_:Bd5b15449879c35ba185ff115443a3808 "Si fa preliminarmente presente che il presidente dell'Associazione sportiva Frosinone SpA in data 14 novembre 1990 aveva presentato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, alla giunta esecutiva del CONI, ricorso avverso la decisione assunta il 26 luglio 1990 dal consiglio federale della FIGC di revoca dell'affiliazione e di non ammissione al campionato di serie C/2. Tenuto conto che la societa', ancor prima di tale ricorso, aveva adito, in data 3 novembre 1990, il TAR del Lazio, con cio' rinunciando implicitamente al ricorso in sede amministrativa, la giunta esecutiva del CONI dichiarava inammissibile il ricorso amministrativo stesso per la prevalenza su di esso del suddetto ricorso giurisdizionale. Cio' premesso, si riportano, di seguito, gli elementi forniti dalla Federazione italiana giuoco calcio in merito alle specifiche censure formulate dal presidente della AS Frosinone nel citato ricorso e sostanzialmente riprese nella denuncia, presentata in data 4 settembre 1992 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nei confronti del presidente della FIGC cui si riferisce l'interrogazione in oggetto. A - La societa' deduce la nullita' della delibera di revoca della affiliazione per incompetenza dell'organo deliberante e invoca al fine il disposto dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne della Federazione che attribuisce al presidente federale la competenza in materia. La delibera del consiglio federale trova, per contro, ragione legittimante, in punto competenza, nel Comunicato ufficiale n. 41/A del 6 aprile 1990, con il quale e' stata resa pubblica, a fini di conoscenza in ambito federale, la deliberazione della Federazione in ordine all'ammissione delle societa' al campionato di serie C/2, divisione 1990/91. Tale deliberazione detta una serie di norme di natura speciale, come tali derogatorie e prevalenti sulle disposizioni contenute nelle Norme organizzative interne. In virtu' di dette disposizioni risulta di tutta evidenza la competenza del consiglio federale ad assumere la deliberazione impugnata, spettando a tale consiglio (in deroga al dettato dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne) il potere di decidere sui ricorsi preposti dalle societa' e, quindi, di assumere ogni determinazione relativa, ivi compresa la revoca della affiliazione a carico della societa' in questione, la quale - del resto - presento' tempestivo ricorso al consiglio stesso. B - La societa' deduce eccesso di potere nella delibera di revoca della affiliazione, in difetto di avvenuta messa in liquidazione della societa'. In particolare, la societa' deduce che le ipotesi di revoca della affiliazione sono analiticamente indicate nell'articolo 16 delle Norme organizzative interne e che, comunque, la Federazione, avendo azionato la procedura di liquidazione di cui all'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non poteva che attenderne l'esito tenuto anche conto che il tribunale di Frosinone non aveva ravvisato le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari. In ordine a tali censure, va innanzitutto ribadito quanto prima osservato circa il contenuto e la natura del Comunicato ufficiale n. 41/1990. Cio', per sgomberare il campo da ogni lamentela connessa al mancato rispetto del citato articolo 16. Infatti, nel dettare la specifica normativa, la FIGC ha introdotto nuove ipotesi di revoca della affiliazione. Quanto, poi, alla illegittimita' del provvedimento impugnato in pendenza della procedura di cui all'articolo 13 della legge n. 91/81, non puo' che ribadirsi la natura del tutto peculiare e speciale della normativa di cui al Comunicato ufficiale n. 41/90, destinata ad intervenire proprio al momento della ammissione ai campionati di competenza, al fine di consentirne la partecipazione alle societa' patrimonialmente e finanziariamente capaci. Del resto, la previsione normativa contenuta nella legge 91/81 non incide certamente sulle potesta' spettanti alla Federazione, quale organo del CONI, nella organizzazione e disciplina del calcio, anche sotto l'aspetto amministrativo; risolvendosi, per contro, nell'attribuzione di una ulteriore facolta' (spettante, in ambito civilistico e ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, ai soli soci). Inoltre, non appare corrispondente al dettato normativo l'affermazione degli interroganti per cui la decisione di revoca dell'affiliazione viene assunta in violazione dell'articolo 13, legge 91/1981, che subordinerebbe detta revoca alla \"avvenuta messa in liquidazione della societa' calcistica da parte del competente tribunale\", poiche' nel citato articolo non viene fatto il minimo riferimento a \"revoca di affiliazione\", bensi' si parla esclusivamente di messa in liquidazione della societa' per \"gravi irregolarita' di gestione\". C - La societa' deduce - nella sostanza - la erroneita' del provvedimento di revoca della affiliazione per insussistenza dei motivi giustificati, tenuto anche conto che essa societa', nel ricorso presentato al consiglio federale, aveva dato prova di attuare il risanamento richiesto depositando la necessaria somma di lire 318 milioni in contanti. Ebbene, in applicazione di tale Comunicato ufficiale, il presidente federale rappresento', con telegramma del 19 luglio 1990, alla AS Frosinone SpA la carenza dei requisiti per l'ammissione al campionato di serie C/2, divisione 1990/91, dipendente dalle irregolarita' gia' contestate nel ricorso ex articolo 13, legge 91/81, e nella carenza del parametro necessario, ricavabile (non dal bilancio, come ritenuto dalla societa') dalla situazione ricavi/indebitamento riferita al 31.3.1990. Per cui, se la Federazione ha preso in considerazione anche la bozza di bilancio al 30.6.1990, cio' ha fatto proprio nel perseguimento di quell'intento recuperatorio tanto invocato nel ricorso. Quanto, poi, al contenuto di tale ricorso, ne appare di tutta chiarezza la inconsistenza e ininfluenza solo valutando che il risanamento (tale dalla societa' ritenuto) era fondato esclusivamente nella sostanza sui crediti (allorche' fossero divenuti certi ed esigibili) nascenti da cessioni di contratti con calciatori. Un piano, quindi, assolutamente privo di contenuti normativi e sostanziali, e, pertanto, praticamente inesistente. D - Quanto, infine, all'affermazione contenuta nel ricorso per la quale lo stesso presidente della FIGC ha rinunciato a seguirne il procedimento, e' necessario puntualizzare che, dopo il provvedimento di revoca della affiliazione, la FIGC ha, in piena correttezza, sottoposto al tribunale la valutazione della propria sopravvenuta carenza di legittimazione attiva (la legge 91/81 attribuisce, infatti, i poteri di controllo e di iniziativa ex articolo 13 con esclusivo riferimento alle societa' calcistiche del settore professionistico, quale non era piu' - proprio per l'intervenuto provvedimento di revoca della affiliazione - la AS Frosinone SpA). Non e', quindi, esatta l'affermazione contenuta nel ricorso. Anzi, giova precisare che il procedimento e' proseguito su richiesta del pubblico ministero, si' da consentire il deposito della perizia disposta dal tribunale. Perizia che ha pienamente confermato e sacralizzato i rilievi della FIGC, dando contezza delle gravi irregolarita' di gestione e della situazione di decozione della societa'. Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver." . _:Bd5b15449879c35ba185ff115443a3808 "19930211" . _:Bd5b15449879c35ba185ff115443a3808 "MINISTRO MINISTERO CON L'INCARICO PER IL TURISMO" . _:Bd5b15449879c35ba185ff115443a3808 . . . . "TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR)" . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 4 settembre 1992 e' stata presentata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, una denunzia penale nei confronti del presidente della Federazione italiana gioco calcio, da parte del signor Alfredo Scaccia, gia' presidente della AS Frosinone Spa; in tale denunzia viene ipotizzata la sussistenza del reato di abuso in atti di ufficio, in ordine alla decisione assunta dal Presidente della FIGC e dall'intero consiglio federale della Federazione italiana gioco calcio nel mese di luglio 1990, di revocare la affiliazione della AS Frosinone Spa dalla Federazione italiana gioco calcio; tale decisione, a parere del denunziante, viene assunta in violazione dell'articolo 13 della legge 23 marzo 1981 n. 91, il quale subordina la revoca della affiliazione alla \"avvenuta messa in liquidazione della societa' calcistica da parte del componente tribunale\"; nella specie, il tribunale di Frosinone non aveva ritenuto di dover procedere alla richiesta messa in liquidazione della societa' calcistica frusinate, essendosi limitato a disporre, con ordinanza del 21 giugno 1990, \"la ispezione della amministrazione della societa', al fine della acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e della effettuazione di necessari riscontri tra quanto denunciato dalla FIGC e la effettiva situazione societaria, anche alla luce del bilancio definitivo (successivo alla ispezione federale) e delle misure di risanamento poste in essere dagli amministratori\"; in particolare, il tribunale di Frosinone riteneva che \"le irregolarita' denunciate dalla FIGC, considerate nel loro complesso, pur non giustificando, allo stato degli atti, l'adozione di provvedimenti cautelari (e tanto meno la soluzione estrema della messa in liquidazione della societa' ex articolo 13 legge n. 91/81, rimedio previsto per situazioni definitivamente compromesse ed irreversibili) induce il tribunale, nell'esercizio della funzione ispettiva (...), ad acquisire ulteriori elementi di valutazione ed indicazioni tecniche (...), atteso che i sospetti di grave irregolarita' che giustificano il ricorso all'ispezione sono di grado inferiore rispetto a quelli che giustificano l'intervento cautelare tipico\"; per quanto innanzi esposto, in una formale denunzia presentata alla autorita' giudiziaria penale, viene ipotizzata la perpetrazione di un grave abuso, commesso in violazione di norme di legge e regolamentari, ed in aperta elusione di un provvedimento adottato da un tribunale della Repubblica; tale abuso ha avuto effetti devastanti sulla societa' calcistica AS Frosinone, che e' stata costretta, tra l'altro, a privarsi gratuitamente, per effetto diretto del provvedimento di revoca della affiliazione, di un patrimonio di venticinque giocatori professionisti, e di qualche decina di giocatori dilettanti, per un valore di svariati miliardi di lire; la contestata decisione assunta dal presidente della FIGC e dal Consiglio federale della Federazione italiana gioco calcio, ha avuto altresi' una ricaduta estremamente grave sul patrimonio morale e materiale dell'allora dirigenza della AS Frosinone Spa, nonche' sulla immagine sportiva e complessiva della citta' di Frosinone, capoluogo di provincia; nella denunzia si ipotizza, altresi', un interesse anche politico ed elettorale immediato del presidente della FIGC, in quanto la decisione di procedere alla revoca della affiliazione della AS Frosinone Spa, consenti' alle squadre di calcio del Bisceglie e del Molfetta, ricomprese nel collegio elettorale del presidente della FIGC, di essere recuperate nella serie C 2; il fatto che esistano dei criteri prefissati per il \"recupero\" di societa' calcistiche in serie e campionato superiori, non elimina, e semmai rafforza, il fondato dubbio di operazioni poco chiare poste in essere nei confronti della AS Frosinone Spa, tenuto conto dello svolgimento concreto e verificabile dei fatti come innanzi narrati -: se non si ritenga di dover promuovere una accurata inchiesta ed ispezione sulla gestione della Federazione italiana gioco calcio, a partire dal caso oggetto della presente interrogazione. (4-05838)" . . . _:Bd5b15449879c35ba185ff115443a3808 . "BONINO EMMA (FEDER. EUROPEO PR)" . "RAPAGNA' PIO (FEDER. EUROPEO PR)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19921006-19930301" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05838 presentata da CICCIOMESSERE ROBERTO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19921006" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05838 presentata da CICCIOMESSERE ROBERTO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19921006"^^ . . "PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR)" . "4/05838" . "2014-05-14T19:48:41Z"^^ . "1"^^ . . . "CICCIOMESSERE ROBERTO (FEDER. EUROPEO PR)" . "VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR)" . .