. _:B90b11cc3afc09027b7f30c1992feace2 . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06426 presentata da ELISABETTA ZAMPARUTTI lunedi' 8 marzo 2010, seduta n.295 ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: secondo i dati di Legambiente, aggiornati al maggio 2009, in Friuli Venezia Giulia vi sarebbero 77 cave attive, mentre il numero di cave dismesse e' un dato non pervenuto non essendovi una mappatura che consenta una stima precisa delle cave dismesse; l'Italia ha sottoscritto la Convenzione europea del Paesaggio (legge 9 gennaio 2006, n. 14, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre del 2000»); il territorio comprendente magredi e risorgive della provincia di Pordenone, ovvero quella zona inclusa tra i fiumi Livenza e Tagliamento e delimitata a Nord dall'alta pianura che scende verso sud dal pedemonte fino alla linea delle risorgive presenta peculiarita' rispetto all'intera Europa con particolarita' floristiche ed unicita' del paesaggio; l'attivita' estrattiva rischia di ledere queste zone ed in particolare si segnala il progetto presentato dalla «Cementizillo» per estrarre altri 7 milioni di metri cubi di roccia dalla cava sita sulle pendici del Monte S. Lorenzo, a cavallo dei comuni di Maniago e Frisanco (Pordenone); tale attivita' estrattiva si aggiunge agli oltre 10 milioni di metri cubi estratti dal 1981 al 2007 e ai quasi 2 milioni di metri cubi ancora da scavare in base alle autorizzazioni precedenti; ne verrebbe modificato, irreversibilmente, il profilo del monte, portando cosi' a compimento uno scempio avviato da alcuni decenni; la sommita' del S. Lorenzo ha grande valenza ambientale e naturalistica e, insieme all'adiacente forra del torrente Colvera, era stata riconosciuta dal piano urbanistico regionale del 1978, che le aveva ricomprese entrambe in un «ambito di tutela ambientale»; la cava di «Cementizillo», autorizzata poco dopo, si amplio' progressivamente, fino ad estendersi anche all'interno dell'area protetta; accanto al danno paesaggistico, secondo il WWF, vi sarebbe anche la sottrazione di habitat di elevato pregio naturalistico, rappresentati da aree boscate e prative, con conseguenze negative per la fauna e soprattutto per gli uccelli, tra i quali sono numerose le specie protette e in pericolo di estinzione; buona parte dell'area della cava ricade entro un'IBA (Important Bird Area), individuata in applicazione della Direttiva europea 79/409/CEE che impone che nell'IBA siano adottate «misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonche' le perturbazioni dannose agli uccelli»; il comune di Maniago aveva presentato osservazioni che sottolineavano tra l'altro la situazione di grave debolezza in cui vengono a trovarsi i Comuni nei confronti dei cavatori, per la mancanza sia del PRAE (Piano Regionale delle Attivita' Estrattive), sia del piano paesaggistico -: se il Ministro dell'Ambiente sia a conoscenza dello scempio ambientale prefigurato in premessa in merito all'attivita' estrattiva sulle pendici del Monte S. Lorenzo; quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'Ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, per scongiurare che le modalita' estrattive causino rispetto al Monte San Lorenzo e piu' in generale in Friuli Venezia Giulia deturpazioni ambientali e quali misure intenda in proposito adottare a tutela del paesaggio di aree pregiate della regione; se si intenda, anche per il tramite dell'Istituto superiore di sanita', promuovere uno studio che sia diretto a valutare i principali effetti che le attivita' estrattive possono avere sulla salute dei cittadini e per evitare, ridurre, e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi, e l'eventuale pericolosita' determinata dalle polveri sottili, i carbonati di calcio misti a silicio; se ed in che misura la coltivazione di cave e la loro gestione sia stata oggetto di attenzione da parte delle competenti autorita' di bacino in relazione alla possibile alterazione delle falde ed ai rischi per la contaminazione delle acque; se e di quali elementi disponga il Ministro dell'interno in relazione a possibili infiltrazioni della criminalita' organizzata nella gestione delle cave e dei materiali estratti con particolare riferimento agli appalti nel settore edilizio. (4-06426)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06426 presentata da ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100308" . "1"^^ . . . "4/06426" . . . "2014-05-15T00:28:39Z"^^ . "TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06426 presentata da ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100308"^^ . . . . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "20100308-20101222" . _:B90b11cc3afc09027b7f30c1992feace2 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata mercoledi' 22 dicembre 2010 nell'allegato B della seduta n. 412 All'Interrogazione 4-06426\n presentata da ELISABETTA ZAMPARUTTI Risposta. - Per quanto indicato nell'interrogazione in esame, concernente la verifica delle attivita' di cava nella regione Friuli Venezia-Giulia, si rappresenta quanto segue. L'unica competenza in materia di cave, svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' quella relativa all'esercizio delle funzioni previste dal combinato disposto all'articolo 2, punto 1, lettera d), della legge 394 del 1986 e dell'articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004, come integrato dal decreto legislativo 63 del 2008, concernente il controllo di legittimita' delle autorizzazioni concesse dalle regioni o enti subdelegati, per le attivita' di cava in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Alle regioni, infatti, afferiscono tutte le competenze relative all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela delle bellezze naturali (materia delegata ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977), nonche' la competenza esclusiva all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di attivita', di cave e torbiere, materia trasferita ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977. Per quanto riguarda l'attivita' estrattiva dei comuni di Maniago e Frisanco (Pordenone) agli atti della direzione generale competente per materia, sono presenti n. 6 autorizzazioni paesaggistiche dal 1995 al 2009, di cui per nessuna autorizzazione si sono verificati motivi di annullamento. Detto cio', la regione Friuli Venezia-Giulia, in merito al progetto presentato dalla Cementizillo di Fanna (Pordenone) relativo all'ampliamento della cava sul monte San Lorenzo, ha formulato le seguenti informazioni. Per quanto riguarda gli aspetti specifici riguardanti il procedimento di valutazione d'impatto ambientale a cui e' stato sottoposto il progetto in argomento, riguardante la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare per cemento «Claupa» nei comuni di Maniago e Frisanco, presentato dalla societa' Cementizillo S.p.A., si ricorda che lo stesso procedimento e' stato portato a termine con delibera della giunta regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 324 dell'11 febbraio 2008, ai sensi della legge regionale 43 del 1990, con il quale provvedimento, il progetto in argomento e' stato giudicato compatibile con l'ambiente, con una serie di prescrizioni. Si evidenzia che in sede di istruttoria, tutti i pareri espressi dalle autorita' interpellate sono stati sostanzialmente positivi ad eccezione del comune di Maniago. In ordine al parere negativo espresso dal comune di Maniago, le puntuali considerazioni formulate dall'ufficio Via hanno consentito di superare tale parere negativo. I temi argomentati riguardavano il rapporto, volumi estratti e fabbisogni, la non considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali del monte San Lorenzo, la mancanza di dati oggettivi sull'ipotesi di coltivazione in sotterraneo. Il servizio tutela beni paesaggistici della direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, con nota prot. P.M.T./11398/1.402 dell'8 agosto 2007 ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Per quanto riguarda l'ammissibilita' nei confronti della rete Natura 2000, il sito oggetto di intervento non e' interessato da alcuna zona di protezione speciale ne' da alcun sito di importanza comunitaria di cui alla rete europea Natura 2000. Sono presenti i Sic IT 3310001 «Dolomiti Friulane» di tipo C e IT 3310002 «Forra del torrente Colvera» di tipo B della rete a oltre 2 chilometri di distanza dalla cava e, pertanto, tenuto conto della collocazione dell'intervento e del limite fisico costituito dal torrente Colvera, sono risultati dalla valutazione di incidenza effettuata del tutto improbabili effetti significativi sui piu' vicini siti Natura 2000. Anche le osservazioni presentate da Lega ambiente, dall'associazione Wwf dall'associazione mountain widerness Italia, comitato Sos monte San Lorenzo e dal signor G. Pippolo sono state superate a seguito delle puntuali considerazioni formulate dall'ufficio. La scelta progettuale di interessare la parte sommitale del monte San Lorenzo tramite un modesto abbassamento della dorsale, valutabile poco piu' di una trentina di metri, rappresenta l'unica soluzione che consente una riprofilatura del versante secondo pendenze del tutto analoghe a quelle attualmente esistenti, consentendo, lungo il sito limite occidentale, il piu' delicato per il suo rapporto visivo con la pianura, di proporre un'area di intervento estremamente ridotta e oggetto di azioni di mascheramento in sede operativa. Il volume complessivo di materiale estraibile richiesto con il progetto e' pari a 6.741.324 metri cubi, con la durata complessiva dei lavori di circa 18-20 anni suddivisa in quattro lotti. Non sussistono ostacoli per portare a termine l'autorizzazione all'ampliamento della coltivazione della cava di monte San Lorenzo, in quanto risulta essere stato formalizzato un accordo tra il comune di Maniago e la societa' Cementizillo. In tale accordo e' previsto che il comune di Maniago si esprimera' favorevolmente al progetto presentato di ampliamento della cava, finora ostativo, con l'impegno da parte del proponente di modificare successivamente lo stesso progetto al fine di portare ad una minore escavazione dei volumi autorizzati (quota cima monte San Lorenzo da metri sul livello del mare 692 di progetto a 702 metri, tempi di scavazione da 18-20 anni a 14-15 anni, lotti a 4 a 3). Da parte sua, il Ministero dell'interno ha fatto presente che l'indotto economico strettamente correlato all'attivita' estrattiva, in Italia, genera un corposo giro di affari da sabbia e ghiaia, utilizzati soprattutto nel comparto edilizio, dove i cavatori traggono guadagni che superano il miliardo di euro, di cui solo un'esigua percentuale confluisce nelle casse pubbliche. Specie nei distretti del Mezzogiorno (Puglia, Basilicata e Calabria), infatti, l'attivita' di cava e' gratuita. Si comprende bene come tale stato di cose si riveli di facile appannaggio delle consorterie criminali locali che, soprattutto in determinate zone, esercitano di fatto una specie di monopolio. Al riguardo, l'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato la fondamentale importanza della tutela dell'economia legale nella specifica prospettiva della lotta alla mafia e alle altre organizzazioni criminali, tutela che non puo' prescindere dalla capacita' di colpire le organizzazioni criminali nei loro interessi economici. In tale direzione vanno intese le istruzioni impartite dal Ministro dell'interno con la recente direttiva ai prefetti del 23 giugno 2010, relativa ai controlli antimafia volti a prevenire il pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali soprattutto negli appalti pubblici e nella realizzazione delle grandi opere e in particolare nelle attivita' riguardanti gli inerti. Fatta eccezione per le figure assimilate al subappalto, ex articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 - in tale ambito non e' prevista l'effettuazione di verifiche antimafia, salvo che cio' non discenda da accordi di legalita' che estendano le cautele antimafia. In questo senso dispone, ad esempio, la direttiva ministeriale del giugno 2005 recante le «linee guida sulle grandi opere» - predisposta dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella quale e' stato precisato che il presidio antimafia deve avere un'incidenza piu' vasta rispetto all'ordinario e deve comprendere anche una serie di prestazioni e forniture di beni e servizi formalmente esenti da verifiche. Nella stessa direzione si colloca anche la normativa piu' recente che disciplina la ricostruzione post sisma in Abruzzo, la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento del Expo Milano 2015 e, da ultimo, la realizzazione urgente di istituti penitenziari. In tutti questi casi, infatti, sono state previste disposizioni per assoggettare a particolare controllo le attivita' maggiormente esposte al rischio mafioso, anche attraverso la costituzione di elenchi tenuti presso le prefetture competenti in cui vengono iscritti gli operatori economici - fornitori e prestatori di servizi - per i quali e' stato escluso il pericolo di infiltrazione mafiosa. Non vi e' dubbio, tuttavia, che l'esigenza di sottoporre a stringenti forme di verifica antimafia il settore dell'indotto, legato alla fase realizzativa dell'opera, si ponga anche al di fuori di questo ambito di interventi, assumendo una valenza di tipo sistemico tale da essere ricondotta su piu' larga scala. In questo contesto, una prima forma di efficace presidio e' ravvisabile nella previsione di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998. Secondo tale disposizione, ai fini della realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il prefetto svolge «accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, e' ritenuto maggiore». La norma in questione prefigura uno screening preventivo ad ampio raggio delle attivita' piu' esposte, a prescindere dalla circostanza che le imprese sottoposte a tale tipo di controllo risultino in seguito effettivamente coinvolte, nella qualita' di subcontraenti, nella fase esecutiva dei lavori. Inoltre, nel caso in cui siano accertate infiltrazioni di tipo criminale, la disposizione richiamata prevede effetti pienamente ostativi che comportano l'esclusione dell'impresa - a prescindere dal valore o dall'importo del subappalto e/o del subcontratto. Allo scopo di rendere concretamente operativo lo strumento preventivo di controllo - che presenta profili di evidente complementarieta' rispetto al sistema degli elenchi prefettizi su richiamati (cosiddette white list) - appare necessario che i prefetti competenti richiamino preliminarmente l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla citata previsione normativa, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria. Appare evidente che nel novero degli operatori economici da sottoporre a siffatta forma di controllo rientrino i soggetti che esercitano le attivita' che si sono rivelate piu' permeabili al pericolo di condizionamento mafioso, tra le quali tutte quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti. Al riguardo, i prefetti interessati, fermo restando le verifiche preventive di cui si e' gia' detto e in affrancamento a tale attivita', avvieranno una decisa azione di monitoraggio sulle cave, avvalendosi dei gruppi interforze di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2003, incentrata anche sullo strumento dell'accesso ispettivo, la cui valenza e applicabilita' e' stata di recente, estesa anche oltre l'ambito delle grandi opere con l'articolo 2, comma 2, della legge 94 del 2009, che ha introdotto l'articolo 5-bis al decreto legislativo 490 del 1994. L'azione di monitoraggi cui si e' fatto cenno potra', in modo particolare, evidenziare casi di abusivismo, di mancato rispetto delle prescrizione ambientali e ogni altra situazione di rilievo suscettibile di essere opportunamente valutata da parte degli enti competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia. Quest'ultimo filone di collaborazione istituzionale si iscrive, piu' specificamente, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, secondo cui il prefetto puo' comunicare alle autorita' competenti elementi di fatto ed altre indicazioni utili ai fini dell'esercizio delle relative attribuzioni di carattere autorizzatorio. Va precisato che tale flusso informativo, inserendosi in una fase di attivita' che prescinde dall'eventuale coinvolgimento dell'impresa estrattiva nel ciclo di realizzazione dell'opera, non rientra nell'ambito dell'articolo 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, e, conseguentemente, non risente dei limiti ivi previsti. I prefetti cureranno in modo particolare che gli esiti dell'attivita' di monitoraggio delle cave, qualora presentino profili investigativi di particolare interesse e rilievo, formino oggetto di approfondimento in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia per l'opportuna condivisione del materiale informativo e il necessario raccordo con gli organismi centrali ministeriali. Nondimeno, una piu' vasta e capillare prevenzione non sembra poter prescindere, nell'immediato, dall'utilizzazione di strumenti convenzionali volti a far si' che gli effetti ostativi sulle attivita' imprenditoriali tipicamente soggette a rischio mafioso vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che si attestino al di sotto della soglia comunitaria e che, pertanto, non comportino alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante. Funzionale a tale obiettivo appare la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, le cui linee-guida includono l'obbligo per le imprese aggiudicatarie o affidatarie di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonche' di interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici controindicati, ossia nei cui confronti il prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. È previsto, inoltre, l'obbligo per la stazione appaltante di comunicare tempestivamente al prefetto, ai fini dei controlli in questione, l'elenco delle imprese coinvolte. In conclusione, il Ministero dell'interno ribadisce la ferma convinzione che la collaborazione gia' avviata tra il Ministero dell'interno, le prefetture e le associazioni di imprese attraverso il sistema pattizio dei protocolli (che la direttiva punta a valorizzare) sia di fondamentale importanza per l'individuazione di imprese affidabili e che l'attivita' di controllo - condotta alla stregua piu' rigorosa indicata dalla direttiva - congiuntamente a quella di monitoraggio dei siti estrattivi, potra' senz'altro produrre, nel breve e medio periodo, un evidente effetto di «bonifica» del mercato, permettendo di conseguire l'obiettivo della graduale espulsione delle imprese controindicate. Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia." . _:B90b11cc3afc09027b7f30c1992feace2 "20101222" . _:B90b11cc3afc09027b7f30c1992feace2 .