_:B3f229c7a3e2d114324fbf76c2af8e926 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 20 maggio 2010 nell'allegato B della seduta n. 325 All'Interrogazione 4-06221\n presentata da GABRIELE CIMADORO Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta. In via preliminare, fermo restando l'autonomo potere giudiziario, si segnala che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2009 - codice dei contratti pubblici - individua l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici quale soggetto deputato a vigilare sul settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare, l'economicita' dell'esecuzione dei lavori pubblici e l'eventuale pregiudizio all'erario derivante dall'esecuzione di lavori pubblici; a tale fine la norma le attribuisce poteri di indagine e controllo nei confronti degli operatori del settore, anche di tipo ispettivo e sanzionatorio. In particolare, l'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice dei contratti, attribuisce all'Autorita' la vigilanza sul sistema di qualificazione, le cui modalita' sono demandate al regolamento di attuazione del codice. In tale ambito di vigilanza, proprio in considerazione della particolare rilevanza e della «centralita'» che assume, nell'intero sistema dell'affidamento e della realizzazione degli appalti pubblici, l'attivita' di qualificazione delle imprese, posta in capo ad organismi privati, all'Autorita' sono attribuiti poteri particolarmente pregnanti, quale il potere di incidere direttamente sulle attestazioni di qualificazione, annullandole, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, se rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, e sospendendole, in via cautelare. È inoltre prevista l'applicazione da parte dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g), del codice, di sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle Societa' organismi di attestazione (SOA), fino alla decadenza dell'autorizzazione, in caso di accertate irregolarita', illegittimita' e illegalita' commesse nel rilascio delle attestazioni di qualificazione, oltre che in caso di inerzia a seguito di richiesta da parte dell'Autorita' di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della propria attivita' di vigilanza, nonche', ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g-bis), di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri. Il regolamento di attuazione del codice dei contratti, nel disciplinare la vigilanza dell'Autorita' sul sistema della qualificazione, si e' posto l'obiettivo di garantire, anche attraverso il potenziamento dei controlli sulle SOA da parte dell'Autorita', la pulizia e la trasparenza del mercato delle imprese qualificate che comporti l'eliminazione dal mercato delle imprese qualificate che non posseggono i prescritti requisiti e di impedire il conseguimento di nuove qualificazioni in assenza dei prescritti presupposti. Si pone in evidenza che, proprio in virtu' dell'intento «moralizzatore» delle disposizioni regolamentari in materia di vigilanza sul sistema di qualificazione, il codice ha previsto, all'articolo 253, comma 2, un periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla data di pubblicazione del regolamento, in deroga alla disposizione di carattere generale che prevede l'entrata in vigore del regolamento dopo centottanta giorni dalla sua pubblicazione. Cio' premesso, in relazione alla problematica concernente i promotori commerciali, si evidenzia che nello schema di regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e' stata inserita, su suggerimento del Consiglio di Stato, una disposizione che estende il possesso dei requisiti morali anche in capo ai soggetti che svolgono, in maniera diretta o indiretta, attivita' in nome e per conto delle SOA, nonche' una disposizione che prevede che le SOA sono comunque responsabili di ogni attivita' espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse, in modo da responsabilizzare tutti i soggetti comunque coinvolti nell'attivita' di qualificazione della SOA. Per quanto riguarda la composizione azionaria delle SOA, il nuovo testo regolamentare disciplina i controlli dell'Autorita' nei confronti delle SOA relativamente alla loro composizione azionaria, alla permanenza del requisito dell'indipendenza e all'assenza delle condizioni interdittive previste per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione, prevedendo che le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita', nel termine di quindici giorni, l'eventuale verificarsi di fatti che incidono sulla possibilita' di continuare a svolgere l'attivita' di attestazione. Inoltre il regolamento individua i soggetti cui e' fatto divieto partecipare al capitale SOA e quelli che possono parteciparvi limitatamente ad una determinata quota massima, fissando le modalita' di vigilanza ed i poteri autorizzatori dell'Autorita' in materia di modifica delle partecipazioni azionarie delle SOA e prevedendo che, in caso di acquisizione o cessione di una partecipazione azionaria, l'Autorita' puo' negare l'autorizzazione qualora il trasferimento della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o comprometterne il requisito dell'indipendenza. Per contrastare il fenomeno delle migrazioni delle imprese da una SOA all'altra al fine di tentare di ottenere migliori condizioni di qualificazione in assenza dei prescritti requisiti, e' stata inserita nel nuovo testo regolamentare una disposizione che prevede la possibilita' per una SOA - qualora ritenga che imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione abbiano conseguito da altre SOA attestazione in modo non conforme alle disposizioni vigenti - di richiedere, previo nulla osta dell'Autorita', alle predette SOA la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti ai fini della qualificazione conseguita. Con riferimento alle cessioni d'azienda, il citato regolamento attuativo del codice prevede che, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto possa avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda, l'affittuario puo' avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione e' tenuto a presentare alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio. Inoltre, si prevede che, ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA debbano accertare i requisiti speciali che sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Si stabilisce, altresi', che nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa possa richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo. È infine previsto che gli atti di fusione o di altra operazione devono essere depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'Autorita' e la Camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli." . _:B3f229c7a3e2d114324fbf76c2af8e926 "20100520" . _:B3f229c7a3e2d114324fbf76c2af8e926 "MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI" . _:B3f229c7a3e2d114324fbf76c2af8e926 . "4/06221" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06221 presentata da GABRIELE CIMADORO venerdi' 19 febbraio 2010, seduta n.286 CIMADORO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: in data 18 febbraio 2010 il quotidiano il Sole 24ore ha pubblicato un articolo, a firma di Valeria Uva, dal titolo «La qualificazione dei costruttori. Quegli allarmi inascoltati sulle SOA»; in tale articolo si legge: «L'allarme l'Autorita' di vigilanza sugli appalti l'aveva dato gia' a luglio nella Relazione al Parlamento: nelle SOA, le societa' organismo di attestazione private che controllano i costruttori e di fatto regolano l'accesso al mercato dei lavori pubblici, accanto a societa' oneste, c'e' \"troppa polverizzazione azionaria\", dilagano i prestanome perche' molti azionisti \"non hanno redditi corrispondenti alla loro natura di sottoscrittori\" gli, investitori solidi come banche e assicurazioni si sono dileguati passando dal 40 per cento di azioni possedute nel 2000 al 20 per cento del 2008. Ma non e' bastato. Cosi' come non sono bastate le ispezioni, i rapporti della guardia di finanza e della direzione distrettuale antimafia di Napoli a fermare la SOA nazionale costruttori. Che alla fine ha sempre trovato nella giustizia amministrativa una scialuppa di salvataggio. La SOA napoletana e' finita nelle intercettazioni di Firenze per via del suo azionista, quell'Antonio Di Nardo dipendente del Ministero delle infrastrutture, ma anche socio occulto del \"Consorzio Novus\" e secondo i carabinieri del Ros \"vicino alla criminalita' organizzata campana\". È dal 2005 che l'Autorita', che per legge deve vigilare sulle SOA, prova a fermarla. Ma non c'e' mai riuscita. A bloccarla e' stato prima il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4363/2008 (Presidente Barbagallo, estensore Buonvino) per la quale lo stesso Di Nardo, come e' emerso dalle intercettazioni della procura di Firenze, si era interessato parlando con il giudice costituzionale Giuseppe Tesauro. La sentenza non si sofferma sui risultati delle indagini e delle ispezioni, ma dichiara illegittima la revoca dell'Autorita': primo \"per l'illegittima tardiva comunicazione (alla Soa) dell'avvio del procedimento di revoca\" poi perche' l'Autorita' si e' sempre rifiutata di far vedere le carte delle accuse alla SOA, trincerandosi dietro il segreto istruttorio sui procedimenti penali in corso. E poco importa se dai controlli era emersa la \"coincidenza - si legge nella stessa sentenza - tra il collegio sindacale delle SOA e quelli di altre due dalla medesima attestate\". Se insomma controllore e controllato, di fatto, coincidevano. La guerra non e' finita qui. L'Autorita' ha continuato a negare il nulla osta alla Soa. Aveva scoperto che Di Nardo era socio anche dell'immobiliare \"Paese del Sole\", ancora un doppio ruolo di controllore e controllato vietato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sulle SOA. Ma anche qui e' arrivato un Tar Lazio (sentenza n. 2374/2009) a salvare Di Nardo. Oggi la SOA continua a rilasciare la patente di \"credibilita'\" ai costruttori. È bastato che Di Nardo vendesse la propria quota, lasciandola comunque in famiglia, alla figlia Valentina. E che l'altro socio, Vittoria Falzarano, sua moglie, si liberasse delle azioni della societa' di certificazione, Promo cert. Resta, inascoltato, l'allarme dell'Autorita' nella Relazione 2009 sul \"pericolo della presenza diffusa di competitori piu' disinvolti, sia sul versante delle imprese che su quello degli attestatori\"»; i fatti rappresentati nel presente articolo appaiono di eccezionale gravita', sia alla luce dello scandalo che ha coinvolto recentemente il ruolo della Protezione civile nella gestione degli appalti pubblici, sia alla luce dei comportamenti che la stessa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha stigmatizzato nella relazione al Parlamento 2009; la composizione azionaria degli organismi di attestazione (SOA) risulta caratterizzata da frequenti cessioni di azioni, dalla estrema parcellizzazione degli azionisti e dalla presenza di soci privi dei redditi necessari alla sottoscrizione di azioni. A tali elementi, si aggiunge il perdurante utilizzo di promotori. Questi, nonostante le prescrizioni dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici non risultano ancora pienamente inquadrati nell'organico delle SOA e cio' consente, ad avviso dell'interrogante, di attribuire ad essi la responsabilita' esclusiva delle frequenti e numerose falsificazioni di certificati; l'esame da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici delle vicende connesse alle imprese qualificate ed alle regole che attualmente consentono agli operatori l'accesso al mercato ha evidenziato, invece, il fenomeno delle migrazioni delle imprese, ovvero, degli spostamenti da una SOA all'altra e le cessioni di azienda o di rami di azienda, spesso caratterizzate da fittizie e molteplici compravendite di uno stesso ramo aziendale. Le cessioni vengono spesso utilizzate per consentire la rigenerazione dei requisiti posseduti da imprese che, per esaurimento del ciclo di attivita', per motivi fiscali, amministrativi o penali, risultino oramai fuori mercato, con la conseguente nascita di imprese prive di know-how aziendale, definibili quali «scatole vuote», che acquisiscono unicamente il diritto ad utilizzare certificati di esecuzione lavori; in ragione di tali considerazioni, l'Autorita' di vigilanza per i contratti pubblici ha sensibilizzato il consiglio dell'Ordine notarile in merito alla delicatezza ed importanza assunta degli atti di cessione d'azienda nel settore dei lavori pubblici -: se i fatti sopra riportati corrispondano al vero e, in tal caso, quali iniziative di competenza, anche normative, si intendano assumere, con urgenza, per ovviare alle criticita' esposte in premessa nel rispetto delle competenza proprie della magistratura.(4-06221)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06221 presentata da CIMADORO GABRIELE (ITALIA DEI VALORI) in data 20100219"^^ . _:B3f229c7a3e2d114324fbf76c2af8e926 . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06221 presentata da CIMADORO GABRIELE (ITALIA DEI VALORI) in data 20100219" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "1"^^ . . "2014-05-15T00:27:16Z"^^ . "CIMADORO GABRIELE (ITALIA DEI VALORI)" . "20100219-20100520" . .