INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06717 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100408
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_06717_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06717 presentata da MAURO PILI giovedi' 8 aprile 2010, seduta n.304 PILI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il Ministero dell'ambiente - Divisione VIII Bonifiche e risanamento e' competente per: la definizione ed aggiornamento dei criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati d'interesse nazionale e per la redazione dei progetti di bonifica ai sensi della vigente normativa; la definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati d'interesse nazionale ai sensi della vigente normativa e delle migliori tecnologie da applicare alle matrici ambientali interessate; l'individuazione di nuovi siti di bonifica da classificare come d'interesse nazionale ai sensi della vigente normativa, con particolare attenzione alle aree marittime, portuali, lagunari, lacuali e fluviali; lo svolgimento delle funzioni in materia di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei siti di bonifica d'interesse nazionale; la predisposizione degli atti necessari per la definizione, l'aggiornamento e la verifica del Programma nazionale di bonifica e del Piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie; la predisposizione degli atti necessari ai fini della perimetrazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre a bonifica e ripristino ambientale; l'individuazione dei nuovi siti di bonifica per la presenza di rifiuti abbandonati di amianto e di rifiuti derivanti dalle attivita' minerarie anche dismesse; il monitoraggio e controllo della conformita' dei piani regionali di bonifica alla normativa vigente, nonche' monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi in essi previsti; il censimento delle discariche a fine vita, nonche' monitoraggio e verifica della conformita' alla legislazione vigente degli interventi volti alla loro messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale ed eventuale chiusura; l'individuazione su indicazione regionale degli interventi da bonificare di particolare urgenza nelle zone del territorio nazionale interessato da amianto; la predisposizione delle attivita' necessarie all'attribuzione delle risorse per la mappatura delle zone del territorio nazionale interessato da amianto nonche' per gli interventi di bonifica di particolare urgenza; in data 26 febbraio 2001 il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la risoluzione del concordato preventivo della societa' Ferriere Acciaierie Sarde, dichiarandone il fallimento e nominando giudice delegato e curatori fallimentari; l'area in cui sorge lo stabilimento di titolarita' della predetta societa' risulta interamente compresa al Fg. n. 557 della Carta d'Italia dell'I.G.M. - Sezione III; il sito, avente una superficie di circa 40 ha e' ubicato a sud-est del comune di Elmas, provincia di Cagliari, a circa un chilometro dallo stagno denominato Santa Gilla ed a qualche centinaio di metri dal Rio Sestu; il ciclo produttivo adottato dalla societa' in esame, finalizzato alla produzione di ferro tondo per cemento armato, puo' essere sinteticamente riassunto nelle seguenti fasi fondamentali: trattamento e riduzione volumetrica degli scarti ferrosi; fusione degli scarti mediante forno elettrico e produzione di billette d'acciaio; laminazione delle billette d'acciaio e produzione di ferro tondo; la materia prima prevalentemente utilizzata era rappresentata da autoveicoli dismessi sottoposti ad attivita' di riduzione volumetrica; l'esplicazione di tale ciclo di lavorazione, condotto talvolta con insufficiente oculatezza ed attenzione sotto il profilo della tutela ambientale, ha determinato una serie rilevante di dispersioni di contaminanti con effetto cumulativo nel medio-lungo periodo; la F.A.S. Spa produceva ferro tondo per cemento armato trattando quantita' di scarti ferrosi variabili tra le 55.000 e le 100.000 tonnellate annue; all'interno dello stabilimento sono stoccati residui classificati come tossico-nocivi denominati «fanghi di abbattimento fumi forno elettrico» che contengono quantita' rilevanti di metalli pesanti (Fe, Zn, Pb, Cd, As, Sb, e altri) e che venivano normalmente ceduti all'Enirisorse di Portoscuso (ora Portovesme Srl) per l'estrazione e il