INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05733 presentata da COLAIANNI NICOLA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921002
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_05733_11 an entity of type: aic
Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con sentenza-ordinanza 15 febbraio 1991 (procedimento penale n. 437/A/86 R.G. P.M., n. 67/A/86 R.G. G.I., n. 669/91 R.G. Tribunale) il giudice istruttore presso il Tribunale di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di tali Loseto Domenico, Abbrescia Domenico, Albore' Giuseppina, Altini Pasquale, Amoruso Pasquale, Buttiglione Federico, Bux Rosa, Campanelli Francesco, Cariulo Agostino, Cavone Antonio, De Bari Nicola, Di Lorenzo Guglielmo, Di Matteo Maria A., Di Nicola Lorenzo, Favia Romano, Foglianese Onofrio, Lopez Caterina, Lopez Luigi, Manganelli Gaetana, Manganelli Leonardo, Manigrasso Davide, Milella Patrizia, Mincuzzi Italia, Prisco Enrico, Quaranta Michele, Sgobba Antonio e Zampetta Olimpia in relazione al reato di cui agli articoli 81 capoverso 61 n. 9, 110, 112, 640 capoverso n. 1 del codice penale (perche', in concorso tra loro, in numero superiore a cinque, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti l'esercizio occasionale di una pubblica funzione, quale quella della realizzazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, con l'artificio di presentare come conforme alla legge l'attivita' delle cooperative Veruska, Betty, Lysa, Helios, Barensis, Nebraska, Opus Hominis, Samantha, Mauritius, Bermuda, Venezuela, Portorico, Ceylon, Brasile, Guatemala ed altre in via di identificazione, e con il raggiro di iscrivere come soci persone prive di interesse e iscritte contemporaneamente in molte cooperative (ed alcuni in tutte), tratto in inganno gli Organi della pubblica amministrazione dai quali ottenevano suoli pubblici in assegnazione in proprieta' o in superficie, esenzioni ed agevolazioni fiscale, mutui agevolati e interessi ridotti ovvero a parziale carico dello Stato o altra pubblica amministrazione, conseguendo cosi' enormi lucri con danno per le pubbliche amministrazioni interessate. In Bari dal 1976 in poi ed attualmente - accertato nel gennaio 1986) perche' estinto per effetto dell'amnistia; con la stessa sentenza-ordinanza il giudice istruttore disponeva il rinvio a giudizio di tutti i predetti imputati perche' rispondessero del reato di cui all'articolo 416 del codice penale, (ed in particolare degli imputati Loseto, Abbrescia, Altini, Campanelli, Di Nicola perche' rispondessero del reato di cui all'articolo 418 del codice penale per aver promosso, costituito, organizzato e diretto un'associazione per delinquere tesa, mediante la costituzione e gestione di fittizie cooperative edilizie, a commettere reati quali la truffa (per la quale veniva dichiarata l'amnistia), e di tutti gli altri perche' rispondessero del reato di cui all'articolo 416 del codice penale per aver partecipato alla associazione a delinquere assumendo ruoli determinanti (fondatori, amministratori e sindaci) e quindi nella qualita' di membri; in particolare, nella predetta sentenza-ordinanza si legge che "il processo ha avuto inizio nell'ambito di un'ampia inchiesta giudiziaria promossa sull'attivita' delle societa' cooperative costituite in terra di Bari secondo gli schemi allestiti dalla normativa di favore teste' citata come strumento di promozione di attivita' imprenditoriale di carattere privato. In altre parole gli imprenditori, invece di acquistare i suoli edificatori al libero mercato ed investire capitali propri per la costruzione di edifici destinati ad uso abitativo, preferivano operare costituendo sodalizi fittizi fra persone per lo piu' prive dei requisiti di legge, che spesso figuravano soci contemporaneamente di piu' cooperative. I vantaggi di tale modo di procedere sono piu' che evidenti: le false cooperative potevano fruire dell'assegnazione di suoli edificatori all'uopo espropriati secondo i piani regolatori dei vari comuni; ottenevano finanziamenti a tassi agevolati grazie a contributi statali a fondo perduto; potevano fruire di una normativa fiscale di particolare favore, evadendo cosi' il fisco per ammontare rilevante"; si legge ancora nella sentenza-ordinanza che "l'idea di dar corpo al sistema delle cooperative per cui e' causa prima, ed al consorzio CON.ME.CO. (consorzio fra cooperative) poi, sorse all'incirca nel 1976 in ambienti molto vicini alla famiglia Matarrese, ed in particolare nella segreteria politica dell'onorevole Antonio Matarrese. Infatti, come ha riferito nel corso nel suo interrogatorio Buttiglione Federico, cognato del predetto parlamentare, "in occasione della candidatura alle elezioni politiche di mio cognato onorevole Antonio Matarrese... per galvanizzare l'attenzione intorno alle persone dell'onorevole si ritenne opportuno creare una decina di cooperative come prospettiva per affrontare i problemi della casa". Dichiarazioni pressoche' analoghe hanno reso Campanelli Francesco, collaboratore nella medesima segreteria politica; Di Bari Nicola, dipendente della SpA SAMA dei fratelli Matarrese; Di Nicola Lorenzo, amministratore di numerose societa' facenti capo al gruppo Matarrese (Beton SpA, IMCOFIN, ed altre); Foglianese Onofrio e Sgobbia Antonio (cognati del Matarrese) e Prisco Enrico (della segreteria politica del Matarrese); ed ancora, sempre dalla sentenza-ordinanza, si apprende che il reato di associazione a delinquere "venne connotandosi sempre piu' chiaramente e l'associazione acquisi' una precisa struttura stabile nell'ambito della quale v'era puntuale identificazione di ruoli e distribuzione di compiti. V'era in particolare chi si occupava della struttura amministrativa, assumendo sistematicamente il ruolo di presidente, sindaco, consigliere di amministrazione; chi creava l'acquisizione dei clienti; che, infine, curava l'aspetto piu' strettamente tecnico-finanziario: e' la funzione della CON.ME.CO. e specialmente della FIN.CO" (la FIN.CO e' una societa' il cui legale rappressntante era all'epoca dei fatti l'onorevole Antonio Matarrese); la Corte di Appello di Bari - sull'appello degli imputati avverso la sentenza-ordinanza del giudice istruttore 15 febbraio 1991 nella parte in cui dichiarava la estinzione del reato di truffa - ribadiva che "contrariamente a quanto ritengono gli appellanti, non sembra che possa dubitarsi della sussistenza del reato contestato quando si costituiscano sodalizi "fittizi" e "strumentali" (con soci quasi sempre privi dei requisiti di legge o contemporaneamente iscritti a piu' cooperative) al fine di usufruire di assegnazione di aree edificabili e di altre agevolazioni. E', infatti, evidente che, senza la "messinscena" di cui innanzi, le assegnazioni ed i correlativi benefi'ci non sarebbero stati ottenuti, sicche' cio' che assume rilevanza, ai fini in questione, e' la "irregolarita'" iniziale della costituzione di cooperative che "apparivano" costituite da soggetti aventi i requisiti di legge nell'ambito della normativa dettata per l'edilizia residenziale pubblica, con la conseguenza che, senza di tale "apparenza", non sarebbero state ottenute ne' le assegazioni di aree ne' altri benefi'ci, quali i mutui agevolati e le agevolazioni fiscali. In punto di fatto non sembra che possa dubitarsi in alcun modo della realizzazione della condotta incriminata". In tal modo la Corte d'appello di Bari ha ribadito la sussistenza degli elementi dei reati di truffa con indebito conseguimento di mutui agevolati e agevolazioni fiscali, oltre che di assegnazione di aree. Il Tribunale di Bari, con sentenza 2 giugno 1992, ha ritenuto la sussistenza dell'associazione a delinquere volta alla realizzazione delle citate truffe, in qualita' di promotori in capo agli imputati Loseto, Abbrescia ed Altini, ed in qualita' di membri in capo agli imputati Campanelli, Di Nicola, Buttiglione, Foglianese, Prisco, Quaranta e Sgobba. In particolare, si legge nella sentenza, gli ultimi cinque "che gravitano nella zona di influenza dei Matarrese (...), non potevano non conoscere la fittizieta' delle cooperative che si accingevano a formare e quindi potevano considerarsi participes fraudis del programma organizzato e promosso dai tre imputati condannati", cui avevano partecipato "per galvanizzare l'attenzione attorno alla figura del parlamentare" (come confessato da Buttiglione); la narrazione delle vicende processuali evidenzia come l'Autorita' giudiziaria ordinaria abbia accertato in sede penale la sussistenza di un'associazione a delinquere che pose in essere una rete di cooperative fittizie per il tramite delel quali si trassero in inganno gli organi della pubblica amministrazione, dai quali ottennero suoli pubblici in assegnazione in proprieta' o in superficie, esenzioni ed agevolazioni fiscali, mutui agevolati e interessi ridotti a parziale carico dello Stato o altra pubblica amministrazione, conseguendo cosi' enormi lucri con anno per le pubbliche amministrazioni interessate; le suesposte vicende evidenziano inoltre il grave danno che e' conseguito per l'Amministrazione dello Stato, ed in particolar modo per l'Amministrazione delle finanze, dalle agevolazioni fiscali praticate in favore di attivita' imprenditoriali operanti sotto le fittizie spoglie di cooperative, e per il Ministero del lavoro e della providenza sociale, al cui controllo e' sottoposto il fenomeno della cooperazione, anche nel settore edilizio; se non ritenga il ministro delle finanze di promuovere nelle sedi competeti, comprese quelle giudiziarie, le azioni oppotune di risarcimento dei danni nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti responsabili dell'atto giudiziario (ancorche', sia stata dichiarata l'estinzione, ai soli effetti penali, dei reati di truffa per amnistia e di associazione a delinquere per prescrizione) e - solidalmente - nei confronti dei soggetti nel cui interesse la predetta attivita' illecita e' stata svolta; se al ministro del lavoro risulti che le suindicate cooperative edilizie siano state iscritte nell'apposito albo prefettizio e se, a seguito del promovimento dell'azione penale, siano stati svolti gli opportuni accertamenti e adottati i conseguenti provvedimenti di espulsione. (4-05733)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05733 presentata da COLAIANNI NICOLA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921002
xsd:integer
0
19921002-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05733 presentata da COLAIANNI NICOLA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921002
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
SENESE SALVATORE (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA)
PERINEI FABIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA)
xsd:dateTime
2014-05-14T19:48:25Z
4/05733
COLAIANNI NICOLA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA)