_:B8c625ea48bfcc06a4fd0b27812e41f8d "Per una migliore conoscenza degli interventi e delle misure adottati a seguito dei fatti riportati nell'interrogazione parlamentare in esame, e' opportuno premettere che i medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialita' medicinale, di medicinali veterinari prefabbricati (preparati immessi in commercio in una forma farmaceutica che puo' essere usata senza alcuna trasformazione), di premiscele per alimenti medicamentosi (qualsiasi medicinale veterinario preparato per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi destinati ad essere somministrati agli animali) ovvero vengano impiegati per indurre un'immunita' attiva, diagnosticare lo stato di immunita' o provocare un'immunita' passiva, ricadono nella rigorosa disciplina normativa del D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 119 (\"Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari). Il decreto legislativo n. 119/92 contiene minuziose disposizioni sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari, sulla loro produzione, distribuzione, importazione ed esportazione. Spetta a questo Ministero il compito di effettuare ispezioni periodiche nelle aziende che producono, commerciano e detengono in deposito medicinali veterinari, nonche' presso i laboratori incaricati dei controlli. Questo stesso Ministero esercita la vigilanza sulla produzione dei farmaci veterinari, mentre i servizi veterinari delle UU.SS.LL. competenti per territorio sorvegliano la loro immissione in commercio e la loro distribuzione, comunicando i risultati conseguiti. La normativa in esame prefigura i casi in cui questo Ministero e' tenuto a revocare o sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero a vietare la distribuzione di medicinali veterinari. In particolare, l'articolo 36 dispone il divieto della somministrazione agli animali di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva, al di fuori dell'impiego dei medicinali veterinari autorizzati. E' vietata, altresi', la detenzione di tali sostanze in mancanza dell'apposita autorizzazione di questo Ministero, tenuto a curare il registro dei produttori e dei grossisti autorizzati alla detenzione e cessione delle sostanze in questione, che possono venire impiegate per la fabbricazione di medicinali veterinari. Il decreto legislativo n. 119/92 prevede, inoltre, rigorose sanzioni (che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria alla pena dell'arresto fino a due anni) in caso di violazione delle disposizioni sui medicinali veterinari. I necessari controlli vengono effettuati - nei rispettivi ambiti - da questo Ministero dai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanita' e dai Servizi veterinari delle UU.SS.LL., dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali, ed anche dai Comandi Carabinieri per la Sanita' (N.A.S.). Questi ultimi dipendono direttamente da questo Ministero ed operano in costante collaborazione con i competenti uffici ministeriali e con i laboratori di analisi dell'Istituto Superiore di Sanita'. Gran parte delle operazioni investigative dei N.A.S. vengono effettuate sotto l'impulso di questo Ministero che, per la materia in questione, ha piu' volte richiesto il loro intervento ai fini di vigilare sulla liceita' della distribuzione dei farmaci veterinari e su episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive destinate ad animali allevati in azienda. Proprio nell'ambito delle attivita' di controllo nel settore degli allevamenti e delle carni, in data 12 dicembre 1996, i Carabinieri dei N.A.S. hanno portato a termine le complesse indagini, avviate fin dal precedente mese di febbraio, rivolte a debellare un illecito traffico clandestino di sostanze farmacologicamente attive e di medicinali veterinari ad azione antibiotica ed anabolizzante, utilizzate per l'adulterazione delle carni dei conigli di allevamento in varie zone del nostro Paese. In esito all'espletamento delle indagini, l'Autorita' Giudiziaria ha disposto l'esecuzione di una serie di ordini di arresto domiciliare nei confronti di allevatori di conigli operanti nel centro e nord Italia, nonche' di alcuni dirigenti e rappresentanti di un'azienda di prodotti zootecnici della provincia di Vicenza, imputati dei reati di associazione a delinquere, vendita di carni adulterate e non genuine, falso ed esercizio abusivo della professione sanitaria di veterinario, in quanto era stato accertato che le