercato, devono essere omologati e certificati secondo le leggi e le norme vigenti in materia di metrologia legale, immunita' elettromagnetica e sicurezza; delle otto specifiche tecniche in materia di misura oraria e tele gestione, previste dalla delibera ARG/gas 155/08, il CIG, ad oggi, ne ha emanate sei; nonostante il CIG stia procedendo per dare completa attuazione al mandato ricevuto in ordine alla citata delibera ARG/gas 155/08, la mancanza delle due ultime specifiche tecniche potrebbe porre i fabbricanti dei gruppi di misura del gas nella condizione di non essere in grado di fornire ai propri clienti prodotti conformi alla delibera medesima in tempo utile all'attuazione di quanto in essa previsto e, i clienti, a loro volta, nella condizione di subire le previste sanzioni per non aver rispettato i termini della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas -: se il Ministro interrogato intenda, nell'ambito delle proprie prerogative, assumere iniziative affinche' le previste specifiche tecniche di cui delibera ARG/gas 155/08, siano emanate dal CIG nel piu' breve tempo possibile, da un lato per consentire ai fabbricanti dei gruppi di misura del gas di fornire ai propri clienti prodotti conformi alla delibera medesima e dall'altro dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 115 del 2008 che ha recepito la direttiva europea 2006/32/CE. (4-07049)
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