"20100310-" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06452 presentata da WALTER TOCCI mercoledi' 10 marzo 2010, seduta n.297 TOCCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la disciplina del canone dei fondi concessi in enfiteusi prevede un doppio regime; infatti il canone dei fondi concessi in enfiteusi in epoca antecedente al 28 ottobre 1941, come determinato dalla legge n. 607 del 1966, e di conseguenza anche il capitale di affrancazione, sono debiti di valuta e come tali legati al principio nominalistico (articolo 1277 codice civile), che esclude la possibilita' di rivalutazione monetaria della somma dovuta. Per quelli invece relativi alle enfiteusi costituite successivamente a quella data, in virtu' di una sentenza della Corte costituzionale del 1997, e' previsto che siano periodicamente rivalutati al fine di adeguarli al rinnovato valore di mercato; invero la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1997 ha infatti dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la, corrispondenza con la effettiva realta' economica; tale doppio regime non ha Consentito fino ad oggi di dirimere la controversia in atto tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e i cittadini organizzatisi nel «Comitato di quartiere Saline di Ostia» e relativa al valore del canone di affrancazione dei terreni demaniali dagli stessi occupati; l'area di Saline di Ostia costituisce una parte di quella grande porzione di litorale romano che dal 1883 fu sottoposto a bonifica; nel gennaio del 1928 l'allora demanio dello Stato concesse in enfiteusi perpetua alla «Societa' Anonima Cooperativa Agricola fra Ravennati» residenti in Ostia, l'intera area costituente la tenuta demaniale di Ostia; successivamente, e precisamente nel 1941, la Cooperativa dei Ravennati vendeva alla SABA (Societa' Anonima Bonifiche ed Appoderamenti) l'intera area delle Saline di Ostia il cui utile dominio era ancora del demanio dello Stato; negli anni successivi alcune societa' edilizie, che nel frattempo si avvicendarono nell'utile dominio dell'area, procedettero alla lottizzazione del comprensorio e, dopo aver ricevuto il benestare degli uffici finanziari dello Stato all'affrancazione del livello demaniale, vendettero i singoli lotti a quei cittadini che in quegli anni emigravano nella periferia di Roma, dietro corresponsione di un importo, non trascurabile in quegli anni, pari alla quota necessaria alla estinzione del livello; in particolare la SABA curava con molta leggerezza gli atti di trasferimento, poiche' oltre agli atti di compravendita avrebbe dovuto procedere per ogni singolo acquirente anche all'affranco del canone demaniale al punto che, intorno agli anni '70 molti di quei cittadini dovettero organizzarsi in comitati di quartiere attivi per essere assistiti nella procedura di domanda di estinzione dei livello demaniale; nel 1989, anno in cui risulta essere avvenuta l'ultima affrancazione, l'Intendenza di finanza, accortasi che l'intera area di Saline di Ostia da agricola risultava essere totalmente urbanizzata, chiede chiarimenti all'Avvocatura dello Stato circa la procedura di affrancazione da seguire; infatti nel frattempo i proprietari cominciarono ad edificare l'area, dietro regolare domanda di accatastamento e dietro comunicazione agli Uffici Finanziari dello Stato di trasformazione dell'area; si assistette ben presto anche ad una modificazione della destinazione urbanistica: il Comune di Roma, in quegli anni procedeva nella realizzazione, anche attraverso varianti al Piano Regolatore, delle opere di urbanizzazione della zona (costruzione della rete di adduzione idrica, elettrica, per il gas, e della rete fognaria), e rilasciava regolare concessione in sanatoria per la quasi totalita' dei fabbricati edificati prima del 1983; la regione Lazio con legge regionale n. 28 del 1980 dava la prima possibilita' di sanare gli abusi commessi, possibilita' poi definitivamente consolidata grazie alla legge nazionale n. 47 del 1985; in data 24 aprile 1998, il Ministero delle finanze chiedeva parere al Consiglio di Stato circa i criteri di determinazione della somma dovuta per l'affrancazione di enfiteusi rustiche ed urbane alla luce del fatto che alcuni rapporti enfiteutici, iniziati come rustici, erano nel frattempo divenuti urbani; nella richiesta di parere il Ministero voleva acquisire dal Consiglio di Stato l'interpretazione corretta da attribuire alle norme vigenti in tema di adeguamento e rivalutazione del canone enfiteutico in caso di affrancazione di fondi rustici trasformatisi in terreni edificati, posto che la trasformazione del fondo da rustico ad edificatorio aveva comportato, per l'Amministrazione, una modifica del suo valore e