sostanze illecitamente impiegate venivano cedute direttamente agli allevatori per essere somministrate agli animali mescolate ai mangimi ed ai beveraggi ad essi destinati. In tal modo, alterando i naturali processi produttivi biologici, gli allevatori ottenevano la crescita dei capi in tempi ristretti, conseguendo evidenti vantaggi di carattere economico con pratiche fraudolente e pericolose per la pubblica salute. Oltre ai ricordati provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria, l'attivita' investigativa svolta dal N.A.S. di Bologna - con la fattiva cooperazione dei N.A.S. di Ancona, Firenze, Latina, Padova, Treviso, Udine, Cremona, Livorno, Bari e Parma, coadiuvati dai rispettivi Comandi Territoriali - a seguito di numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di titolari di allevamenti, mangimifici e rivendite di prodotti zootecnici, ha consentito il sequestro di un ingente quantitativo di materie prime farmacologicamente attive scoperte presso gli esercizi e gli allevamenti controllati. Le indagini sono tuttora in corso - anche in province differenti da quelle ora ricordate - e su di esse permane un comprensibile riserbo da parte degli organi inquirenti. Da quanto si e' potuto desumere dai sequestri operati e dai successivi accertamenti di laboratorio e' emerso che le sostanze illecitamente utilizzate negli allevamenti di conigli corrispondono a: ossitetraciclina, gentamicina, neomicina, apramicina, ciclogonina; cloramfenicolo, dimetridazolo. Le sostanze del primo gruppo, in base al decreto legislativo n. 119/92, possono essere somministrate agli animali soltanto se contenute in medicinali veterinari registrati, previa prescrizione medico-veterinaria e con l'osservanza dei periodi di sospensione e delle ulteriori cautele prestabilite. I principi attivi cloramfenicolo e dimetridazolo appartengono, invece, alle sostanze da tempo vietate da questo Ministero anche nella preparazione di medicinali veterinari e che, quindi, non debbono essere utilizzate in alcun caso. Il cloramfenicolo ed il dimetridazolo venivano utilizzati nella preparazione di vecchi medicinali veterinari, in tempi in cui ancora non esisteva in materia normativa comunitaria. In considerazione delle caratteristiche dei prodotti e dei rischi connessi ad un loro uso prolungato, questo Ministero ha provveduto da tempo a vietarne la commercializzazione e l'utilizzazione, per meglio garantire la sicurezza della salute dell'uomo e dell'animale. A parere dell'Istituto Superiore di Sanita', la somministrazione di tutte queste sostanze farmacologicamente attive negli allevamenti di conigli per ottenerne la crescita, rappresenta un reale rischio per la salute umana. D'altro canto, considerato che gli episodi segnalati hanno coinvolto soltanto un limitato numero di allevamenti cunicoli, rappresentanti una quota non significativa dell'intero mercato, lo stesso Istituto ha inteso ribadire che il rischio per la salute pubblica appare circoscritto in maniera tale da non influire sulla salubrita' delle carni di coniglio prodotte in Italia e destinate al consumo. Tuttavia, in considerazione della gravita' e del rilievo degli episodi accertati, questo Ministero per prevenire e scoraggiare eventuali ulteriori episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive da parte degli allevatori, ha trasmesso le informazioni ricevute dal Comando Carabinieri per la Sanita' agli Assessorati alla Sanita' delle Regioni e Province Autonome, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed all'Istituto Superiore di Sanita', con l'invito per tutti gli organi competenti ad intensificare l'attivita' di vigilanza nel settore dei mangimi e degli allevamenti avicunicoli. Per quanto riguarda l'attivita' di monitoraggio nei settori produttivi di \"carni bianche\", nel 1995 e' stato esteso anche al settore avicolo il \"Piano nazionale per la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche\" (=\"P.N.R.\") di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, limitatamente ai polli da carne ed ai tacchini. Tale piano, avviato dapprima soltanto in alcune Regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Molise, Marche, Friuli Venezia-Giulia), come quelle in cui e' piu' concentrata la specifica attivita' avicola produttiva e di macellazione, e' stato esteso nel 1996 a tutto il territorio nazionale, con l'aggiunta delle galline faraona fra le specie da sottoporre alla ricerca di residui. Per poter effettuare i necessari controlli, devono essere prelevati numerosi campioni, per ciascuno dei quali viene redatto, come prescritto, un verbale di campionamento, con le seguenti informazioni: 1) attivita' a cui si riferisce il prelievo (P.N.R., Piano Regionale, controllo in caso di sospetto, ecc.); 2) sostanza da ricercare; 3) specie animale; 4) materiale/i biologico/i prelevato/i; 5) data del prelievo; 6) U.S.L. che ha effettuato il prelievo; 7) nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento; 8) eventuale nome e sede dello stabilimento di macellazione. Le disposizioni del decreto legislativo n. 118/92 hanno avuto piena applicazione nelle varie fasi del monitoraggio intrapreso nel settore avicolo. In base a quanto stabilito dall'articolo 13 di tale Decreto, l'organo di controllo ogni qual volta rilevi dai risultati dell'analisi la presenza di residui di sostanze vietate, o di prodotti che superino il livello fisiologico massimo per essi previsto, laddove ne venga consentita la somministrazione nei casi e nei limiti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 118/92 (per trattamenti di natura terapeutica, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilita' e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni) o, infine, accerti la presenza di residui di sostanze autorizzate in quantita' superiori ai limiti massimi tollerabili, e' tenuto a darne immediata comunicazione all'autorita' sanitaria competente per il territorio in cui si trova l'allevamento di provenienza degli animali. Ricevuta la comunicazione, l'autorita' sanitaria dispone un'indagine presso l'azienda di provenienza per accertare la causa della presenza dei residui e, se si tratta di sostanze vietate, per individuarne l'origine vengono sottoposte a controllo le relative fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, somministrazione, distribuzione e vendita. L'autorita' competente provvede, inoltre, ad identificare e a porre sotto sequestro gli animali dell'allevamento appartenenti alla stessa specie e categoria degli animali trattati, disponendo gli opportuni accertamenti in conformita' alle istruzioni fornite da questo Ministero. E' ovvio che per l'efficace gestione del sistema di vigilanza teste' delineato e per la piena funzionalita' del \"P.N.R.\" e' necessaria la assidua e compartecipe collaborazione delle Autorita' sanitarie competenti a tutti i livelli. In particolare, le Regioni e le Province Autonome sono tenute periodicamente a raccogliere e a trasmettere i dati concernenti il numero di campioni prelevati e le positivita' riscontrate, sia in fase di allevamento sia di macello, nelle varie specie animali. Questi dati, relativi all'intero anno di attivita' ed integrati dalle notizie e dai rilievi eventualmente riscontrati nel settore dell'acquacoltura, debbono essere accompagnati da una relazione sintetica che commenti i risultati ottenuti ed evidenzi le difficolta' incontrate, indicando, nel contempo, le possibili soluzioni suggerite. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono tenuti a comunicare immediatamente anche a questo Ministero, tramite telegramma o fax, ogni positivita' riscontrata. Tale comunicazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni: attivita' a cui si riferisce il prelievo (\"P.N.R.\", Piano Regionale, controlli in caso di sospetto, ecc.); sostanza a cui si riferisce la positivita'; specie animale e categoria in cui si e' riscontrata la positivita'; valore dell'analisi; materiale biologico su cui si e' effettuata l'analisi; data del prielievo; U.S.L. che ha effettuato il prelievo; nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento; eventualmente nome e sede dello stabilimento in cui e' stato macellato l'animale; provenienza dell'animale o delle carni (nazionale, comunitaria o da Paesi Terzi). Dal canto loro, le UU.SS.LL. devono dare comunicazione immediata a questo Ministero ed alla Regione di ogni positivita', corredandola con i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata presso l'allevamento. Le Regioni e le Province Autonome comunicano, altresi', ogni iniziativa attinente ad attivita' di informazione e/o educazione sanitaria rivolte ai consumatori, agli allevatori etc. L'invio tempestivo dei dati consente un miglior coordinamento e un piu' efficace svolgimento del \"P.N.R.\"; proprio in base ad essi e' possibile, tra l'altro, organizzare un adeguato e puntuale \"programma di sorveglianza\" degli allevamenti in cui vengano individuati residui di sostanze ormonali o di farmaci. In base alle direttive ed alle indicazioni contenute negli aggiornamenti annuali del gia' citato \"Piano Nazionale per la ricerca dei Residui negli animali e nelle carni\", le Regioni e le Province Autonome predispongono a loro volta il proprio piano annuale di attivita'. Tutti i dati raccolti nel corso dell'anno considerato dagli Assessorati alla Sanita' delle Regioni e Province Autonome devono essere trasmessi a questo Ministero, accompagnati da una relazione che commenti i risultati ottenuti e contenga osservazioni e proposte. Quanto al monitoraggio negli allevamenti di conigli, la recente direttiva 96/23/CE del Consiglio delle Comunita' Europee datata 29 aprile 1996 ha espressamente previsto la ricerca di residui nei conigli e nelle loro carni destinate al consumo, anche se sono ancora in via di definizione a livello comunitario le strategie e le frequenze dei campionamenti. Tuttavia, per verificare il rigoroso rispetto di tali prescrizioni sanitarie anche negli allevamenti di questo settore, la ricerca dei residui nei conigli verra' inserita nel Piano nazionale 1997 relativo ai controlli dei residui negli animali da allevamento e nelle carni. Per quanto riguarda la programmazione di una campagna di stampa per rassicurare la collettivita' sulla salubrita' e genuinita' delle carni di coniglio prodotte in Italia, questo Ministero non ha ritenuto necessario predisporre una specifica procedura di intervento in materia, analoga a quella attuata in occasione dell'emergenza originata dalla vicenda della cosiddetta \"mucca pazza\", date le circoscritte e limitate proporzioni del fenomeno in questione e l'immediata assunzione di misure atte a stroncarne gli effetti. Infine, in merito alla concreta possibilita' di intervenire con aiuti economici a vantaggio degli allevatori di conigli per agevolarne le attivita' di trasporto, macellazione e stoccaggio delle carni, si precisa che la normativa contenuta nella Legge 2 giugno 1988, n. 218 consente al Ministero della Sanita' di indennizzare soltanto i danni subiti dai proprietari degli animali abbattuti per aver contratto determinate malattie. Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Viserta Costantini." . _:B8c625ea48bfcc06a4fd0b27812e41f8d "19970606" . _:B8c625ea48bfcc06a4fd0b27812e41f8d "SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELLA SANITA'" . _:B8c625ea48bfcc06a4fd0b27812e41f8d . "19970113-19970616" . . . . "Ai Ministri della sanita' e delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: a seguito della vicenda relativa al \"coniglio pazzo\", diciotto persone sono state arrestate per associazione a delinquere e alterazione di sostanze, in quanto avrebbero utilizzato nella composizione dei mangimi da allevamento farmaci non ammessi e si sarebbe fatto uso anche di stricnina; tale fenomeno si e' verificato essere circoscritto e tuttavia ha determinato il blocco totale delle vendite, con drammatiche conseguenze per il settore e per gli allevatori stessi; il prezzo di vendita dei conigli e' precipitato da lire tremilacento al chilogrammo a lire mille al chilogrammo provocando una perdita netta di decine di miliardi; le produzioni attualmente macellate rappresentano il dieci-dodici per cento del prodotto disponibile; la presenza di animali pronti al macello e il loro ritiro possono provocare, oltre al danno immediato all'allevatore, problemi di mortalita' nell'allevamento, e quindi rischi di epidemie e possibili ripercussioni ambientali per la presenza di carcasse di animali oltre la norma -: se non si ritenga opportuno: a) fornire immediate assicurazioni ai consumatori, tramite consistenti campagne stampa, sulla salubrita' e genuinita' delle carni dei conigli allevati in Italia; b) disporre un intervento di aiuto economico agli allevatori, affinche' possano effettuare le operazioni di macellazione e stoccaggio del prodotto della carne (come avvenuto per la carne bovina) (4-06473)" . "RUZZANTE PIERO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06473 presentata da RUZZANTE PIERO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970113"^^ . "4/06473" . _:B8c625ea48bfcc06a4fd0b27812e41f8d . "1"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06473 presentata da RUZZANTE PIERO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970113" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "2014-05-15T10:44:35Z"^^ .