"4/07032" . . "2014-05-14T19:51:49Z"^^ . . _:B8aa1596c5355a7c99308111276010332 . "GASPARRI MAURIZIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . "Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: in diverse scuole statali con lingua di insegnamento slovena della provincia di Trieste prestano servizio, come insegnanti di religione, i seguenti cittadini sloveni, assunti dal provveditorato su segnalazione della Curia: Nemec sac. Milano - nato a Costabona (SLO) il 9 giugno 1946 - Scuola media \"SS. Cirillo e Metodio\" di Trieste; IPSIA \"Stefan\" di Trieste; Pohajac sac. Francesco - nato a Celje (SLO) il 4 febbraio 1941 - direzione didattica di Opicina: scuole elementari di Opicina e Trebiciano; Slejko p. Rafael - nato a Canale d'Isonzo (SLO) l'11 novembre 1956 - direzione didattica di S. Dorligo della Valle: scuola elementare di Muggia - direzione didattica di S. Giacomo: scuola elementare di Valmaura; Speh p. Giuseppe - nato a Velenje (SLO) il 14 febbraio 1947 - ITC \"Ziga Zois\" di Trieste; Skerij sac. Zarko - nato a Tomadio (SLO) il 16 novembre 1954, - Scuola media \"Gregorcio\" di S. Dorligo della Valle - ITC \"Ziga Zois\"; Sterbeno sr. Angelica - nata a Sr. Radenci (SLO) il 13 maggio 1939 - direzione didattica di Opicina: scuole elementari di Prosecco e S. Croce; Lampret p. Andrea - nato a Slovenj Gradec (SLO) il 10 marzo 1962 - direzione didattica di Opicina: scuole elementari di Basovizza e Gropada - direzione didattica di S. Dorligo della Valle: scuola elementare di Pesek; Zuzek sac. Antonio - nato a Postumia (SLO) il 21 maggio 1947 - scuola media \"Milcinski\" e scuola elementare di Cattinara; Flac sr. Maria - nata a Belgrado (YU) il 16 agosto 1949 - direzione didattica di S. Dorligo della Valle - scuole \"Trinko-Samsa\" (S. Giuseppe-Domio); S. Antono in Bosco, Caresana. E' in attesa di cittadinanza italiana; Strubelj Antonio - nato a Zdenska vas (SLO) il 21 settembre 1955 - Istituto magistrale \"Slomsek\" -: se tale prassi possa essere considerata legittima o meno e se in tal caso vi sia l'intenzione di porvi immediatamente fine. (4-07032)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07032 presentata da GASPARRI MAURIZIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19921103"^^ . . "19921103-19930329" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07032 presentata da GASPARRI MAURIZIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19921103" . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . _:B8aa1596c5355a7c99308111276010332 "Gli insegnanti di religione, nella provincia di Trieste, vengono nominati dal provveditore agli studi, nell'ambito delle scuole elementari, e dai capi di istituto, nell'ambito delle scuole secondarie, su proposta della curia vescovile di quel capoluogo, sulla base delle disposizioni disciplinanti la materia prima dell'entrata in vigore dell'attuale Concordato. Le suddette disposizioni - che si rifanno, alla disciplina contenuta nell'articolo 24, 1^ comma, del regio decreto 1^ ottobre 1923, n. 2185, e nell'ordinanza ministeriale applicativa del 10 gennaio 1924 - sono state in particolare richiamate nella circolare ministeriale n. 368 del 20 dicembre 1985, con la quale e' stato ricordato che le innovazioni introdotte dall'articolo 9 dell'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984 non pregiudicano - in conformita' di quanto stabilito al punto 5, lettera C, del protocollo addizionale allo stesso accordo - il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia sia disciplinata da norme particolari. Nel caso posto con l'interrogazione occorrerebbe, pertanto, accertare anzitutto se le anzidette norme siano da ritenere tuttora vigenti e, quindi, se le stesse consentano o meno che l'insegnamento della disciplina in questione possa essere affidato a docenti non in possesso della cittadinanza italiana, cosi' com'e' avvenuto per le scuole di cui e' cenno nell'interrogazione medesima. Al riguardo, a prescindere da ogni argomentazione sulla vigenza delle citate norme particolari - che invero non risultano essere state esplicitamente abrogate - si ritiene che sulla questione vadano fatte alcune considerazioni sui diritti fondamentali della persona, costituzionalmente riconosciuti, tra i quali, ai fini che qui interessano, assumono particolare importanza quelli attinenti alla tutela delle minoranze linguistiche (articolo 6). Tale tutela e' in effetti ribadita, com'e' noto, nella stessa legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, con la quale e' stato approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e che, all'articolo 3, testualmente afferma: \"nella regione e' riconosciuta parita' di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali\". Un'anticipazione di tale principio si rinviene, sul piano legislativo, gia' nella legge 19 luglio 1961, n. 1012 - concernente la disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste - laddove si stabilisce (articolo 1) che nelle scuole materne, elementari e secondarie di quelle zone l'insegnamento e' impartito nella lingua degli alunni. La stessa legge ha previsto, pertanto, l'istituzione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, riservate appunto al relativo gruppo linguistico. Non v'e' dubbio, quindi, che una rigida applicazione, anche nel caso in esame, delle norme che richiedono il possesso della cittadinanza per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni finirebbe, da un lato, con il vanificare la sostanza del suddetto principio e, dall'altro, con l'incidere sul principio di non discriminazione, sancito nello stesso accordo del 1984, a danno degli alunni di lingua slovena - iscritti alle scuole loro riservate e optanti per l'insegnamento della regione cattolica - i quali si troverebbero nell'impossibilita' di ricevere l'insegnamento in questione nella propria lingua madre. Per sifatte considerazioni, e tenuto conto che le norme sul possesso della cittadinanza non sono di rango costituzionale, e' da ritenere che - nei casi di accertata ed assoluta impossibilita' di reperire insegnanti di cittadinanza italiana, idonei all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole istituite per i cittadini italiani di lingua slovena - si possa far ricorso, sulla base proprio del citato principio di carattere costituzionale, all'impiego, sia pure eccezionale, di docenti di cittadinanza slovena, allo scopo anche di dare comunque attuazione all'obbligo di assicurare l'insegnamento in parola, nel quadro delle finalita' della scuola, assunto dalla Repubblica italiana con l'articolo 9, comma 2, dell'accordo del 1984. Ed in effetti, nel caso delle scuole citate nell'interrogazione, la curia vescovile ha rappresentato al provveditore agli studi di Trieste di essersi sin qui trovata nell'assoluta impossibilita' di designare, per le stesse scuole, un adeguato numero di docenti di lingua slovena, idonei all'insegnamento della religione ed in possesso della cittadinanza italiana. L'assunzione dei docenti dalla medesima curia segnalati e' avvenuta, peraltro, previo il rilascio dell'apposito nulla osta da parte del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo." . _:B8aa1596c5355a7c99308111276010332 "19930308" . _:B8aa1596c5355a7c99308111276010332 "MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE" . _:B8aa1596c5355a7c99308111276010332 .