riutilizzo dei metalli, oltre alle scorie di acciaieria classificate come speciali; dalle indagini condotte sul sito e' emerso, nell'ambito del compendio industriale, un ingente quantitativo di fanghi da fumi di acciaieria, contenuti in un vascone in calcestruzzo cementizio, di amianto in frammenti all'interno dei capannoni industriali, di policlorobifenili negli olii dielettrici dei trasformatori impiegati nell'attivita' produttiva, nonche' la probabile presenza di materiali inquinanti nelle scorie ed altri materiali di scarto; l'area di cui in oggetto era di proprieta' della Societa' «F.A.S. ferriere acciaierie sarde Spa» (la «F.A.S. Spa») la quale operava nel settore di lavorazione di materiali ferrosi e acciaio; F.A.S. Spa, trovandosi in stato di insolvenza, veniva assoggettata dal tribunale di Cagliari a procedura fallimentare, nominando curatori della societa' i signori Dessalvi e Meloni; a seguito di tale procedura, l'attivita' produttiva nell'area, gia' fortemente ridimensionata negli anni '80-'90, e' completamente cessata, con conseguente ed integrale dismissione del sito produttivo; in data 31 marzo 2001, in ragione dello stato di contaminazione dell'area riferibile alle attivita' produttive condotte dalla F.A.S. Spa, i curatori fallimentari avrebbero avviato la procedura di bonifica dell'area ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del decreto ministeriale n. 471 del 1999, procedura che sarebbe ad oggi ancora in corso; in data 1 o giugno 2007, il tribunale di Cagliari omologava con proprio decreto un concordato fallimentare; in data 29 gennaio 2008, il tribunale di Cagliari, nell'ambito del soprarichiamato concordato fallimentare, trasferiva la proprieta' dell'area di cui in oggetto alla societa' Villa del Mas Srl; la Gazzetta Ufficiale n. 24 in data 29 gennaio 2008, stesso giorno della definizione del concordato fallimentare, pubblicava il decreto legislativo approvato 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»; il decreto legislativo n. 4 del 2008 all'articolo 2, comma 43-ter, ha introdotto il seguente articolo 252-bis al cosiddetto codice ambientale: «252-bis. Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale. 1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' il termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e il presidente della regione territorialmente competente, sentiti il presidente della provincia e il sindaco del comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto. 2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonche' quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato e' obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento. l'articolo 253 dello stesso decreto n. 4 del 2006 prevede oneri reali e privilegi speciali cosi' disciplinati: 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 3. il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorita' competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilita' di accertare l'identita' del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilita' di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosita'. 4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento puo' essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorita' competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subi'to; il Consiglio comunale di Elmas il 18 gennaio 2010 ha assunto a maggioranza la deliberazione: riqualificazione ambientale ed urbanistica dell'area ex FAS - atto di indirizzo; nel dispositivo della deliberazione si legge: la societa' Villa del Mas Srl ha provveduto a presentare nel mese di marzo 2009 un progetto operativo di bonifica che, recependo le preferenze della amministrazione comunale di Elmas, prevede la rimozione e lo smaltimento presso una discarica esterna di tutti i rifiuti e di tutto il terreno contaminato presente in sito; tale soluzione, sebbene preferibile in quanto idonea a garantire la massima tutela ambientale per il territorio di Elmas - secondo l'amministrazione comunale di Elmas - risulta particolarmente onerosa per l'operatore privato e crea in capo allo stesso un onere superiore rispetto a quello richiesto dalla legge; la societa' Villa del Mas Srl, pur confermando la propria disponibilita' ad eseguire il progetto di bonifica concordato, ha rilevato che lo stesso non e' economicamente sostenibile se non all'interno di una riqualificazione complessiva dell'area dismessa, riqualificazione che dovrebbe essere affidata ad un accordo di programma che, tra le altre cose, preveda anche l'inserimento di nuove funzioni e destinazioni; con nota del 13 gennaio 2009, la Societa' Villa del Mas Srl, aveva gia' presentato una proposta di accordo di programma che, anche ai sensi dell'articolo 246 decreto legislativo n. 152 del 2005, coordinasse la bonifica dell'area con la riqualificazione urbanistica della stessa al fine di renderne sostenibile l'intervento; tale necessita' di coordinamento e' stata ribadita e sottolineata anche in occasione della citata Conferenza di servizi del 28 agosto 2009 e con successiva nota del 16 dicembre 2009; la bonifica e la riqualificazione dell'area dismessa ex F.A.S. Spa rappresenta un intervento di interesse generale in ragione, da un lato, delle pregnanti esigenze di tutela - garantite a livello costituzionale - dell'ambiente e della salute, dall'altro, in ragione dell'esigenza di dover programmare un uso del territorio sostenibile e utile per la cittadinanza, attraverso il recupero di un'area dismessa e gia' edificata, con conseguente salvaguardia di aree verdi e naturali non ancora edificate; la societa' Villa del Mas Srl, sebbene non responsabile dell'inquinamento dell'area, acquisendo l'area, si e' detta disponibile ad intervenire volontariamente nella procedura di bonifica al fine di programmare una riqualificazione dell'area sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista urbanistico; il progetto operativo di bonifica presentato dalla Societa' Villa del Mas Srl e valutato «Favorevole a Condizione» dalla Conferenza di Servizi del 28 agosto 2009, ha previsto, cosi' come richiesto dalle amministrazioni locali, come obiettivo della bonifica il raggiungimento delle CSC attraverso la rimozione e lo smaltimento di tutto il terreno contaminato e/o compromesso; la fissazione di tale obiettivo di bonifica maggiormente cautelativo determina - sempre secondo l'amministrazione comunale - un costo a carico dell'operatore privato molto elevato ed economicamente non sostenibile in considerazione dell'attuale situazione dell'area, ormai dismessa da diversi anni e non piu' di interesse per l'insediamento di nuove attivita' produttive/manifatturiere e cio' vista la grande dimensione dell'area stessa e viste le attuali difficolta' economiche che, su scala nazionale e internazionale, colpiscono le attivita' manifatturiere; il costo dell'intervento di bonifica, sempre secondo l'amministrazione comunale - se non bilanciato da una riqualificazione complessiva dell'area attraverso l'insediamento di nuove destinazioni e funzioni piu' attuali e di interesse per i cittadini e per il territorio, pregiudichera' l'attuazione e la realizzazione del progetto operativo di bonifica stesso; e' comprensibile, sempre secondo l'amministrazione comunale di Elmas, in linea di massima, la richiesta del privato volta alla promozione di un accordo di programma che coordini l'esecuzione del progetto operativo di bonifica con lo sviluppo urbanistico dell'area; l'amministrazione comunale considerera' l'introduzione di nuove destinazioni idonee a garantire un effettivo riutilizzo dell'area e la sostenibilita' dell'intervento di bonifica stesso; e' altresi' condivisibile, sempre secondo l'amministrazione comunale, l'opportunita' di coordinare i lavori di bonifica con lo sviluppo urbanistico del sito; lo strumento di coordinamento piu' adatto per la riqualificazione complessiva dell'area puo' essere effettivamente individuato, secondo l'amministrazione comunale, in un piano strategico ovvero accordo di programma, eventualmente promosso su base regionale (per la valutazione degli aspetti relativi alle attivita' commerciali), il quale, oltre a regolare i modi e tempi della bonifica ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, puo' anche comportare variazione urbanistica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000; in sede di accordo di programma - secondo il comune di Elmas - verranno individuate le destinazioni e funzioni da inserire nell'area e che pertanto il consiglio comunale, con la presente delibera, non prende posizione e non esprime valutazioni di merito sulla proposta di accordo di programma presentata dal privato il 13 gennaio 2009, ma individua solamente lo strumento attraverso cui programmare la riqualificazione urbanistica del sito; appare