INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06807 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20100415
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_06807_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06807 presentata da DOMENICO SCILIPOTI giovedi' 15 aprile 2010, seduta n.307 SCILIPOTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: il Ministro del lavoro, protempore, con decreto ministeriale 12 marzo del 2008, articolo 1, lettera b), e successivamente l'INAIL - direzione centrale prestazioni Ufficio III - con atto n. 60002 del 19 maggio 2008, avevano limitato l'ambito di operativita' della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, ad alcuni reparti di 15 dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo ex articolo 13 comma 8, legge n. 257 del 1992, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003; molti dei siti sia della Regione Valle d'Aosta, come di altre regioni a statuto speciale, non ultima la Sicilia, dove era presente e si usava massicciamente amianto in matrice compatta e friabile, non sono stati contemplati in atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, in forza della loro specificita' territoriale ed istituzionale; tuttavia, il Governo nazionale e' intervenuto conferendo benefici contributivi, utili per anticipare la maturazione del diritto a pensione, pari al 50 per cento del riconosciuto periodo d'esposizione all'amianto, prolungati fino all'inizio delle bonifiche, ovvero al 2 ottobre 2003, secondo la disposizione legislativa di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, Legge n. 247 del 2007. per le regioni a statuto speciale, all'atto di indirizzo ministeriale, si sostituiscono gli equipollenti atti regionali; per la regione Friuli Venezia Giulia, le norme della Costituzione, e le norme dello statuto speciale, e la legge regionale n. 22 del 2001, hanno approntato il registro regionale esposti; tuttavia, il Ministro del Lavoro, con decreto ministeriale 12 marzo 2008, articolo 1, lettera b) e successivamente l'INAIL con un elenco di 15 siti, ha tentato di restringere l'ambito di operativita' della norma; le associazioni hanno ricorso al TAR del Lazio, il quale con sentenza n. 5750 del 2009 ha annullato parzialmente, e proprio per la parte in cui discriminava i siti delle regioni a statuto speciale e gli altri in tutta Italia, oggetto di atto di indirizzo ministeriale, di accertamento dell'esposizione dei lavoratori; gli atti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'INAIL, dichiarati illegittimi dalla sentenza del Tribunale amministrativo hanno precluso a migliaia di lavoratori dell'amianto, della regione Friuli Venezia Giulia ed anche della regione Valle D'Aosta, come della regione Sicilia, Sardegna e del Trentino Alto Adige, come del resto d'Italia, il meritato accesso alla pensione, dopo anni di esposizione all'amianto. Infatti questi lavoratori risultano riconosciuti esposti all'amianto fino al 1992 e, per effetto dell'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, hanno diritto a vedere esteso il periodo di riconoscimento, utile per accedere anticipatamente alla pensione pari al 50 per cento del periodo prolungato (fino al 2 ottobre 2003, come stabilisce la legge e come l'atto amministrativo illegittimo avrebbe voluto negare e che la sentenza del Tar ha annullato parzialmente proprio nell'articolo 1, lettera b) decreto ministeriale 12 marzo 2008); e' significativa la sentenza del Tar del Lazio n. 5750 del 2009, del 23 aprile 2009, depositata in data 18 giugno 2009, che ha statuito: «il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va annullato nel decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nell'articolo 1, lettera b), l'espressione «nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992»; e nell'atto di cui alla nota INAIL - Direzione Centrale prestazioni - Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008, ed, in particolare, al quarto capoverso, l'espressione «nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992», il quinto capoverso e l'elenco di cui all'allegato 3, nella parte in cui non prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992, e nella parte dispositiva: «Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza bis» definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e finanze in data 12 marzo 2008, e l'atto di cui alla nota INAIL - Direzione Centrale prestazioni - Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalita' in motivazione indicate»; attualmente l'INAIL, ivi compresi gli Uffici della regione Sicilia, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nonostante il chiaro disposto della sentenza del Tar del Lazio e la chiara ed univoca disposizione