INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05869 presentata da MUZIO ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19961204

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_05869_13 an entity of type: aic

Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere: se risponda al vero che in comune di Rivarone (AL), sponda sinistra del fiume Tanaro e' stata riconosciuta in proprieta' privata per diritto di accessione ai sensi dell'articolo 941 del codice civile una porzione di terreno oggetto della delimitazione d'alveo con decreto prot. 10913/90 del magistrato per il Po di Parma, formatasi in parte in aderenza ad un opera di difesa edificata dallo Stato negli anni sessanta; se esistono manufatti e fenomeni antropici che abbiano influenzato l'evoluzione e la stabilita' dell'alveo e i lasciti alluvionali; se sia vero che per il percorso del fiume Tanaro in argomento esista un lungo tratto, a monte del territorio del comune di Rivarone e sino al territorio del comune di Montecastello, ove sono presenti consistenti opere di difesa per svariati chilometri costruite a piu' riprese a partire dagli anni cinquantacinque-sessanta, sia sulla sponda destra che sulla sponda sinistra e praticamente in modo continuo nelle curve di battuta e nei tratti piu' rettilinei di sponda; se tale tratto di opere di difesa arriva infine a fronteggiare in tegralmente, sulla sponda destra opposta del territorio del comune di Rivarone, la formazione alluvionale estromessa con decreto de magistrato per il Po di Parma n. 10913/90 e riconosciuta alla proprieta' privata ai sensi dell'articolo 941 del codice civile; se sulla stessa sponda sinistra di tale formazione alluvionale esista un tratto di difesa spondale con inizio addirittura da sito retrostante a tale formazione risultando cosi' interposta tra il fronte della proprieta' privata e la formazione alluvionale medesima per alcune centinaia di metri, per proseguire piu' a valle; se sia vero che a partire dagli anni sessanta circa, sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, in corrispondenza del sito ove si trova la formazione alluvionale in argomento appena ai margini di nord-est dell'abitato di Rivarone, si sia innescato un consistente fenomeno di corrosione spondale che ha richiesto la costruzione di opere di difesa necessarie alla salvaguardia del territorio, corrosione che, per la morfologia dell'alveo e la realizzazione delle precedenti opere di difesa piu' a monte, si e' ancora protratta per lunghi successivi anni continuando a colpire via via tratti immediatamente successivi piu' a valle, tanto da richiedere la ulteriore costruzione di nuove opere di difesa in sponda sinistra; se sia vero che tali ultime difese siano state eseguite negli anni 1982-83 con cantiere di lavoro ricavato su parte della detta formazione alluvionale; se risponda al vero che nell'anno 1971 gran parte del terreno alluvionale oggi accatastato in capo alla proprieta' privata non era ancora in formazione, ma lo stesso si e' formato, incrementato e consolidato negli anni successivi, dopo la costruzione sulla sponda destra prospiciente, per un lungo tratto, di opere di difesa; per quale motivo la Commissione tecnica costituita dal Presidente del Magistrato per il Po con il compito di esaminare la questione in seguito alla presentazione di opposizione da parte del comune di Rivarone nella quale veniva chiesta l'applicazione dell'articolo 947 del codice civile abbia fatto propria la tesi circa l'unicita' dell'alluvione con altre formatesi dall'inizio del secolo, se questa negli anni 60 era stata interessata da un fenomeno di erosione; se risulti fondata la tesi pronunciata dalla commissione interna al magistrato per il Po di Parma e la sua insufficiente motivazione; come si possa conciliare il concetto di unicita' della formazione alluvionale che si e' aggregata nel territorio del comune di Rivarone, assunto dalla commissione tecnica, con altre susseguitesi con origini gia' dall'inizio del secolo (e sino all'immediato dopoguerra) quando queste sono avvenute in un territorio fluviale non ancora cosi' carico di opere di difesa e altra tipologia di manufatti costruiti dall'uomo: 1) argine maestro di contenimento della zona di pertinenza fluviale, per la protezione degli abitati della pianura (diverse cascine quali Chiusana, eccetera, abitato del comune di Piovera); 2) difese spondali in curva di battuta e nei tratti rettilinei, per contenere appunto la naturale divagazione ritenuta pericolosa per tale argine maestro nonche' per il ponte sulla strada provinciale n. 78; 3) successive ulteriori erosioni spondali, conseguenti ai primi tratti di difesa, con necessarie costruzioni di ulteriori difese spondali; come si possa ritenere che una difesa retrostante la formazione alluvionale che si e' formata nel territorio del comune di Rivarone, collocata per porre rimedio ad una corrosione sulla sponda sinistra, non determini influenza sulla formazione alluvionale a essa antistante e sul suo incremento e consolidamento? Quale sia dunque il motivo per cui viene costruita una difesa spondale? come mai abbia dichiarato ininfluente sul fenomeno alluvionale la presenza di poche centinaia di metri a valle del terrapieno che conduce al ponte sul Tanaro della strada provinciale numero 78, contrariamente a quanto sostenuto dal comune di Rivarone, se oggi dalle autorita' competenti ne viene prevista l'asportazione e sostituzione con viadotto, perche' di ostacolo al deflusso delle acque di piena; per quale motivo la commissione di cui sopra sia entrata nel merito circa l'attendibilita' dei tecnici (liberi professionisti regolarmente iscritti) incaricati dal comune di Rivarone di redarre studi circa la formazione del terreno alluvionale, mettendone in dubbio i margini di autonomia, anziche' limitarsi alla disamina degli aspetti tecnici. Di quale autonomia poteva allora godere tale commissione chiamata a riesaminare quanto gia' affermato da colleghi e collaboratori? come si possa ritenere obiettivo e corretto giungere ad una tesi conclusiva, cosi' come vi e' giunta la commissione tecnica, quando: 1) da un lato non riconosce in totale l'operato di due tecnici, (un geologo ed un ingegnere, incaricati si' dalla parte ma professionisti che, in quanto iscritti nei rispettivi ordinamenti professionali di categoria, come tali sono tenuti ad osservare una precisa deontologia come dovere di scrupolo, di diligenza e di fedelta' al vero, con grave mancanza in caso contrario, sanzionata non solo dal relativo ordine), che hanno riferito sulla base di precise ricerche e prospezioni eseguite sul posto, documentate oltre che motivate, arrivando poi anche a sindacare sugli effettivi margini di autonomia consentita loro nell'espletamento dell'incarico, con motivazioni peraltro infondate in quanto il rappo rto fiduciario costituisce semplice definizione usuale con cui l'ente locale procede ad indicare un proprio tecnico quando si trova nella necessita' di designarlo all'esterno (fiducia appunto nella deontologia e nella professionalita' del tecnico che si va a designare); 2) dall'altro non considera il riscontro rilevato dall'ingegnere incaricato dell'ufficio operativo del magistrato per il Po di Alessandria, che al riguardo con una sua nota, in relazione all'esistenza di varie opere di difesa, realizzate sia in sponda destra del fiume Tanaro che in sponda sinistra e retrostante la formazione alluvionale alfine di regolarizzarne il suo corso, non esclude il contrasto da queste esercitato sulla naturale tendenza del fiume ad espandersi verso la sponda destra e quindi la loro concorrenza nelle formazione dell'alluvione; 3) infine si limita a motivare considerando ampio l'alveo del fiume Tanaro nel tratto in oggetto (oltre 50 metri!!!!), caratterizzato da pendenze modeste e da bassa velocita' della corrente tanto da non consentire alle difese di esercitare un effetto indotto verso la sponda opposta apprezzabile e quindi concludendo che l'unico effetto della difesa in sponda destra e' quello quello di contrastare l'approfondimento in sponda destra dell'erosione prodottasi nel contesto del piu' generale fenomeno di divagazione tipico della zona, senza pero' citare altri elementi tecnici o risultati da ricerche eseguite sul posto che possano giustificare la non considerazione di quanto dichiarato dai tecnici incaricati dal comune di Rivarone, inoltre dimenticando completamente di spiegare e motivare il mancato interesse circa la difesa in sponda sinistra interposta per parte tra il fondo privato e la formazione alluvionale (si e' al luglio 93), nonostante le molteplici segnalazioni al riguardo inviate dal comune di Rivarone; peccato poi che nell'autunno immediatamente successivo al tragico novembre 1994 si verifichino alluvioni tali da non rendere credibile la definizione di alveo ampio, caratterizzato da pendenze modeste e da basse velocita' della corrente; 4) E' opportuno quindi conoscere quale sia la larghezza ritenuta ordinaria dell'alveo del fiume Tanaro in tale tratto (che poco prima riceve la Bormida e poco dopo si immette nel Po) se a tutt'oggi dalle stesse autorita' competenti pare ne venga prevista la ricalibrazione; con asportazione di una parte della sponda destra? 5) Se corrisponda al vero che si possa valutare alveo abbastanza ampio quello attuale anche in occasione di piene periodiche (che da sempre si sono susseguite, quelle che sono all'origine delle formazioni alluvionali) quando il fiume diventa impetuoso da mettere in serio pericolo le arginature verso la pianura ed il Terrapieno che conduce al ponte sul Tanaro della strada provinciale numero 78 (basta ricordare al proposito l'alluvione del 77 e magari perche' non verificare cosa ne pensano amministratori ed abitanti del comune di Piovera); si chiede di conoscere in quanti e quali altri casi il magistrato per il Po di Parma si sia cosi' pronunciato in favore dell'applicabilita' dell'articolo 941 del codice civile in presenza di vicine opere di difesa anteriore alla formazione alluvionale e di corrosioni che abbiano influenzato il corso del fiume; in quanti altri casi analoghi si sia espresso invece in senso negativo; 7) Se corrisponda al vero che praticamente in nessun caso il magistrato per il Po di Parma si sia cosi' pronunciato in favore dell'applicabilita' dell'articolo 941 del codice civile, quando l'ufficio operativo di Alessandria abbia solamente ipotizzato la concorrenza di vicine opere di difesa anteriori alla formazione alluvionale e di corrosioni sulla pratica stabilita' del corso del fiume; se agli uffici del magistrato per il Po di Parma sia stata inviata da parte del comune di Rivarone documentazione raffigurante l'ubicazione della difesa in sponda sinistra. Perche' i funzionari del magistrato per il Po che hanno seguito la pratica anziche' chiedere l'integrazione dei documenti fotografici inviati loro dal comune di Rivarone in fotocopia si sono divertiti a riprodurre sugli stessi vignette di scherno? quale coerenza dimostra il presidente del magistrato per il Po, dopo quanto afferma in pubblici convegni, "... Qui si tratta di verificare se questa lenta e impercettibile deposizione dell'alluvione a ridosso di proprieta' di privato abbia o meno carattere di naturalita'. Io credo che sopratutto quando si e' cominciato ad applicare tutto cio', e talvolta con una certa disinvoltura, non si sia badato molto alla naturalita'. Credo che il senatore Cutrera abbia voluto indicare che questo concetto di naturalita' va visto attentamente. Non puo' piu' essere visto secondo criteri di carloneria e grossolaneria. Non so fino a che punto ci potremo spingere perche' se vogliamo oggi tutti i nostri corsi d'acqua non hanno piu' presupposti di naturalita'. ... Da noi tutti i corsi d'acqua a monte di 100 chilometri hanno o qualche bacino o qualche opera idraulica di imbrigliamento che in qualche modo anche se impercettibilmente possono influire sulla deformazione di valle. Anche la presenza di un ponte puo' avere significato di influenza. D'ora in avanti quando andremo ad applicare ci dovremo porre questi problemi che fino adesso, credetemi, nessuno si e' mai posto, ma soltanto prendendo punti estremamente localizzati, a ridosso del punto in cui si va a fare la rivendicazione per la cessione...", (regione Piemonte - Una speranza per i fiumi - atti del convegno - Valenza, venerdi' 28 ottobre 1994), per poi approvare pareri come quello relativo alla delimitazione d'alveo n. 10913; se risponda al vero che nella prima fase di istruttoria della pratica di delimitazione d'alveo presso l'ufficio operativo del magistrato per il Po di Alessandria una parte del terreno alluvionale oggi assegnato alla proprieta' privata, proprio quella formatasi in aderenza alla difesa in blocchi di cemento posata negli anni '60 (oggi interrata) non risultava da estromettere e rimanere cosi' in proprieta' al demanio dello Stato. E solo con il successivo intervento degli uffici del magistrato per il Po di Parma quanto sopra non si realizzo'; se in casi analoghi a quello descritto, in zone limitrofe del bacino del Po, considerata la presenza di opere di difesa, il magistrato per il Po di Parma si e' pronunciato in modo diverso; se risponda al vero che per aversi applicabilita' dell'articolo 941 del codice civile e conseguente accolonnamento in capo alla proprieta' privata, la mano dell'uomo non deve essere intervenuta in nessuna delle tre fasi: formazione, incremento, consolidamento; se i blocchi in calcestruzzo (detti prismi) posati lungo le rive dei fiumi equivalgono ad una sponda naturale (sarebbe interessante capire come possono essere erosi e cosi' incrementare il terreno in formazione) quando si deve intendere un fiume "regolato" e quando verra' applicato l'articolo 947 del codice civile. Perche' il ministero delle finanze direzione compartimentale del territorio per le regioni del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria sezione staccata di Alessandria per l'istruttoria di pratiche di accolonnamento catastale chiede al magistrato per il Po di Parma di precisare "altresi' l'esistenza o meno, a monte dell'alluvione, di eventuali opere di difesa costruite in data anteriore all'estromissione". Come da comunicazione prot. n. 95002405/1/Em rep. Demanio del 13 maggio 1995, accolonnamento catastale in comune di Guazzora (AL); se il direttore generale della difesa del Suolo estensore e firmatario della comunicazione C.N.D.S. n. 120 del marzo 1994 dimostra tanto zelo e attenzione anche per altre pratiche analoghe, riguardanti accessioni in zone limitrofe dei fiumi Po e Tanaro. (4-05869)
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