INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05973 presentata da LUCA' DOMENICO (PROG.FEDER.) in data 19941207
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_05973_12 an entity of type: aic
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: e' noto che il diritto a pensione dei lavoratori migranti viene determinato mediante il cosiddetto meccanismo di "totalizzazione e proratizzazione". Dal 1991, in seguito alle restrizioni introdotte nel sistema pensionistico italiano, la quota di pensione (prorata) liquidata ai nostri connazionali all'estero si riduce a poche centinaia o poche migliaia di lire al mese - anche in presenza di lunghi periodi di contribuzione in Italia - sia perche' l'integrazione al trattamento minimo (non piu' esportabile nell'area comunitaria per effetto del regolamento CEE n. 1248/92) e' stata eliminata dal computo della pensione "virtuale", sia perche' il calcolo della pensione in prorata viene effettuato sulla base della retribuzione percepita prima dell'espatrio e non adeguatamente rivalutata; un siffatto sistema di calcolo appare in contrasto con la normativa comunitaria qual e' stata interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunita' europee; nella sentenza pronunciata il 9 agosto 1994 nella causa C-406/93 (Reichling c/INAMI), la predetta Corte ha affermato (e in parte ribadito, perche' si tratta di princi'pi piu' volte enunciati in precedenti sentenze) i princi'pi seguenti: L'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71 che disciplina il calcolo della pensione "teorica", come peraltro ogni altra disposizione di tale regolamento, va interpretato alla luce dell'articolo 51 del Trattato CEE. Quest'ultima norma persegue lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavori migranti assicurando ad essi e ai loro aventi diritto "il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di esse". Tale obiettivo implica che i lavoratori migranti non devono ne' perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale ne' subi're una riduzione del loro importo per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che e' loro riconosciuto dal Trattato. Orbene, una tale situazione puo' verificarsi quando il lavoratore migrante viene considerato come un lavoratore senza retribuzione al momento in cui fa richiesta di pensione. In una tale situazione, l'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71 esige che si prenda in considerazione, ai fini del calcolo dell'importo teorico della prestazione, la retribuzione percepita dal lavoratore, al momento del pensionamento, in uno Stato membro diverso da quello sotto la cui legislazione e' calcolato l'importo teorico. "Nel momento in cui e' insorta la sua inabilita' - afferma testualmente la Corte di Giustizia nella sentenza del 9 agosto 1994 - il signor Reichling non percepiva alcuna retribuzione in Belgio, ma ne percepiva una in un altro Stato membro (Lussemburgo). L'istituzione competente belga avrebbe pertanto dovuto tener conto di tale retribuzione come se si trattasse di una retribuzione percepita in Belgio, in forza dell'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, interpretato alla luce dell'obiettivo perseguito dall'articolo 51 del Trattato, in quanto il lavoratore migrante non deve subire una riduzione dell'importo della prestazione che avrebbe ottenuto se non fosse stato migrante. Infatti e' pacifico che, se il signor Reichling avesse sempre lavorato e compiuto la totalita' dei suoi periodi di assicurazione in Belgio, egli vi percepirebbe una retribuzione e quindi non verrebbe considerato come un lavoratore senza retribuzione. Egli avrebbe pertanto diritto ad una pensione superiore a quella che gli e' stata concessa"; l'articolo 46 del regolamento CEE n. 1408/71 che e' alla base della suddetta sentenza della Corte di Giustizia si applica per il calcolo dell'importo teorico di ogni tipo di pensione spettante al lavoratore migrante (invalidita', vecchiaia e superstiti); nella stragrande maggioranza delle situazioni riguardanti i nostri connazionali all'estero l'importo della pensione "teorica" o "virtuale" determinata dall'INPS e' addirittura inferiore al trattamento minimo (di qui, poi, i prorata di poche centinaia o poche migliaia di lire al mese) -: quali iniziative intenda assumere affinche' l'INPS si adegui ai princi'pi affermati dalla Corte di Giustizia europea per calcolare le pensioni in prorata spettanti ai cittadini italiani emigrati. (4-05973)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05973 presentata da LUCA' DOMENICO (PROG.FEDER.) in data 19941207
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19941207-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05973 presentata da LUCA' DOMENICO (PROG.FEDER.) in data 19941207
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-14T19:30:46Z
4/05973
LUCA' DOMENICO (PROG.FEDER.)