_:B162124a537ffd4d73c502160cfe0fad7 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 21 dicembre 2010 nell'allegato B della seduta n. 411 All'Interrogazione 4-05960\n presentata da ANTONIO RAZZI Risposta. - Con il documento in esame l'interrogante rileva, in particolare, che alcune amministrazioni pubbliche iscriverebbero a ruolo debiti d'imposta in carenza degli opportuni controlli di merito provocando gravi disagi a quei contribuenti che, scegliendo di non adire costose vie legali, subirebbero lunghe attese per ottenere l'annullamento delle cartelle illegittime; contesta, inoltre, il fatto che «anche in caso di sgravi per indebito, vengono riconosciuti ad Equitalia S.p.a. gli oneri tabellari a carico dell'ente impositore»; lamenta, infine, l'irregolarita' delle procedure esecutive e, segnatamente, delle iscrizioni di ipoteca effettuate senza preventiva diffida, nonche' i fermi di autovetture non annullati a seguito del pagamento del contribuente. In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante, si fa presente quanto segue. Equitalia spa, precisando in primo luogo di essere ovviamente estranea ad ogni eventuale disfunzione degli enti impositori e percio' creditori, ha innanzitutto riferito non risultano esservi «lunghe e farraginose trafile procedurali» che i cittadini dovrebbero affrontare per ottenere l'annullamento di cartelle illegittime. Infatti lo sgravio concesso dall'ente impositore viene trasmesso con procedure informatiche, per cui il cittadino viene informato a spese di Equitalia e, qualora avesse gia' pagato, verrebbe rimborsato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'ente. Quanto all'iscrizione di ipoteca, Equitalia ha evidenziato che, nonostante nessuna norma imponga una formale preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, le regole interne del gruppo Equitalia impongono che, per debiti inferiori a 10 mila euro, l'iscrizione di ipoteca sia preceduta da una formale diffida. Sull'ultimo punto, la normativa che attualmente disciplina la procedura di fermo delle autovetture (le cosiddette «ganasce fiscali») non pone alcun obbligo all'agente della riscossione di provvedere alla cancellazione del fermo in caso di pagamento delle somme bensi', ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del decreto ministeriale n. 503 del 1998, la cancellazione deve essere effettuata a cura del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha rappresentato che la riscossione dei ruoli erariali avviene secondo quanto stabilito nei decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per cui l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, in caso di inadempimento del contribuente, procede a formare il ruolo che l'agente della riscossione porta a conoscenza del debitore con la notifica della cartella esattoriale; in caso di impugnazione della stessa, in linea generale l'amministrazione finanziaria risponde per motivi attinenti al merito (esistenza ed ammontare della pretesa tributaria); l'agente della riscossione, invece, per vizi formali propri della cartella (ad esempio: notifica) o del procedimento esecutivo. Per quanto concerne la doglianza relativa alle «lunghe trafile procedurali» che i cittadini sosterrebbero per ottenere gli sgravi, l'Agenzia ha riferito che l'articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994 (in attuazione della quale e' stato emanato il regolamento n. 37 del 1997) ha riconosciuto il potere-dovere degli uffici finanziari di porre in essere provvedimenti di autotutela, mediante l'annullamento o la revoca di atti riconosciuti illegittimi, ancorche' in pendenza di giudizio o in caso di atti non impugnabili. Pertanto, il contribuente che ritiene l'addebito infondato, puo' presentare le sue contestazioni all'ufficio titolare del credito. L'ufficio, se riscontra l'illegittimita' dell'atto, e' tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela ed effettuare lo sgravio, togliendo efficacia alla cartella. La produzione dell'istanza di autotutela, peraltro, non impedisce al contribuente di proporre ricorso in sede giurisdizionale, essendo l'autotutela completamente indipendente dall'avvio della fase contenziosa. A tal proposito, l'agenzia ha evidenziato che appare dunque soddisfatto l'intento del legislatore di creare un rapporto trasparente e collaborativo tra il fisco ed il cittadino, in quanto, grazie all'istituto dell'autotutela, il contribuente si giova di un interlocutore diretto, dislocato sul territorio, con il quale chiarire la sua posizione fiscale. Inoltre, l'agenzia ha riferito che gli sgravi, qualora spettanti, vengono concessi in tempi piu' che ragionevoli poiche', come dianzi precisato da Equitalia spa il provvedimento di sgravio viene trasmesso con procedure informatiche all'agente della riscossione che poi provvede ad informare il contribuente dell'estinzione del ruolo. Infine, nel caso in cui il debitore abbia gia' provveduto al pagamento, e' previsto il rimborso dell'indebito versamento, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Relativamente agli «oneri tabellari» di competenza dell'agente, l'agenzia ha precisato che, in base alla normativa vigente, l'attivita' dell'agente della riscossione viene remunerata con un «aggio» sulle somme iscritte a ruolo e riscosse. L'aggio, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e' attualmente pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora. Alla luce della norma in commento, per i ruoli coattivi, il suddetto aggio, per le cartelle pagate entro i prescritti sessanta giorni dalla notifica, grava nella misura del 4,65 per cento e del 4,35 per cento, rispettivamente, sul contribuente e sull'ente creditore; per i pagamenti effettuati oltre i sessanta giorni, invece, l'intero 9 per cento e' a carico del solo debitore. All'agente della riscossione spetta, altresi', il rimborso, da parte dei soggetti iscritti a ruolo, delle spese relative alle procedure esecutive. Esclusivamente nell'ipotesi di annullamento del ruolo per effetto di provvedimenti di sgravio, tale rimborso e' invece sostenuto dall'ente creditore, ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. L'articolo 17 citato, inoltre, e' stato integrato con due ulteriori commi: il 7-bis, che, nel negare il diritto all'aggio nel caso di sgravio, riconosce comunque un compenso, da individuare con decreto ministeriale, per l'attivita' svolta dall'agente nell'ipotesi in cui l'ente creditore riconosca non dovute, in tutto o in parte, le somme iscritte a ruolo; il 7-ter, che fa gravare sul contribuente le spese di notifica della cartella; diversamente, in caso di sgravio, la spesa e' a carico dell'ente creditore. Tanto premesso, sembra evidente che il legislatore, al fine di assicurare un'attivita' di riscossione efficace ed efficiente, ha scelto di addebitarne il costo in massima parte ai contribuenti morosi e non alla collettivita', prevedendo che l'ente impositore sopporti i costi della riscossione solo per casi specifici e normativamente previsti. Per quanto riguarda, inoltre, l'obiezione inerente alla gestione delle procedure di ipoteca, si rileva che l'operato dell'agente e' in linea con la disciplina prevista al primo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale prevede che decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento «il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati». Al riguardo, si fa presente, inoltre, che la Corte di cassazione, con sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, ha affermato che e' nulla l'iscrizione ipotecaria su debiti di importo inferiore ad 8.000 euro in quanto, essendo l'iscrizione di ipoteca un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti all'uopo previsti dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973. Relativamente, invece, al fermo dei beni mobili registrati, l'agente, pur non costretto dalla legge, provvede, d'intesa con l'agenzia, a notificare un preavviso, che permette al contribuente, comunque gia' moroso nei confronti dell'erario, di evitare l'iscrizione del fermo e i conseguenti ulteriori oneri connessi, effettuando il pagamento nei termini previsti. Al riguardo, va anche evidenziato, come gia' detto in precedenza, che la relativa disciplina normativa (cosiddette «ganasce fiscali»), non prescrive all'agente l'obbligo di provvedere alla cancellazione del fermo in caso di pagamento delle somme. Tale cancellazione, infatti, come precisato da Equitalia, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 503 del 1998, attualmente applicabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 41, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, va effettuata a cura del debitore. Infine, nell'ottica di massimizzare i risultati in termini di adesione spontanea e di riscossione, si segnala che negli ultimi anni la legislazione e la prassi di riferimento sono state modificate in piu' occasioni, compatibilmente con le necessarie cautele erariali, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze dei contribuenti e delle imprese in difficolta'. L'agenzia fa riferimento, in particolare, all'eliminazione dell'obbligo di garanzia in sede di accesso alla rateazione e del vincolo ostativo alla concessione della stessa rappresentato dall'avvio delle procedure esecutive, nonche' alla possibilita' di rateizzare anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Sonia Viale." . _:B162124a537ffd4d73c502160cfe0fad7 "20101221" . _:B162124a537ffd4d73c502160cfe0fad7 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE" . _:B162124a537ffd4d73c502160cfe0fad7 . . . "RAZZI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI)" . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05960 presentata da RAZZI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20100202"^^ . "20100202-20101221" . "2014-05-15T00:25:32Z"^^ . . _:B162124a537ffd4d73c502160cfe0fad7 . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05960 presentata da ANTONIO RAZZI martedi' 2 febbraio 2010, seduta n.276 RAZZI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: continuano ad arrivare richieste di pagamento con iscrizione a ruolo ai cittadini italiani da parte del gruppo Equitalia; tali comunicazioni hanno origine da parte di richieste di enti (enti locali, INPGI e altri) che potrebbero averle fatte o con superficialita' o con leggerezza o senza i dovuti necessari approfondimenti e verifiche; il cittadino in questa maniera e' vessato perche' contribuente, (pure non dovendo nessuna somma), che non puo' che ricorrere al giudice spendendo somme superiori al tributo, per spese legali, tempo e mancata produttivita' per se' e per il Paese e comunque molto di piu' di quello che non deve ricevendo un grande danno; alto e' il numero degli «sgravi per indebito» (cittadini che riescono a farsi riconoscere che quei soldi non erano dovuti) che il gruppo Equitalia deve continuamente e ripetutamente riscontrare con numero gia' alto e sempre piu' crescente; ancor piu' alto e' il numero delle persone che non avrebbero dovuto pagare se «agli sgravi indebiti» si aggiungono coloro che pagano per non dovere subire un danno maggiore per spese legali, del commercialista, del tempo, della mancata produttivita', dello stato d'animo, e dell'angoscia; le procedure di cancellazione e di sgravi da parte di Equiltalia (per eccessiva burocratizzazione da parte di questa struttura) prevede lunghe e farraginose trafile procedurali con danni sproporzionati e con spostamenti chilometrici enormi per i cittadini; al gruppo Equitalia in caso «di sgravi per indebito» vengono comunque riconosciuti gli oneri tabellari a carico dell'ente impositore; a tutt'oggi questo rivela secondo l'interrogante una profonda ingiustizia perche' le persone agenti in nome degli enti impositori e di Equitalia non sono chiamati a pagare personalmente per le loro responsabilita' in quanto pagano gli enti mentre il cittadino singolo deve pagare lui stesso anche per il danno ricevuto; Equitalia iscrive ipoteche senza i preavvisi dovuti; Equitalia procede al fermo amministrativo delle vetture senza poi piu' annullarlo seppure in presenza dell'avvenuto pagamento delle somme -: quali iniziative urgenti il Ministero intenda prendere per porre fine a questa situazione che privilegia i diritti delle persone (giovani, pensionati, redditi bassi, diversamente abili, disoccupati), che non possono neppure permettersi le spese di giustizia per opporsi ad atti di ingiustizia grave e di arroganza istituzionale. (4-05960)" . . "4/05960" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05960 presentata da RAZZI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20100202" .