INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05540 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20091222

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05540 presentata da PAOLO GRIMOLDI martedi' 22 dicembre 2009, seduta n.261 GRIMOLDI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: il profilo professionale del massofisioterapista e' stato disciplinato dal decreto ministeriale 7 settembre 1976, il quale ha stabilito che «Il massofisioterapista e' in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego in enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione»; l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, ha stabilito che la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista e' esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente; nel territorio nazionale diverse scuole, al termine di un ciclo di studi biennale, hanno rilasciato un diploma di «massofisioterapista» ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 19 maggio 1971, norma che ha istituito l'allora «professione sanitaria ausiliaria» di massaggiatore e massofisioterapista; a norma della legge-quadro sulla formazione professionale, legge n. 845 del 1978, rientra nella competenza regionale l'attuazione delle iniziative formative dirette alla acquisizione di «specifiche competenze professionali» per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; l'articolo 1, primo comma, della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, («Disposizioni in materia di professioni sanitarie») ha stabilito che la denominazione di «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, nonche' in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» (la qualifica di professione sanitaria ausiliaria era stata espressamente riconosciuta ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla precedente legge n. 1098 del 1940); soltanto nel 2006, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 43 del 1 o febbraio 2006, e del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, e' stata posta (articolo 1 della legge n. 43 del 2006 ed articolo 4-quater del decreto-legge n. 250 del 2005) la necessita' del titolo abilitante rilasciato dallo Stato (ossia il diploma universitario) per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione; la norma di chiusura della medesima legge n. 43 del 2006, l'articolo 7, e' chiara nell'affermare: «Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione gia' riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge» - e quindi anche ai massofisioterapisti - «continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge»; l'articolo 4 della precitata legge n. 42 del 1999, ha stabilito l'equipollenza, ai fini (tra l'altro) dell'esercizio professionale, tra i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che avevano permesso (l'iscrizione ai relativi albi professionali) l'attivita' professionale, sia autonomamente svolta che in regime di lavoro dipendente, ed i diplomi universitari istituiti con il decreto legislativo n. 502 del 1992 (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007 - la quale sancisce definitivamente l'equipollenza del titolo di massofisioterapista a quello del fisioterapista, purche' la formazione sia stata triennale); il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con sentenza n. 340/2001, ha riconosciuto, anche in considerazione del diverso livello formativo, che la nuova figura del fisioterapista non ha assorbito la preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto alcune attivita' del fisioterapista rientrano in quelle proprie del massofisioterapista; con la sentenza n. 1919 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale Lombardia, in data 19 aprile 2007, ha, tra l'altro, incontestabilmente riconosciuto che: a) i titolari degli abilitanti diplomi professionali di massofisioterapista, conseguiti al termine del ciclo di studi istituito ai sensi della precedente normativa e fino al biennio scolastico 2004/2006 incluso, sono legittimati a svolgere la loro attivita' professionale sia in forma autonoma che subordinata; b) essendo la categoria in una fase transitoria ad esaurimento, la disciplina normativa applicabile e' quella di cui alle rispettive fonti di riconoscimento (legge n. 403 del 1971 - professione sanitaria); c) l'espressione in via di esaurimento, utilizzata dal legislatore, evidenzia una fase di transizione non ancora esaurita, ove possono senz'altro trovare ancora spazio i corsi disciplinati dalla precedente normativa, riconducibili alle professioni sanitarie; il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/2007, ha riconosciuto come la professione del massiofisioterapista, non essendo stata coinvolta nel processo di riordinamento del relativo corso di formazione (ne' essendo stata soppressa), sia rimasta soggetta alle regole del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione; le regioni si trovano attualmente in una situazione di stallo, non riuscendo ad esprimere una soluzione univoca al problema del riconoscimento della validita' dei titoli rilasciati a coloro che hanno conseguito il diploma dal 1999 fino all'ultimo biennio corsuale 2004/2006; la Regione Lombardia, in particolare, ha disciplinato, con decreto della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro R.L. n. 8486 del 30 luglio 2008, il profilo professionale di «massaggiatore e operatore della salute», determinandone il percorso formativo con il successivo decreto della medesima direzione n. 11533 del 17 ottobre 2008; il Tribunale amministrativo regionale Lombardia, con pronuncia n. 4642/2009, previa sospensione, ha annullato i suddetti provvedimenti regionali della regione Lombardia; tale situazione rischia di creare ulteriore incertezza tra gli operatori del settore e gli stessi utenti dei servizi resi dai massiofisioterapisti -: quali iniziative il Ministro interrogato abbia adottato o intenda adottare al fine di fornire definitiva soluzione al problema dell'applicazione del principio dell'equivalenza dei titoli (che oggi si rende improrogabile dopo le ultime pronunce del Consiglio di Stato, di cui in premessa), come previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, per tutti i massofisioterapisti, in possesso del relativo titolo professionale abilitante ai sensi della legge n. 403 del 1971, rilasciato fino all'ultima edizione corsuale 2004/2006, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base normativamente previsti.(4-05540)
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