_:Bbc6b6848f59252a3f5f3d0bbbb2d71b8 "La problematica sollevata, relativa alla retrodatazione giuridica della nomina, prevista dall'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988, non riguarda soltanto alcuni insegnanti della provincia di Taranto ma tutti quei docenti delle scuole di ogni ordine e grado i quali, benche' in possesso dei requisiti prescritti, non erano stati inseriti nelle graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo, per la mancata presentazione dell'apposita domanda entro i termini all'uopo stabiliti. Si ricorda, al riguardo, che tali termini, gia' fissati al 6 agosto 1988, furono poi prorogati fino al 22 ottobre 1988 nei confronti della generalita' dei possibili beneficiari, con l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1988 di cui e' cenno nell'interrogazione medesima. Dell'anzidetta proroga hanno avuto modo di avvalersi tutti i docenti interessati, compresi quelli gia' immessi in ruolo ai sensi della legge n. 326 del 1984 ai quali e' stato consentito di chiedere, ove in possesso dei requisiti prescritti l'inserimento nelle graduatorie nazionali, previste dalla legge n. 426 del 1988, esclusivamente al fine di ottenere la decorrenza giuridica piu' favorevole rispetto a quella gia' posseduta. Ne' risulta che di siffatta possibilita' non sarebbero stati adaguatamente informati i docenti della provincia di Taranto atteso che il provveditore agli studi di quella sede ha assicurato che la suindicata ordinanza n. 283 del 1988 fu diramata a tutte le dipendenti istituzioni scolastiche, con l'invito ai capi di istituto a curarne la diffusione tra il personale interessato. In presenza pertanto della vigente normativa, - e con riserva ovviamente di quelle che potranno essere le decisioni di merito degli organi giurisdizionali aditi da qualche interessaso - nessun provvedimento e' ora possibile adottare, in via amministrativa, al fine di attribuire la retrodatazione giuridica della nomina anche nei confronti di quei docenti, i quali non ne hanno fatto richiesta entro la suindicata data del 22 ottobre 1988, a suo tempo fissata in applicazione dell'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988. Il Ministro della pubblica istru zione: Jervolino Russo." . _:Bbc6b6848f59252a3f5f3d0bbbb2d71b8 "19921013" . _:Bbc6b6848f59252a3f5f3d0bbbb2d71b8 "MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE" . _:Bbc6b6848f59252a3f5f3d0bbbb2d71b8 . . "2014-05-14T19:47:25Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05338 presentata da PATARINO CARMINE SANTO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920923"^^ . "Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 326 del 16 luglio 1984, i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, che ne avevano diritto, venivano immessi nei ruoli; successivamente, secondo il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246 e l'articolo 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, le graudatorie provinciali furono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali; i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali, in possesso dei requisiti previsti dalle suddette leggi, venivano a godere automaticamente della retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, mentre quelli che avevano precedentemente fatto parte delle graduatorie provinciali, per ottenere lo stesso beneficio, avrebbero dovuto produrre domanda al provveditore in tempo utile, secondo la legge 6 ottobre 1988, n. 426 e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1980, che stabiliva la riapertura dei termini per il riconoscimento del predetto beneficio; non pochi insegnanti, immessi nei ruoli, ai sensi della legge 326 del 16 luglio 1984 nella graduatoria provinciale di Taranto, pur precedendo per anzianita' di servizio altri docenti immessi successivamente nel ruolo e avendone ogni diritto, non hanno finora otenuuto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, soltanto perche' non hanno prodotto in tempo la domanda al provveditore di Taranto, perche' la legge 6 ottobre 1988, n. 425 e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1988 non hanno avuto un'adeguata diffusione nelle scuole, dove i docenti gia' di ruolo operavano; quegli stessi docenti, avendo presentato istanza al provveditore oltre i termini previsti dalla legge e avendo ottenuto risposta negativa, hanno inoltrato ricorso giurisdizionale al TAR -: se non ritenga di intervenire con le piu' opportune iniziative per dare risposte rassicuranti a tutti quei docenti che, pur in possesso dei previsti requisiti, si vedono sfuggire quello stesso beneficio che e' stato concesso ad altri; anche e soprattutto alla luce di quanto disposto a suo tempo dal ministro pro tempore Mattarella che, ad una esplicita richiesta avanzata dallo SNALS, circa l'opportunita' di riaprire i termini di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali, ccsi' rispondeva con C.T. n. 10 del 19 gennaio 1990, inviata a tutti i provveditori agli studi: \"Riferimento quesiti pervenuti comunicasi che relativamente docenti aventi titolo, che non habent chiesto inclusione nazionale legge 425/1988 entro termine 7 agosto 1989 at sensi disposto ordinanza ministeriale n. 241 del 13 luglio 1989 et circolare ministeriale n. 271 del 4 agosto 1989, saranno emanate successive disposizioni. Nelle more emanazione predette disposizioni SSLL vorranno trattenere agli atti ufficio domande eventualmente presentate in data successiva at surrichiamato termine del 7 agosto\". (4-05338)" . . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05338 presentata da PATARINO CARMINE SANTO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920923" . "PATARINO CARMINE SANTO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . "4/05338" . "19920923-19921023" . _:Bbc6b6848f59252a3f5f3d0bbbb2d71b8 . "POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . .