. "4/05404" . "2014-05-15T10:39:06Z"^^ . _:B961e7d6a0dcb0e22ad3d1d3edf8a2db8 . . . . "Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: sono trascorsi sei anni dall'incendio ed il conseguente naufragio della nave petroliera Haven, che ha avuto come conseguenza il deposito sul fondale del Mar Ligure di una quantita' oscillante tra le trentacinque e le cinquanta tonnellate di carico trasportato; le condizioni dei fondali del tratto di mare interessato - da Arenzano a Savona - dall'incidente, secondo le valutazioni dei consulenti del pubblico ministero Lenuzza al processo in corso a Genova, sono precarie; depositi di idrocarburi fuoriusciti dalla petroliera si sono consolidati sui fondali in chiazze di piccole e grandi dimensioni, e tale forma di inquinamento avrebbe ormai colpito anche la cosiddetta catena alimentare; i componenti \"aromatici\", cioe' cancerogeni, rischiano di rimanere presenti nella flora e nella fauna dei fondali dove presenze inquinanti sono state riscontrate anche su fondali di trecento metri e, cosa estremamente grave, in sei anni, fatta eccezione per la fase immediatamente successiva all'incidente, non c'e' stata ricerca e aggiornamento sulle condizioni ambientali ne' tantomeno sono state sostenute ricerche per attivare la pulizia e bonifica; tutto cio' si verifica nonostante esista una tecnologia italiana, della Pneumar, che potrebbe essere utilizzate ma, a fronte delle scelte fatte da Stato e regione, non ci sarebbero nemmeno piu' i soldi per poterlo fare; il giudice civile Haupt, che formulo' lo stato \"passivo\" per la quantificazione dei danni subiti e delle spese sostenute per le bonifiche del dopo incidente, aveva fissato in centottantotto miliardi il monte complessivo di rimborsi per tutti i danneggiati, armatori compresi; lo Stato italiano ne aveva chiesti almeno ottocentottanta a titolo di danno ambientale; i danni provocati dalla Haven sono stati valutati superiori di quattro volte rispetto a quelli provocati, in una vicenda analoga, dalla Exxon Valdez, che sono invece stati liquidati con un importo pari a ottomila miliardi; all'ultima assemblea dell'Iopcf, svoltasi a Londra il 21 ottobre 1996, l'Iopcf medesimo (Fondo internazionale per il risarcimento dei danni da idrocarburi) ha ribadito un'offerta massima di centotrentasette miliardi, ovvero quaranta miliardi in meno di quanto gia' stabilito dal giudice, cio' che, in ogni caso, rappresenterebbe una cifra corrispondente a meno del 5 per cento delle iniziali richieste dello Stato sopra menzionate; i centotrentasette miliardi comprendono tutte le voci di indennizzo; l'ultimo passaggio sara' rappresentato dall'incontro tra il direttore generale dell'Iopcf ed emissari del Governo -: come intenda agire in vista di questo decisivo appuntamento, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in questo caso la Liguria ed il suo mare, gia' cosi' fortemente penalizzato dalle decisioni fin qui assunte; quali iniziative intenda assumere per dare finalmente il via ad una seria ed efficace azione di risanamento della zona interessata e, contestualmente, quali mezzi intenda mettere a disposizione della regione Liguria per rilanciare l'immagine turistica del territorio; come intenda tutelare gli interessi delle parti lese, che hanno subito danni gravissimi dalla tragedia di sei anni fa e che fino a questo momento non hanno ottenuto ancora nessun risarcimento. (4-05404)" . "19961115-19970520" . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05404 presentata da ARMAROLI PAOLO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961115"^^ . "ARMAROLI PAOLO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05404 presentata da ARMAROLI PAOLO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961115" . . . . _:B961e7d6a0dcb0e22ad3d1d3edf8a2db8 "L'interrogazione concerne la posizione del Governo in merito ai procedimenti in corso per il risarcimento dei danni causati dal disastro della motonave Haven affondata nel Mar Ligure nel 1991 e piu' in generale sui protocolli istitutivi deIl'IOPCF (International Oil Pollution Compensation Fund - Fondo internazionale per l'inquinamento da idrocarburi). Ritengo utile fornire alcuni elementi di ordine generale, data anche la complessita' dei diversi aspetti della vicenda. 1) E' innanzitutto ampiamente riconosciuta la gravita' dell'incidente e la rilevanza dei danni provocati dal conseguente sversamento di ingenti quantita' di idrocarburi. Decine di migliaia di tonnellate di petrolio si riversarono nel Mare della Liguria a seguito dello scoppio e del successivo incendio e affondamento della nave. Cinque membri dell'equipaggio tra cui il capitano morirono o furono dichiarati dispersi. Si e' trattato del piu' grave incidente verificatosi nel Mediterraneo con persistenti gravissime conseguenze: per la lesione del bene ambientale, per l'economia, per la salute pubblica. Recenti rilevamenti effettuati dall'ICRAM, preliminari ad una campagna piu' approfondita d'indagine confermano la rilevanza e l'estensione dei sedimenti presenti su fondali profondi, la presenza di sostanze tossiche nella vegetazione e nella fauna marina interessate dai residui delle sostanze riversate in mare. E' noto che gli idrocarburi policiclici sono responsabili della carcinogenesi. La particolare frequenza di tumori del fegato di pesci campionati in ambienti inquinati e' stata posta in rapporto con sedimenti contaminati. Di qui la necessita' di avviare al piu' presto un'azione di bonifica dei fondali interessati e l'urgenza di una politica attiva internazionale e interministeriale per la difesa del mare. Il Mediterraneo e' riconosciuto come area ad elevata sensibilita' ambientale trattandosi di un mare praticamente chiuso. Il ricambio delle sue acque e' lentissimo. il suo piccolo bacino contiene lo 0,7 per cento delle acque marine del globo e ospita il 30 per cento del traffico marittimo mondiale, il 20 per cento di quello del petrolio. Le sue coste sono fortemente popolate, subiscono ulteriori pressioni antropiche dovute all'attivita' turistica e gli scarichi diretti e quelli provenienti dai fiumi hanno ancora scarsi o inesistenti livelli di depurazione. In Italia l'attivita' industriale connessa alla trasformazione degli idrocarburi, anche per l'esportazione, costituisce un'attivita' rilevante che presenta rischi permanenti. Il rischio di incidenti analoghi a quello della Haven e' tuttora presente, malgrado si stia cercando da parte del Ministero dei Trasporti di intervenire con sistemi in grado di assicurare una maggiore sicurezza della navigazione. Tale aspetto si e' posto come punto essenziale: rotte sicure e controllate, adozione delle procedure vigenti sulla base di protocolli internazionali. La MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino), l'OPRC (Convenzione internazionale per la prevenzione, l'intervento e la cooperazione contro l'inquinamento da olii minerali) del 1990 entrata in vigore nel 92, firmata e ancora da ratificare, l'esistenza su ogni nave del SOPE plan (Ship Oil Pollution Emergency Plan), professionalita' degli equipaggi, vigilanza e adeguamento dei sistemi di protezione civile e pronto intervento, costituiscono i riferimenti principali per il miglioramento della sicurezza in mare direttamente connessa alla difesa dell'ambiente marino. E' inoltre in corso la riorganizzazione dei servizi antinquinamento marino conseguente al passaggio di competenze al Ministero dell'Ambiente. Occorre comunque ricordare che se i danni causati dal disastro della Haven non furono piu' gravi anche sul piano ambientale, cio' e' dipeso dalla tempestivita' e dalla intensita' dell'intervento di soccorso. Il Governo e' impegnato a rafforzare l'azione concertata sul piano comunitario e internazionale, per realizzare una navigazione piu' sicura nel Mediterraneo e una maggiore tutela delle risorse ambientali, malgrado le difficolta' determinate dalle particolari condizioni politiche, economiche e sociali presenti nei paesi rivieraschi. Sono ben presenti al Ministero dell'Ambiente i limiti dell'attuale legislazione internazionale, del quadro delle intese e segnatamente di quanto previsto nel Protocollo del 1976 nell'ambito del Fondo IOPC del 1971, che esclude dal calcolo dei massimali indennizzabili il danno ambientale, cosi come il nuovo Fondo 1992. 2) Per quanto concerne la situazione dei diversi procedimenti giudiziari tuttora pendenti, occorre segnalare il procedere estremamente lento e il perdurare dell'incertezza degli esiti. Il Ministero dell'Ambiente e le altre Amministrazioni interessate, ivi compresa la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione civile, a suo tempo si sono attivati per la costituzione dello Stato tramite l'Avvocatura dello Stato competente, in tutti i procedimenti instaurati di fronte al Tribunale di Genova, stimolando ogni iniziativa volta al perseguimento ottimale del risarcimento. Lo Stato italiano e' costituito parte civile nel processo penale ed e' intervenuto nel procedimento per la definizione dello stato passivo, sia chiedendo il rimborso delle spese effettuate in occasione dell'evento, sia chiedendo il risarcimento del danno ambientale. Ha poi proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Giudice designato avente ad oggetto la definizione dello stato passivo medesimo. Sono tuttora pendenti, fra l'altro, i seguenti procedimenti: a) il processo penale che vede imputati i proprietari per omicidio colposo, inquinamento, disastro colposo ed altro; b) il procedimento per la definizione dello stato passivo; c) il procedimento per la determinazione dello stato attivo. a) Il processo penale, a distanza di cinque anni, si trova ancora nella fase dell'istruttoria dibattimentale. Non e' allo stato prevedibile la data di conclusione del processo di primo grado che in via ipotetica potrebbe avvenire entro l'anno in corso. Anche sull'esito, come conferma una recente informativa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, permane incertezza circa le cause dell'evento e le relative responsabilita'. b) Nel procedimento per la definizione dello stato passivo il Giudice designato Dr. Haupt del Tribunale di Genova, con provvedimento del 5 aprile 1996, ha valutato il danno ambientale in 40 miliardi ed in 187 miliardi complessivi, ivi compreso il danno ambientale, il complesso dei danni provocati dal disastro della Haven. L'Avvocatura dello Stato su indicazione del Governo ha proposto immediatamente impugnazione avverso il provvedimento del predetto Giudice. L'udienza di trattazione relativa alla decisione delle opposizioni, fissata per l'udienza del 28 novembre 1996, ha subito un rinvio al 12 giugno 1997. Per tale udienza l'Avvocatura dello Stato ha confermato che ha provveduto agli adempimenti processuali relativi alla iscrizione della causa a ruolo. Interpellata circa i tempi di definizione di tale procedimento, l'Avvocatura dello Stato ha avanzato una previsione di diversi anni. Anche in questo caso non vi e' certezza sugli esiti definitivi del procedimento a favore dello Stato Italiano. c) Nel terzo dei procedimenti pendenti, quello attinente alla determinazione dello stato attivo, che ha visto compresenti operatori privati e pubbliche istituzioni, il Giudice ha affermato il permanere del limite risarcitorio del Fondo nel tetto da calcolarsi in franchi-oro equivalente al cambio attuale alla somma di 771 miliardi di lire. Tale decisione e' stata ribadita dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 259 del 30.3.1996. Tale decisione e' stata impugnata dal Fondo con ricorso in Cassazione. Il Governo ha dato mandato all'Avvocatura di resistere anche in tale sede, proprio per non lasciare nulla di intentato, prima di acquisire un parere certo della validita' dei vincoli per lo Stato italiano conseguenti alla adesione degli accordi internazionali dell'IOPCF 1971. Come si puo' vedere il Governo ha perseguito tutte le possibili vie giudiziarie per vedere soddisfatte le proprie aspettative risarcitorie. E' inoltre da precisare, anche in relazione a quanto contenuto nella premessa dell'interrogazione, che la richiesta di 883 miliardi di lire avanzata dalla Avvocatura dello Stato per il risarcimento del solo danno ambientale si riferisce in realta' ad una valutazione contenuta nella propria perizia di parte. A tale valutazione ha fatto riscontro la citata sentenza del 5 aprile '96, che ha riconosciuto il danno ambientale nella cifra irrisoria di 40 miliardi di lire. Quindi, anche se in uno dei procedimenti il Tribunale ha definito il massimale di esposizione del Fondo IOPCF 1971 in franchi-oro e quindi in 771 miliardi, nello specifico procedimento per la determinazione dello stato passivo i valori risarcitori riconosciuti dal Giudice sono decisamente piu' contenuti. Non appare dunque corretto sostenere che lo Stato si accingerebbe ad accettare un settimo del risarcimento possibile, in quanto al momento in sede giudiziaria sono stati riconosciuti valori di gran lunga inferiori al presunto massimale calcolato in franchi-oro valutati al cambio attuale. 3) La questione piu' delicata attiene proprio alla cifra del massimale di risarcimento che puo' essere richiesta dallo Stato italiano. Con la legge 25 gennaio 1983 n. 39 lo Stato italiano ha aderito al Protocollo del '76 di emendamento alla Convenzione istitutiva del Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1971, che modifica il valore di riferimento monetario per il calcolo del massimale risarcitorio, prima espresso in franchi oro, a favore dell'esclusivo riferimento ai diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Per effetto automatico di cio' il massimale che e' di 60 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) ha oggi, a detta della Direzione del Fondo, un valore di circa 103 miliardi di lire. Tale nuovo riferimento conseguiva alla mutata situazione dopo la rottura degli accordi valutari di Bretton Woods, che metteva fine alla convertibilita' dollaro-oro e al conseguente sistema di cambi fissi (parita' aurea) delle principali valute. Il Protocollo '76 al Fondo 1971 e' entrato in vigore a livello internazionale il 22 novembre 1994. Pertanto all'epoca del disastro della Haven il Protocollo 1976 non era ancora entrato in vigore. Tuttavia si sostiene da parte del Fondo che gli accordi istitutivi del 1971, per quanto attiene la valuta di riferimento (franchi-oro) dei massimali, non sarebbero applicabili essendo venuto meno il quadro dei cambi allora adottato. Appare quindi imprecisa e fuorviante l'affermazione fatta in premessa all'interrogazione, secondo la quale il Governo accetterebbe la riduzione ad un settimo del massimale del 1971 operata dal Protocollo del 1976. Il Protocollo contiene tra l'altro il nuovo sistema per la fissazione dei massimali risarcitori con riferimento esclusivo ai diritti straordinari di prelievo (DSP) del FMI. Piu' controverso risulta l'obbligo per l'Italia di rispettare il vincolo del Protocollo del 1976 nella pretesa di indennizzo (dovendola limitare alla somma fissata in DSP), in quanto vi ha aderito prima dell'incidente anche se e' entrato in vigore dopo. La Convenzione di Vienna sui trattati imporrebbe tale interpretazione in quanto l'atto di ratifica o di adesione esprime di per se' l'impegno a ottemperare quanto previsto dai patti internazionali, anche prima della loro effettiva entrata in vigore. Cio' sarebbe confermato dal fatto che in passato lo Stato italiano non ha partecipato, ne' ha preso parte alla procedura di determinazione dello stato attivo, con specifico riferimento all'ammontare del massimale disponibile a carico del Fondo internazionale. Questa interpretazione ha condizionato l'azione del nuovo Governo, ma e' stata per la prima volta posta in discussione proprio dalla iniziativa del Ministero dell'Ambiente in sede di coordinamento dei Ministeri interessati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Governo ha cosi' intrapreso una azione unitaria e collegiale. A tale proposito il Ministero degli Esteri ha provveduto nelle scorse settimane ad individuare un panel di esperti, costituito dai professori La Pergola, Guarino, Pescatore, per acquisire un parere tale da consentire una piu' puntuale decisione