dunque la possibilita' di chiedere l'adeguamento del relativo canone enfiteutico; dopo attento esame della questione il Consiglio di Stato ha espresso un parere che ricalca sostanzialmente numerose sentenze della Cassazione nel frattempo intervenute in materia, sostenendo che: «l'adeguamento del canone non puo' essere chiesto e applicato una volta che sia stata presentata domanda di affrancazione», ma ribadendo inoltre che: «L'adeguamento pero' non puo' essere chiesto e applicato una volta che sia stata presentata domanda di affrancazione: la revisione e' possibile solo prima della presentazione della domanda, che costituisce l'esercizio di un diritto potestativo e dunque incondizionato dell'enfiteuta»; ma nel recepire il suddetto parere la direzione centrale dell'Agenzia del demanio lo interpreta in maniera secondo l'interrogante fuorviante ritenendo che il momento della presentazione della domanda non coincide con quello nel quale il cittadino fisicamente la espone agli uffici, ma piuttosto con quello nel quale questi ultimi la accettano; come accennato in premessa anche quest'ultimo rilievo non e' di poco conto stante il grandissimo lasso di tempo intercorso tra il momento in cui ogni cittadino presento' domanda di affrancazione del livello demaniale (tutte, abbiamo visto, rapportabili tra gli anni '70 e gli anni '80) ed il momento in cui l'Amministrazione finanziaria ha accolto le domande pretendendone l'adeguamento del canone; ne' vale a soccorrere l'Amministrazione finanziaria, la sentenza della Corte costituzionale citata in apertura, e precisamente la n. 143 del 1997, poiche' essa e' successiva a tutte le domande di affrancazione, a quando cioe' vigeva la legge n. 607 del 1966 in forza della quale il canone dei fondi concessi in enfiteusi ed il relativo capitale sono debiti di valuta e come tali legati al principio nominalistico (ex articolo 1277 codice civile), che esclude la possibilita' di rivalutazione monetaria della somma dovuta. Dunque nel momento storico in cui sono state presentate le domande di affrancazione, momento nel quale i fondi erano ancora di natura agraria, non era neanche possibile procedere alla revisione del canone; un altro argomento che dovrebbe portare l'Amministrazione interrogata a desistere dal chiedere una revisione del canone enfiteutico e' l'applicabilita' alla fattispecie in premessa della legge n. 16 del 1974: «Rinuncia ai diritti di credito inferiore a lire mille» che stabilisce che: «Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.» (Art. 1) e che: «Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui all'articolo 1, procederanno, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonche' agli altri uffici interessati.» (Art. 2); quest'ultima legge trova piena applicazione alla fattispecie in premessa essendo il rapporto enfiteutico costituito con atto del gennaio 1928 e quindi ben precedente il 28 ottobre 1941, cd i canoni percepibili dalla Amministrazione del Demanio negli anni '70 sarebbero stati dell'ordine di 100/200 lire all'anno per ogni lotto, ed inoltre il canone di un lotto tipo (mq. 1.000) prima della rivalutazione (quindi nel 1974) era pari a circa lire 132 ben inferiore alle 1000 lire previste dalla legge; l'intenzione del legislatore quando approvo' la suddetta legge era quella di sollevare la Amministrazione da una incombenza che produceva solo enorme dispendio di risorse pubbliche e molti fastidi per i cittadini, a fronte di un corrispettivo esiguo; oggi pero', dopo oltre 30 anni di inerzia dell'Amministrazione finanziaria gli effetti della mancata applicazione della legge n. 16 del 1974 sono diventati non piu' trascurabili tanto che il canone che corrispondeva a 1.725 lire nel 1985 e' divenuto, al settembre 2007, pari a 29.284.200 di lire; appare improprio che gli effetti dell'inerzia da parte della pubblica amministrazione, che per decenni ha trascurato il processo di trasformazione che nel frattempo interessava quella vasta area demaniale, si facciano ricadere sulle spalle dei cittadini arrecando loro un grave pregiudizio economico -: quali misure, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ministro interrogato intenda assumere al fine di dirimere l'annosa controversia del livello demaniale per l'area Saline di Ostia.(4-06452)" . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "2014-05-15T00:28:49Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06452 presentata da TOCCI WALTER (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100310"^^ . . . . . "4/06452" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06452 presentata da TOCCI WALTER (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100310" . . "TOCCI WALTER (PARTITO DEMOCRATICO)" .