normativa, rifiuta, ai lavoratori aventi diritto, il rilascio del certificato di esposizione che deve essere esibito all'INPS o all'INPDAP (a seconda dell'ente previdenziale di appartenenza), per ottenere l'accoglimento della domanda di prepensionamento; il Governo risulta altresi' inadempiente nell'emanare il regolamento per rendere esecutivo il fondo vittime dell'amianto, approvato con l'articolo 1, commi 241/246, della legge n. 244 del 2007, gia' finanziato, ma inoperativo; sono in costante aumento le patologie asbesto correlate, in tutta Italia, anche e soprattutto tra i lavoratori della regione Sicilia, della regione Valle D'Aosta, della regione Trentino Alto Adige, della regione Lazio e della regione Friuli Venezia-Giulia; appare grave che diritti e copertura costituzionale non trovino adeguata copertura nelle leggi e che alcuni enti previdenziali rimangano inadempiuti; in ultimo anche i lavoratori esposti all'amianto della regione Valle D'Aosta, come prima gia' i lavoratori esposti all'amianto delle provincie autonome di Trento e Bolzano, e della regione Sicilia e Sardegna, ed a maggior ragione della Regione Friuli Venezia Giulia, hanno richiesto l'accredito contributivo per accedere al prepensionamento; l'INAIL di Aosta con comunicazione del 17 marzo 2010, diretta al difensore di oltre 100 lavoratori esposti all'amianto nella regione Valle D'Aosta, presso la Cogne Acciaierie Speciali S.r.l., con sede in Aosta (AO) alla Via Paravera n. 16, ha comunicato il rigetto delle domande, motivando che la regione Valle d'Aosta non ha «emesso in materia ... alcun atto dello stesso rango» rispetto alla Regione Friuli Venezia Giulia, per i cui lavoratori il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso con la Sentenza 5750 del 2009, ha equiparato l'iscrizione al registro regionale agli atti di indirizzo ministeriali, in forza dello statuto speciale che la regola e della norma di cui all'articolo 117 della Costituzione; cio' appare evidentemente discriminatorio; il rigetto e' stato oggetto di contestazione, e gli operai vittime dell'amianto si riuniranno a breve in assemblea; analoga vicenda per i lavoratori dell'amianto della provincia autonoma di Bolzano, le cui domande non hanno trovato accoglimento per presunta assenza di atto regionale (oltre quello nazionale) sicche' la legge sarebbe a loro inapplicabile; si tratta di centinaia di lavoratori delle Acciaierie Valbruna S.p.A., con sede in Bolzano (BZ) alla Via Volta n. 4 e di altri siti lavorati della provincia autonoma di Bolzano; analoga condizione e' riservata ai lavoratori del Friuli Venezia Giulia, che hanno visto rigettare le domande, nonostante fossero iscritti nel registro regionale degli esposti, in palese violazione dello statuto, delle leggi e del disposto della Sentenza del TAR del Lazio; i diritti previdenziali, quali diritti sociali, godono dello statuto giuridico proprio dei diritti fondamentali e trovano la loro massima espressione nell'articolo 38 della Costituzione, che e' la proiezione dei diritti fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 32 ed hanno trovato la loro tutela anche in atti e dichiarazioni internazionali; ad oggi non e' ancora operativo il Fondo Vittime dell'Amianto per assenza del decreto attuativo -: se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto; quali iniziative si intendano intraprendere al fine di far si che l'INAIL (ente strumentale dello Stato/Ministero del Lavoro), dalla sede di Aosta a quella di Bolzano, piuttosto che da quella di Messina a quella di Trieste, ponga fine alla condotta finora tenuta foriera ad avviso dell'interrogante di ingiustificati pregiudizi per i lavoratori esposti all'amianto e lesiva dei fondamentali loro diritti anche a copertura costituzionale, in contrasto anche delle norme internazionali; quali iniziative di competenza intendano intraprendere per sapere questo stato di cose, i cui profili appaiono anche discriminatori ed in contrasto con le nuove norme ormai operative, del trattato di Lisbona, ormai entrate in vigore; quali iniziative intendano assumere per sollecitare l'INAIL al rilascio del certificato di esposizione all'amianto, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione e per ottenere l'erogazione della relativa prestazione per i lavoratori dell'amianto delle regioni a statuto speciale, come pure di tutte le altre, per il resto d'Italia; se si intenda emanare il regolamento necessario per rendere esecutivo il Fondo vittime dell'amianto e per offrire un minimo risarcimento alle vittime, anche quelle per cui il datore di lavoro e' fallito e comunque non piu' operante. (4-06807)
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SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI)