_:Becb419b877ed4837671ece4ac5a2fe07 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedì 22 gennaio 2004 nell'allegato B della seduta n. 411 all'Interrogazione 4-05514 presentata da PECORARO SCANIO Risposta. - La TIM S.r.l., industria monouso, esercita l'attività di lavorazione e trasformazione di polistirene per la realizzazione di articoli destinati ad uso alimentare (piatti, bicchieri, ecc.) ed è propriètaria degli opifici denominati TIM1 e TIM2. In data 2 dicembre 2002 la TIM ha rivolto istanza a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 affinché il medesimo provvedesse alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata dalla società relativamente ad un nuovo opificio (TIM3), in aggiunta ai due già in esercizio. A motivazione dell'istanza era richiamata l'inerzia della regione Campania, che ritenendo di non avere a disposizione le informazioni indispensabili per esprimere il proprio parere tecnico, aveva più volte richiesto la documentazione integrativa alla ditta in oggetto. Questo Ministero, dopo aver verificato che la regione Campania aveva avviato un procedimento in merito alla richiesta di autorizzazione presentata dalla TIM e che l'ultimo documento agli atti dell'istruttoria era una richiesta di documentazione, avanzata dalla Commissione tecnica provinciale in data 19 novembre 2002, ha rilevato che non sussistevano le condizioni per lo svolgimento del potere sostitutivo dello stesso. In data 17 dicembre 2002 la Commissione tecnica provinciale della regione Campania, richiedeva al Ministero di convocare un tavolo tecnico ai fini della valutazione dell'intera questione. Nel corso della riunione svoltasi presso lo scrivente Ministero, il 29 gennaio 2003 cui hanno partecipato il Ministero della salute, il Ministero delle attività produttive, la regione Campania, la provincia, il Comune di Benevento e la società TIM, si è concordato circa la non sussistenza delle condizioni per lo svolgimento del potere sostitutivo di questo Ministero previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. In tale sede è stata rilevata l'incompletezza della documentazione presentata dalla TIM, che è stata pertanto, invitata ad inviare alla commissione tecnica provinciale le integrazioni richieste affinché la medesima potesse esprimere il proprio parere di competenza. La regione Campania ed il comune si sono impegnati a fornire ai ministeri intervenuti, il rapporto elaborato dal CRIA in merito al monitoraggio delle emissioni prodotte dallo stabilimento TIM. Tale rapporto, malgrado ripetuti solleciti, non è ancora stato ufficialmente trasmesso al Ministero, che ha provveduto, quindi ad acquisirlo dalla società stessa. In seguito a quanto concordato nel corso della predetta riunione la società TIM s.r.l. ha inviato alla commissione tecnica provinciale della regione Campania le integrazioni che la stessa aveva richiesto al fine di avere tutti gli elementi indispensabili per esprimere il proprio parere tecnico in ordine alla richiesta di autorizzazione alle emissioni. Dopo aver riscontrato alcune discordanze tra l'ultima documentazione presentata dalla TIM e quella depositata in precedenza dalla medesima ditta, la commissione tecnica, il 26 marzo 2002, ha inoltrato alla società un ulteriore richiesta di integrazioni, stabilendo come termine ultimo per il deposito il 1 o aprile 2002. Nel rapporto tecnico elaborato dal CRIA (Centro regionale inquinamento atmosferico) in merito al monitoraggio delle emissioni prodotte dallo stabilimento TIM e trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota 636 del 21 marzo 2003 della prefettura di Benevento, il citato centro ha concluso che, nonostante le emissioni derivanti dai singoli camini siano sostanzialmente al di sotto dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, era sconsigliabile che la TIM avesse adottato alcuni accorgimenti tecnici, quali l'innalzamento dei camini, il convogliamento dei flussi e l'installazione di sistemi di abbattimento dei vapori, allo scopo di minimizzare l'impatto sull'ambiente. In data 5 marzo 2003, si è tenuta presso il comune di Benevento una riunione in seguito alla quale la prefettura di Benevento ha fatto rilevare la necessità, nell'interesse della salvaguardia della salute pubblica, di valutare il complessivo impatto ambientale dell'azienda che, considerando i camini di scarico dei fumi nel loro insieme, produce emissioni eccessive, pertanto ha chiesto al sindaco di sospendere o revocare qualsiasi parere favorevole all'autorizzazione di ulteriori emissioni, finché la ditta TIM non avesse dimostrato di aver adottato gli opportuni accorgimenti tecnici necessari a ridurre l'emissione complessiva di tutti i camini autorizzati ed in corso di autorizzazione. Con l'ordinanza n. 37 del 27 marzo 2003, il sindaco del comune di Benevento, ha quindi, revocato i pareri favorevoli precedentemente espressi per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Dopo aver preso atto della sopraccitata ordinanza, la Commissione tecnica provinciale della regione Campania ha comunicato, con nota del 9 aprile 2003, di non poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In data 10 aprile 2003, la TIM ha inoltrato al Ministero dell'ambiente una seconda istanza ex articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, affinché il medesimo provvedesse alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in sostituzione della regione Campania, richiamando a motivazione dell'istanza, la sostanziale inerzia della regione stessa. Anche in questo caso il Ministero dell'ambiente ha riproposto che non è ammissibile l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello stesso poiché la regione Campania, anche se con un atto intervenuto successivamente al termine previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica predetto, per il rilascio del parere di competenza, si era espressa in termini negativi in merito all'istanza di autorizzazione della TIM. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli." . _:Becb419b877ed4837671ece4ac5a2fe07 "20040122" . _:Becb419b877ed4837671ece4ac5a2fe07 "MINISTRO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO" . _:Becb419b877ed4837671ece4ac5a2fe07 . "LION MARCO (MISTO-VERDI-L'ULIVO)" . _:Becb419b877ed4837671ece4ac5a2fe07 . "20040122" . "2015-04-28T23:38:00Z"^^ . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05514 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO-VERDI-L'ULIVO) in data 24/02/2003"^^ . . . "4/05514" . . "PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO-VERDI-L'ULIVO)" . . . "Camera dei Deputati" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05514 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO-VERDI-L'ULIVO) in data 24/02/2003" . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05514 presentata da ALFONSO PECORARO SCANIO lunedì 24 febbraio 2003 nella seduta n. 270 PECORARO SCANIO e LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la TIM S.r.l., industria monouso, eserciterebbe l'attività di lavorazione e trasformazione dei polimeri della plastica per la realizzazione di bicchieri, piatti eccetera, per uso alimentare; è ubicata nella zona industriale di C/da Pezzapiana; tale zona, identificata come «d» dal piano di lottizzazione approvato in data 22 aprile 1980 con delibera n. 495; tale zona, prima dell'insediamento della TIM S.r.l., ospitava solamente aziende a vocazione artigianale e commerciale non inquinanti, alcune dedite alla distribuzione di prodotti primari, quali latte e prodotti alimentari, nonché aziende per la fornitura di servizi quale la GESESA S.p.a. che si occuperebbe del trattamento e della distribuzione di acqua potabile; tale società, per la particolare lavorazione, sarebbe invece ritenuta insalubre di prima categoria dal decreto ministeriale del 5 settembre 1994, recante l'elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie; i cittadini di C/da Pezzapiana già da 1999 avevano denunciato all'ASL, al comune e ai carabinieri l'inosservanza, da parte della TIM S.r.l., delle norme sulla salute ambientale; successivamente la GESESA S.p.a. denunciava la presenza in atmosfera di «stirene»; alcuni dei cittadini di C/da Pezzapiana, a questo punto, allarmati per l'atto denunciato e reso pubblico dalla GESESA S.p.a., si sarebbero sottoposti ad analisi delle urine per verificare la presenza di tale sostanza. I risultati hanno confermato la presenza di acido mandelico e acido fenilgliossilico; lo stirene è un composto organico volatile appartenente alla famiglia chimica degli Areni, ritenuto come «possibile» agente cangerogeno dallo I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer), e comunque tossico per inalazione e per contatto; di contro i titolari della società avrebbero invece sempre diffuso informazioni distorte circa la pericolosità della sostanza invitando i cittadini a «tranquillizzarsi» -: quali siano i motivi che hanno spinto il ministero ad insediare un tavolo presso la propria sede in data, 29 gennaio 2003, con i rappresentanti del comune di Benevento, della regione Campania e della provincia di Benevento; se tale tavolo abbia riguardato solamente il rilascio di nuove autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, oppure altre autorizzazioni; quali siano i contenuti del documento avente ad oggetto i lavori dell'incontro e se esso abbia avuto ad oggetto anche la verifica di conformità delle autorizzazioni, rilasciate e la pericolosità delle sostanze immesse nell'atmosfera. (4-05514)" . "20030224" . "20030224-20040122" .