INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05976 presentata da FERRANTE GIOVANNI (PROG.FEDER.) in data 19941207

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_05976_12 an entity of type: aic

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per conoscere - premesso che: in materia di reclutamento del personale docente della scuola media superiore, talune procedure appaiono anomalie rispetto ai princi'pi normalmente applicati nei concorsi banditi nella Pubblica Amministrazione; palesi anomalie si sono riscontrate nel concorso ordinario, per titoli ed esami, a cattedre nelle scuole ed Istituti statali d'istruzione secondaria per la classe XXV - discipline giuridiche ed economiche - bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1990 (Gazzetta Ufficiale - serie speciale n. 54-bis del 10 luglio 1990); tale concorso era indetto per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente per la copertura delle cattedre e dei posti disponibili e vacanti in ciascuna provincia all'inizio degli anni scolastici 1989-90, 1990-91 e 1991-92; la validita' delle graduatorie relative al concorso stesso e' stata prorogata con legge 11 febbraio 1992 n. 151 (anno scolastico 1992-93), con legge 23 dicembre 1992 n. 498 (anno scolastico 1993-94); con decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (anno scolastico 1994-95); il concorso di cui sopra, bandito per l'accesso ai ruoli del personale docente della provincia di Ascoli Piceno, si e' concluso a fine 1992 e nel frattempo per la copertura dei posti disponibili e vacanti dall'anno scolastico 1989-90, sono stati utilizzati, anno dopo anno, i supplenti; la graduatoria di concorso relativa alla provincia di Ascoli Piceno e' stata utilizzata, per le nomine in ruolo, negli anni scolastici 1993-94 e 1994-95 e cio' ancor prima che si fossero conclusi i previsti procedimenti di controllo (articolo 17, commi nono e decimo del decreto ministeriale 23 marzo 1990) -: se sia legittimo procedere alle nomine in ruolo attingendo da graduatorie per le quali non si sono conclusi i procedimenti di controllo; se possa ritenersi che l'approvazione della graduatoria di merito con decreto del Sovrintendente scolastico regionale concluda il procedimento di concorso o se non si debba invece attendere l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi (Corte dei conti in base al bando di concorso, articolo 17), nonche' la successiva pubblicazione, mediante affissione all'albo del competente Ufficio scolastico, da cui decorre il termine per eventuali impugnative; se non sia opportuno, in ogni caso, procedere ad una ulteriore proroga delle graduatorie onde evitare che dal prossimo anno scolastico e fino alla conclusione del prossimo concorso, le cattedre e i posti disponibili siano coperti da personale supplente, anche non abilitato; se non sia opportuno rinviare l'indizione dei concorsi a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria fino alla emanazione delle norme di riforma della scuola media superiore; se non ritenga indispensabile intervenire, con una nuova normativa, per interrompere un giro vizioso che crea precariato con il meccanismo dell'accantonamento dei posti, anno per anno, a favore di graduatorie di futuri concorsi; se non sia possibile ottenere quanto suggerito con la modifica delle seguenti disposizioni, cosi' come appresso indicato: 1) articolo 2 decreto-legge 357 del 1989 convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417: "comma 2 - i predetti concorsi sono indetti con frequenza quinquennale anche quando non vi sia disponibilita' di posti o cattedre" (l'attuale previsione della frequenza triennale - se fosse rispettata - determinerebbe, a causa della complessita' delle procedure, una sovrapposizione del nuovo concorso con il precedente); "comma 4, - la determinazione dei posti e' effettuata dal Provveditore agli studi, all'atto del conferimento delle nomine, in base alla graduatoria provinciale di merito non scaduta ed in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per l'anno scolastico successivo" (e non con riferimento al numero di posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso e' espletato come e' secondo la normativa vigente); comma 8 - le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validita' fino all'anno scolastico entro il quale viene pubblicata una nuova graduatoria (oppure: validita' di tre anni dalla pubblicazione) (e non per i tre anni indicati nei relativi bandi come prevede la normativa vigente); 2) articolo 6 comma 1 decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 35: "Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente puo' essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili che non e' possibile coprire ricorrendo alla graduatoria di merito dell'ultimo concorso espletato perche' esaurita' o scaduta" (e non ... in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ....). 3) articolo 7, comma 1 decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 35: "L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente si effettua secondo i tempi ed i modi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989" (e non, come prevede la vigente normativa, subordinatamente alla previsione del verificarsi di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti, in quanto vi e' l'esigenza di garantire comunque lo svolgimento periodico di esami abilitanti all'insegnamento). (4-05976)
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MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
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