in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' evidente che per i soggetti pubblici diversi dallo Stato italiano ed eventuali privati coinvolti in questo procedimento, non esistendo per loro vincoli internazionali validi per il solo Stato che li ha accettati, sarebbe stato possibile insistere in sede giudiziaria senza specifici limiti. Nei mesi scorsi le trattative tra soggetti istituzionali locali e gli assicuratori internazionali della societa' armatrice dell'Haven da tempo avviate, si sono concluse con transazioni gia' deliberate dagli organi di governo locale e regionale interessati. La liquidazione ex gratia di circa 25 miliardi dagli assicuratori, oltre 1 miliardo e 600 milioni circa liquidati dal Giudice designato agli enti locali, conferma il riconoscimento da parte degli stessi assicuratori della rilevanza dei danni arrecati, ben oltre il massimale risarcitorio del Fondo, e per altro verso la preoccupazione che la resistenza in giudizio di soggetti non vincolati da accordi internazionali potesse comportare oneri maggiori. Gli accordi tra assicuratori ed enti locali prevedono il ritiro di questi da ogni procedimento giudiziario. E' quindi da attendersi che alle prossime udienze lo Stato italiano possa essere la sola controparte del Fondo, visto che gli altri claimers sono stati variamente soddisfatti. Naturalmente il rispetto doveroso per l'autonomia degli enti locali e la fase ormai avanzata a cui erano giunte le trattative al momento dell'avvio dell'azione della Presidenza del Consiglio, non hanno consentito l'intervento del Governo sugli enti locali, anche se in precedenza si sarebbe potuto dall'inizio concertare l'azione congiunta. E' opportuno inoltre precisare quanto sostenuto nella interrogazione circa un precedente indirizzo governativo contrario \"ad aderire alle condizioni espresse da IOPCF non inviando la propria delegazione alle riunioni periodiche del Fondo\". La delegazione governativa italiana risulta aver preso parte attivamente, per discutere in particolare la questione della Haven, ai lavori dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo del Fondo 1971 fino alla 43^ Sessione del Comitato tenutasi nel giugno 1995. Successivamente l'Italia e' stata presente formalmente tramite funzionari della nostra locale Ambasciata. Nell'ottobre del 1996 la delegazione italiana ha preso nuovamente parte attiva alla 19^ Sessione dell'Assemblea del Fondo 1971, partecipando anche in veste di osservatore alla 50^ sessione del Comitato Esecutivo dello stesso Fondo; una presenza sempre coordinata dalla Presidenza del Consiglio con la definizione di indirizzi univoci e concordati. 4) A fronte del quadro descritto e tenendo conto dell'assenza di istruzioni specifiche e formali dei precedenti Governi, che si sono limitati a registrare da un lato la posizione del Ministero dell'Ambiente contraria all'adesione al nuovo IOPCF 1992 e quella favorevole degli altri Ministeri interessati, l'attuale Governo ha assunto un'azione attiva. Per la prima volta la Presidenza del Consiglio anche su impulso del Ministero dell'Ambiente ha avviato un lavoro di verifica della situazione, ha proposto una posizione comune dei Ministeri coinvolti, si e' fatta parte attiva in sede di IOPCF 1971. Non possiamo escludere punti di vista parzialmente differenti della varie amministrazioni, ma il nuovo Governo e' impegnato a valutarli sempre collegialmente con l'obiettivo di definire una univoca posizione dello Stato. L'intento e' quello di concludere al meglio la vicenda risarcitoria dell'incidente Haven prima di affrontare la questione dell'adesione eventuale al nuovo IOPCF 1992. La recente ripresa delle trattative con l'IOPCF 1971, gia' esperite in passato, consegue alla duplice valutazione dell'urgenza di avviare i possibili interventi di bonifica recuperando parte delle risorse necessarie e dalla complessa e incerta vicenda processuale di cui si e' qui cercato di dare conto. I termini di una eventuale transazione stragiudiziale globale assunti dalla Presidenza del Consiglio si fondano sulla richiesta di un risarcimento complessivamente superiore ai massimali vigenti, previa verifica come si e' detto dei vincoli esistenti in merito per lo Stato italiano. Il Ministero dell'Ambiente ha poi sostenuto la necessita' di mantenere la costituzione di parte civile al processo penale e di impiegare gli indennizzi, ivi compresi parte di quelli riconosciuti agli enti locali, per il ripristino dei valori ambientali danneggiati. E' evidente che qualora non fosse possibile ottenere quanto richiesto, non resterebbe che attendere la conclusione, con sentenze passate in giudicato, dei procedimenti giudiziari in corso, il che richiederebbe tempi particolarmente lunghi. 5) Il Governo e' consapevole dei limiti presenti nelle Convenzioni istitutive dei fondi (CLC del 1969, IOPCF 1971 e IOPCF 1992) e nel Protocollo del 1976 al Fondo 1971. Sino ad ora non e' stata tuttavia individuata un'alternativa all'attuale sistema. L'IOPC Fund, 1971 e 1992 hanno una natura giuridica particolare e funzionano come intermediari e garanti (a questo fine sono rappresentati nell'Assemblea gli stati aderenti) tra assicuratori, che riscuotono i contributi necessari per il funzionamento da petrolieri ed armatori, ed i soggetti danneggiati in caso di incidenti, siano essi stati, enti pubblici o privati, previa ammissione da parte del Fondo cui si aderisce. E' dubbio che la normativa di garanzia adottata dagli Stati Uniti (OPA-Oil Pollution Act), potenza economica e politica che tutti conoscono, possa essere adattata anche al nostro Paese. Occorre soprattutto considerare che gli operatori nazionali rappresentano una parte del traffico interessante il Mediterraneo e l'adesione a diversi meccanismi assicurativi andrebbe comunque verificata in sede internazionale, anche per evitare le duplicazioni che conseguirebbero dalla riproduzione di diversi sistemi nazionali. E' utile inoltre ricordare che gia' 22 paesi hanno aderito al nuovo IOPC Fund 1992 che e' entrato in vigore nel 1996 e 8 di questi hanno inoltre denunciato l'IOPCF 1971. Nel corso del 1998 si prevede, attraverso la denuncia dei paesi che hanno gia' aderito al nuovo IOPCF 1992, lo \"svuotamento\" dell'IOPCF 1971, l'Italia sara' cosi' tra poco il principale contribuente in caso di incidenti e in un prossimo futuro superera' il 50 per cento. In sintesi: a) Il Governo intende perseguire ogni via per ottenere un adeguato risarcimento dei danni di diversa natura compresa quella ambientale causati dall'incidente della petroliera Haven, nel quadro degli obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti in sede internazionale, cosi' come in corso di verifica. Il Ministero dell'Ambiente sostiene la necessita' che le risorse recuperate vengano reimpiegate per i ripristini possibili dei valori ambientali danneggiati. b) Come si e' detto l'Italia ha gia' ratificato con legge n. 39 del 25 gennaio 1983 il Protocollo del 1976 all'IOPCF 1971, mentre tale ratifica non e' avvenuta per quelli istitutivi del nuovo IOPCF 1992. La delegazione governativa che ha partecipato all'Assemblea dell'IOPCF 1971 nell'ottobre scorso a Londra si e' attenuta alle istruzioni ricevute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che non contenevano l'impegno ad aderire al Fondo 1992 prima della conclusione della vicenda risarcitoria dell'incidente Haven e in tal senso si e' espressa. d) Nel mandato della delegazione italiana era compresa la conferma del principio, da manifestare formalmente in sede di adesione, che il nostro Paese avrebbe comunque continuato a perseguire, nel caso di successiva adesione al Fondo IOPC 1992, la risarcibilita' del danno ambientale, in ossequio alla legislazione del nostro Paese. E' comunque opportuno ribadire che seppure la quantificazione dei danni ambientali, tuttora fondata su parametri controversi in sede tecnica e giuridica (ne e' diretta testimonianza la forte divaricazione dell'entita' economica formulata dalle diverse perizie di parte) non e' riconosciuta dall'IOPCF 1971 e 1992 ai fini della quantificazione del risarcimento, non vi sono impedimenti all'impiego delle somme risarcite entro i limiti dei massimali previsti, nel ripristino dei valori ambientali danneggiati. Le difficolta' di natura tecnica e giuridica, anche in materia assicurativa presenti nella valutazione economica del danno ambientale costituiscono tema di attenzione per quanto riguarda l'attuazione della legislazione nazionale. Sono state presentate in Parlamento proposte di legge contenenti modifiche riformatrici della normativa sul danno ambientale. Alcune vanno nel senso di estendere anche alle associazioni ambientaliste riconosciute il potere di costituzione di parte civile nel processo penale e di promozione dell'azione di risarcimento, al fine di rendere piu' capillare ed incisiva l'azione di tutela del bene ambientale in sede legale. Altre proposte di legge vanno nel senso di creare sezioni specializzate della magistratura, al fine di rendere celere l'iter procedimentale di accertamento e repressione dell'illecito ambientale. La sede legislativa puo' essere occasione per ulteriori miglioramenti anche in relazione ad altri aspetti della questione. e) Il Governo non ha alcun preconcetto a valutare vie alternative all'attuale tipo di garanzia assicurativa costituita dal sistema IOPCF. L'eventuale diverso meccanismo andrebbe tuttavia inserito nel contesto delle relazioni internazionali e del-l'Unione Europea e andrebbe realizzato prima della denuncia unilaterale del Fondo IOPC 1971 per non lasciare gli operatori e il Paese senza alcuna tutela. Inoltre la denuncia unilaterale del Fondo IOPC 1971 comunque non risolverebbe la controversia risarcitoria dell'incidente della Haven. Il Governo intende poi ulteriormente impegnarsi agendo nel senso del contenimento dei rischi di incidenti. In questo quadro si collocano gli adempimenti necessari per la ratifica della convenzione OPRC 1990. E' altresi' in corso il confronto tra Ministero dell'Ambiente e Ministero dei Trasporti per la stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28.4.1994, volta a regolare la collaborazione tra diversi organismi operanti per la vigilanza sulle attivita' economiche marittime, per l'efficacia delle azioni di pronto intervento in caso di inquinamento marino. Vengono svolte periodiche esercitazioni di protezione civile connessa a incidenti che interessino il mare o le coste. Altre azioni sono volte all'attuazione di sistemi di sicurezza della navigazione e al rinnovo della flotta petrolifera che, oltre a quanto gia' adottato in materia di scafi rinforzati porti alla costruzione di nuove petroliere di media dimensione munite di doppio scafo. 6) Quanto alla risposta sui punti specifici indicati nell'interrogazione: a) il Governo intende tutelare gli interessi nazionali secondo quanto esposto, tenendo conto del procedere dell'azione giudiziaria; b) il risanamento sara' possibile dal momento in cui si potra' contare su dati sufficientemente certi in ordine all'entita' degli indennizzi disponibili e sulla base di ulteriori indagini sul tipo di intervento tecnicamente fattibile, data anche la natura e la profondita' dei fondali interessati; c) gli enti locali interessati hanno avuto, come si e' detto, un riconoscimento ex gratia di 25 miliardi, impiegati e da impiegare in parte proprio per il rilancio dell'immagine turistica e per infrastrutture ambientali. L'auspicio e' che una parte sia utilizzata, d'intesa con gli organi statali competenti, per concorrere anche agli interventi di ripristino ambientale dell'ecosistema marino. Si fa presente, infine, che tutte le parti danneggiate ammesse al risarcimento sono state soddisfatte in via transattiva, per la maggior parte dall'assicuratore del proprietario della nave (U.K. P & I Club) ed in minor parte dal Fondo (IOPC). Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio." . _:B961e7d6a0dcb0e22ad3d1d3edf8a2db8 "19970507" . _:B961e7d6a0dcb0e22ad3d1d3edf8a2db8 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELL'AMBIENTE" . _:B961e7d6a0dcb0e22ad3d1d3edf8a2db8 . _:B961e7d6a0dcb0e22ad3d1d3edf8a2db8 .