opportuno e necessario: promuovere un piano strategico ovvero accordo di programma che disciplini la riqualificazione complessiva dell'area dismessa; prendere atto dell'esigenza manifestata dalla societa' Villa del Mas di programmare la riqualificazione dell'intera area attraverso un apposito accordo di programma, che coordinera' e regolera' la riqualificazione urbanistica e il ripristino ambientale dell'area ex F.A.S.; prendere atto dell'esigenza manifestata dalla Societa' Villa del Mas di coordinare l'intervento di bonifica con lo sviluppo urbanistico dell'area con il conseguente rinvio dell'esecuzione del progetto operativo di bonifica all'accordo di programma di cui al punto precedente; confermare l'interesse gia' manifestato dell'amministrazione comunale di ottenere una bonifica radicale dell'area ex F.A.S. volta a rimuovere e conferire in discarica i rifiuti depositati nel sito e il terreno contaminato per il raggiungimento dei livelli piu' cautelativi per la salute pubblica; assumere come atto di indirizzo la volonta' che l'accordo di programma preveda la conclusione della bonifica da parte dell'operatore privato come fase obbligatoria, precedente e indispensabile alla conseguente fase di sviluppo urbanistico; assumere quale atto di indirizzo di avviare le procedure per la promozione del piano strategico ovvero dell'accordo di programma, anche su base regionale -: se l'area della ex FAS, ricadente nel Comune di Elmas e confinante con quello di Cagliari, rientri, per tipologia e caratteristiche, nei criteri di individuazione dei siti inquinati d'interesse nazionale; se nell'ambito delle proprie competenze sia stato predisposto un aggiornamento del piano di bonifiche nazionali relativo ad aree industriali prioritarie; se per il sito ex FAS debba essere applicata la disposizione del comma 2 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'obbligo del proprietario del sito contaminato di farsi carico degli oneri connessi alla messa in sicurezza e bonifica nonche' quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali; se gli interventi di bonifica e messa in sicurezza siano stati verificati dal Ministero e se la quantificazione degli oneri sia stata effettuata per l'iscrizione, come previsto dalle norme vigenti, nel certificato di destinazione urbanistica; se sia suffragata da elementi conoscitivi in possesso del Ministero dell'Ambiente l'affermazione contenuta nella delibera del Consiglio comunale di Elmas del 18 gennaio 2010 relativamente alla riqualificazione ambientale e urbanistica dell'area ex FAS dove si afferma che la soluzione di bonifica «risulta particolarmente onerosa per l'operatore privato e crea in capo allo stesso un onere superiore rispetto a quello richiesto dalla legge» e se il Ministero ritenga necessario con proprio diretto intervento, relativamente alle proprie competenze, verificare con quali parametri e criteri sia stato previsto e valutato «un onere superiore a quello richiesto dalla legge»; se l'obiettivo di riqualificazione dell'area, con la paventata sostanziale modifica della destinazione urbanistica, non confligga con le principali funzioni pubbliche dell'area stessa ed in particolare: a) se la viabilita' statale interessata a quell'area, con la funzione di raccordo di tutto il sud Sardegna con l'aeroporto di Cagliari - Elmas e lo stesso ingresso a sud della citta' di Cagliari, rischi di essere fortemente compromessa per un congestionamento legato ad un insediamento confliggente con le infrastrutture aeroportuali strategiche della Sardegna; b) se il carico urbanistico, risulterebbero ipotizzati oltre 10.000 nuovi residenti e strutture commerciali fruibili da decine di migliaia di utenti al giorno, con evidente sovraccarico territoriale e urbanistico rispetto alla posizione dell'aeroporto di Cagliari direttamente collegato con la stessa area ex FAS, risulti in contrasto con i piani di sviluppo aeroportuali valutati da Enac e della viabilita' statale pianificati e realizzati da Anas di concerto con la regione Sardegna(4-06717)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06717 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100408
xsd:integer
0
20100408-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06717 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
xsd:dateTime
2014-05-15T00:30:40Z
4/06717
PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA')