_:Bb4ba00f3e559fb80ee7abf9a0b403bbb "La vicenda della defunta docente di educazione fisica, professoressa Margherita Raffa, e' ben nota a questo ministero che, con decreto del 9 aprile 1980, aveva provveduto a riconoscere come dipendente da causa di servizio l'infermita', a suo tempo contratta dall'interessata. Il provvedimento come sopra avviato non pote', tuttavia, concludersi con esito positivo, in quanto il comitato per le pensioni privilegiate, al cui esame la pratica era stata sottoposta, ritenne, in data 7 luglio 1982, di esprimere in merito parere negativo, non avendo riscontrato alcun nesso di causalita' tra l'evento traumatico e l'infermita' contratta dalla docente. Ne' diverso avviso espresse l'ufficio pareri medico-legali del Ministero della sanita' il quale, ulteriormente interpellato, ebbe a confermare, in data 29 dicembre 1984, la \"non dipendenza\" da causa di servizio per mancanza di nesso causale fra l'insorgenza dell'infermita' e il servizio prestato. Sulla base dei suddetti pareri, il ministro dell'epoca si trovo' nella necessita' di annullare il precedente provvedimento di riconoscimento, con successivo decreto del 21 gennaio 1985, avverso il quale gli eredi della professoressa Raffa (nel frattempo deceduta) presentarono ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tale ricorso fu, in effetti, accolto a seguito dell'avviso in merito espresso dal Consiglio di Stato che, nell'adunanza della II sezione in data 25 giugno 1986, ritenne \"inadeguata ed insufficiente\" la motivazione del provvedimento impugnato, che fu di conseguenza annullato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1987. Successivamente, in relazione alla richiesta di indennizzo avanzata dagli eredi, questo ministero richiese un ulteriore circostanziato parere al comitato pensioni privilegiate il quale, con deliberazione del 10 aprile 1987, ebbe a riconfermare che l'infermita' contratta dalla professoressa Raffa non poteva collegarsi al trauma subi'to \"considerato altresi' il notevole lasso di tempo trascorso dal momento dell'infortunio\". Sulla base di quest'ultino parere, ritenuto adeguatamente circostanziato e motivato, il ministro pro-tempore, con decreto del 4 agosto 1988, si pronuncio' negativamente in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'infermita' come dipendente da causa di servizio. Al momento, avendo gli eredi della docente prodotto, in data 26 giugno 1991, un secondo ricorso straordinario al Capo dello Stato, si e' in attesa di acquisire il prescritto parere del Consiglio di Stato, che questo ministero ha chiesto in data 16 aprile 1992. Conclusivamente, premesso che le successive determinazioni del ministero potranno essere assunte - e lo saranno con ogni possibile sollecitudine - solo dopo l'acquisizione del parere teste' citato, si informa che i chiarimenti del caso sono gia' stati forniti al signor Francesco Raffa, erede della docente, con nota ministeriale n. 483/c del 6 febbraio 1992, nonche' al segretariato generale del Presidente della Repubblica, al quale lo stesso erede si era rivolto per chiedere la revisione della pratica. Va, infine, fatto presente che precisi chiarimenti sono stati forniti anche al nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza - VII gruppo - sezione I - che sta svolgendo sul caso indagini delegate dalla locale procura della Repubblica. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo." . _:Bb4ba00f3e559fb80ee7abf9a0b403bbb "19921230" . _:Bb4ba00f3e559fb80ee7abf9a0b403bbb "MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE" . _:Bb4ba00f3e559fb80ee7abf9a0b403bbb . . "4/06650" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06650 presentata da MONELLO PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921022"^^ . . "MONELLO PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA)" . "19921022-19930122" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06650 presentata da MONELLO PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921022" . . _:Bb4ba00f3e559fb80ee7abf9a0b403bbb . "2014-05-14T19:50:45Z"^^ . "Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso: l'insegnante Raffa Margherita, gia' docente di ruolo di educazione fisica alla scuola media \"U. Foscolo\" di Genova Rivarolo, e' deceduta il 3 ottobre 1981, in Vittoria; il decesso e' ascrivibile a causa di servizio per evento traumatico che le causo' \"emiparesi sx da trombosi cerebrale\"; il ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva con decreto del 9 aprile 1980, aveva riconosciuto che la lesione in diagnosi era dipendente da cause di servizio ed ascrivibile alla IV categoria di pensione di cui alla Tab. A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; la profesoressa Raffa aveva subito un forte trauma, rientrando il 9 luglio 1969, in treno da Roma a Genova, alla stazione Ostiense mentre accompagnava la squadra di palla a volo femminile che aveva partecipato ai giochi della gioventu' di quell'anno. Una grossa valigia era infatti precipitata dall'apposito ripiano, piombando sul capo dell'insegnante lasciandola tramortita; da quel momento era iniziato un lungo calvario di malesseri e di ricoveri ospedalieri che doveva avere il suo apice il 7 febbraio 1971, con il manifestarsi di una trombosi cerebrale e quindi dopo lunghe sofferenze, concludersi con la morte nel 1981; lo stesso Provveditorato agli Studi di Genova, con lettera inviata il 2 luglio 1974, all'Ospedale Militare di Messina ricostruiva il calvario dell'insegnante Raffa susseguente l'incidente alla stazione Ostiense, pur datando l'insorgere della trombosi, per mero errore materiale, al 1972, anziche' al 1971 nel corso dell'ennesimo ricovero ospedaliero, stavolta a Ragusa, cui l'infelice era stata costretta; in data 21 gennaio 1985, pero', tale decreto positivo e' stato annullato con decreto ministeriale che ha disconosciuto l'infermita' per causa di servizio; su istanza degli eredi al Presidente della Repubblica tale decreto e' stato annullato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, registrato dalla Corte dei conti il 20 marzo 1987, reg. 18, fg. 50, per inadeguata e insufficiente motivazione. Ma la questione non si e' sopita. Basandosi su una serie di errori facilmente individuabili, l'ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva ha reinterpellato il CPPO, il quale con verbale n. 26300/87 del 14 ottobre 1987, recepito poi nel decreto ministeriale 8 aprile 1988, ha stabilito che l'infermita' \"emiparesi sx da trombosi cerebrale\" contratta dalla professoressa Raffa non e' riconosciuta dipendente da causa di servizio, \"per la distanza degli anni\", e pertanto non e' meritevole di pensione privilegiata; un piu' puntuale esame della documentazione medica, dei periodi di malessere e di ricovero in ospedale ed istituti di cura, dimostra invece come non ci sia soluzione di continuita' tra l'evento traumatico del 9 luglio 1969, e gli immediati malesseri, contestualmente certificati a far data dal 10 novembre 1969, cui seguono: 1) certificazione sanitaria degli Ospedali Civili di Genova (ricovero dal 23 ottobre al 31 ottobre 1970); 2) certificazione sanitaria dell'Ospedale Celesia di Genova Rivarolo (ricovero dal 17 novembre al 10 dicembre 1970; 3) certificazione medica del professor Pero di Catania in data 12 dicembre 1970; 4) certificato sanitario dell'Ospedale Arezzo di Ragusa (ricovero dal 25 gennaio al 14 marzo 1971) con l'insorgenza, il 7 febbraio, della trombosi cerebrale. lo stesso primo decreto positivo dell'Ispettorato per l'educazione Fisica e Sportiva, fa riferimento: 5) al verbale della visita medico-collegiale effettuata presso l'ospedale Militare di Messina in data 28 novembre 1975, n. 398/ML; 6) al parere del Consiglio d'Amministrazione di codesto Ministero in data 30 novembre 1979; 7) al parere del Medico Provinciale di Ragusa del 17 agosto 1977, n. 3426. Tali certificazioni furono evidentemente positive, tanto da consentire l'emissione di un decreto favorevole nel 1980. Gli eredi hanno rivolto numerose istanze persino al Presidente della Repubblica, per la revisione del secondo giudizio negativo; la pratica e' stata riaperta ma, facendo leva sul fatto che tra l'evento traumatico e l'insorgere del male ci sarebbe \"distanza di molti anni\" (decreto 8 aprile 1988), senza alcuna considerazione della ponderosa certificazione medica, veniva confermato, in sostanza, il decreto ministeriale 21 gennaio 1985, relativo al disconoscimento dell'infermita' per causa di servizio, che precedentemente era stato annullato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987; infine in data 6 febbraio 1992, il Capo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, chiudeva la lunga vicenda adducendo che le certificazioni mediche allegate dagli eredi \"peraltro in copie non autenticate\" non risulterebbero allegate all'istanza per l'esame da parte della CMO, mentre detto Collegio Medico ebbe invece a diagnosticare e riconoscere la \"emiparesi sx di attendibile natura traumatica\", certificata nel 1972, e che \"la medesima diagnosi e' riportata nel giudizio del medico provinciale del 27 agosto 1977\". Poiche' anche da questa dichiarazione risulterebbe si' un riconoscimento della malattia ma a causa o di errori o di incompletezza di documentazione, se ne assume una data tarda (il 1972) e se ne disconosce quindi la dipendenza dall'evento traumatico del 1969 -: 1 se, in via del tutto eccezionale, anche al fine di restituire fiducia nelle istituzioni agli eredi, non ritenga opportuno consentire una revisione straordinaria della pratica, per una definitiva determinazione del CPPO, riassumendo tutta la documentazione necessaria, all'uopo richiedendone la trasmissione ai familiari, nei termini di legge, e con le dovute autenticazioni, ove possibile. (4-06650)" .