_:B665dd644e0177e5c75176290e45fa9ca "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 26 ottobre 2010 nell'allegato B della seduta n. 388 All'Interrogazione 4-05098\n presentata da LANFRANCO TENAGLIA Risposta. - Nella Gazzetta della Comunita' europea legge n. 349 del 12 dicembre 2006, sono state pubblicate le direttive della Commissione riguardanti l'iscrizione delle sostanze attive carbendazim (Dir. 2006/135/CE) e dinocap (Dir. 2006/136/CE) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'autorizzazione e all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. La pubblicazione e' avvenuta successivamente al termine della conclusione della valutazione di dette sostanze attive, per la quale la Commissione europea ha presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (Scfcah) del 3 marzo 2006, una proposta di iscrizione per entrambe le sostanze in oggetto. In tale riunione molti Stati membri, fra cui l'Italia, hanno votato contro la proposta di iscrizione e la Commissione europea, per tener conto delle preoccupazioni espresse da vari Stati membri nell'ambito dei dibattiti, ha proposto per le due sostanze attive in questione un'inscrizione di soli 3 anni (normalmente e' di 10 anni), con numerose limitazioni e/o indicazioni operative volte ad attenuare i rischi connessi con l'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim e dinocap, che sono caratterizzati da problematiche tossicologiche e, pertanto, presentano difficolta' di gestione del rischio. Infatti alle sostanze attive dinocap e carbendazim e' stata da tempo attribuita la categoria 2 di tossicita' per la riproduzione (a cui, nel caso del carbendazim, si aggiunge anche la categoria 2 di mutagenesi), come riportato nel 28 o e 29 o adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE (relativa alla classificazione, all'imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose). Secondo le definizioni riportate nel citato 28 o adeguamento (direttiva 2001/59/CE): la categoria 2 per la riproduzione riguarda: «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di danneggiare la fertilita' negli esseri umani» oppure «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di provocare effetti tossici sullo sviluppo umano»; la categoria 2 per la mutagenesi riguarda invece «sostanze che dovrebbero essere considerate mutagene per l'uomo». A livello nazionale, proprio perche' si e' tenuto conto delle problematiche tossicologiche legate alle due sostanze attive, si e' deciso inizialmente di sospendere tutte le autorizzazioni con D.D. 21 febbraio 2005 e successivamente di revocarle con D.D. 7 marzo 2008. I provvedimenti di sospensione a livello nazionale sono stati adottati al termine di una serie di approfondimenti tecnico-amministrativi scaturiti dai pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' (Iss) in occasione della riclassificazione dei prodotti fitosanitari disposta dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente). In tale occasione, infatti, l'Iss, nel definire la nuova classificazione per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate categoria 1 o 2, ha concluso il proprio parere per ciascun prodotto esaminato con l'indicazione che «il prodotto non puo' essere commercializzato». Il problema e' stato sottoposto all'attenzione della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (Ccpf) nella riunione del 28 aprile 2004, che ha ribadito il principio, gia' piu' volte espresso, di non approvare prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di categoria 1 o 2 di cancerogenesi, mutagenesi e tossicita' per la riproduzione (Cmr 1 o 2), considerando altresi' questo principio preminente e applicabile indipendentemente da qualsiasi valutazione del rischio sui singoli prodotti e, in linea con il principio di precauzione previsto dal regolamento (CE) n. 178 del 2002, la Ccpf ha di conseguenza proposto il ritiro dal commercio dei prodotti fitosanitari in questione. Questo ministero ha ulteriormente approfondito la tematica in ambito comunitario, con l'invio di una nota datata 14 luglio 2004, al commissario europeo, per richiamare la sua attenzione sulla necessita' di definire orientamenti armonizzati alla luce del principio di precauzione, per la gestione delle problematiche legate ai prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive che presentano preoccupazioni di tipo sanitario. Il 12 ottobre 2004, e' pervenuta la nota di risposta del Commissario David Byrne, che tra l'altro, poneva in evidenza i seguenti aspetti: 1) la Commissione europea decide in merito alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, mentre l'autorizzazione dei prodotti formulari e' di competenza degli Stati membri, in considerazione delle varieta' delle condizioni agronomiche e ambientali nella Comunita'; gli Stati membri, tuttavia, devono applicare «principi uniformi», ossia criteri comuni, per la valutazione dei rischi e le decisioni riguardanti i prodotti fitosanitari; 2) per quanto riguarda le sostanze attive gia' presenti sul mercato alla data del luglio 1993, gli stati possono continuare ad autorizzare questi prodotti in base ai criteri generali di cui all'articolo 4 della direttiva, in attesa della conclusione della procedura di revisione comunitaria; 3) una volta che una decisione sull'inclusione della sostanza attiva e' stata presa a livello comunitario, gli Stati membri devono applicare i «principi uniformi», che non comprendono criteri basati sulle proprieta' intrinseche della sostanza, come la categoria nella quale la sostanza e' classificata ai sensi della direttiva 67/548/CEE. La nota del Commissario europeo e' stata portata all'attenzione della Ccpf nella riunione del 16 settembre 2004, che ha ribadito il proprio parere del 28 aprile 2004, e lo stesso Iss ha riaffermato, in applicazione del principio di precauzione, la non ammissibilita' dei prodotti contenenti sostanze attive di categoria 1 o 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicita' per la riproduzione, ancora in corso di revisione comunitaria. Il 16 novembre 2004, il Ministero della salute ha informato la Commissione europea delle note intercorse con il Commissario europeo e ha ribadito le proprie considerazioni in merito alle problematiche legate all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive Cmr 1 o 2. Per quanto riguarda invece i controlli ufficiali sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale in Italia, relativi al periodo «2003-2007», si segnala che non sono mai stati riscontrati nei campioni di frutta analizzati valori di limiti massimi di residui (Lmr) superiori a quelli stabiliti sia dalla normativa nazionale e successivamente dai regolamenti comunitari attualmente in vigore relativi alle sostanze attive dinocap e carbendazim, tenendo presente che le sostanze attive a livello comunitario sono regolarmente iscritte ed i prodotti regolarmente autorizzati; pertanto, i campioni di frutta analizzati possono essere indifferentemente di provenienza nazionale o comunitaria, in considerazione del libero commercio. Il Ministero della salute ha provveduto a richiedere all'Iss di mettere a disposizione i dati in merito alla tossicita' delle sostanze attive dinocap e carbendazim. Al riguardo, l'Iss ha comunicato di aver svolto una indagine sulle intossicazioni acute da antiparassitari nel 2004 (rapporti Istisan 06/52), nell'ambito della quale, su 189 osservazioni rilevate, 7 si riferivano a casi di esposizione acuta a prodotti a base di dinocap. Si trattava di rilevazioni segnalate per lo piu' dai centri antiveleni e basate su intossicazioni acute. Non risultano invece svolte dall'Iss indagini epidemiologiche sulle due sostanze in questione, basate su esposizioni a lungo termine, ne' e' stato effettuato un censimento con relativo registro su base nazionale. Inoltre, l'Iss ha precisato di non essere stato direttamente coinvolto nell'indagine commissionata dalla regione Abruzzo all'universita' di Chieti. Pertanto, non si e' in possesso di dati relativi ad eventuali malformazioni. Per quanto riguarda i quantitativi utilizzati dei prodotti fitosanitari contenenti dinocap e carbendazim presenti sul mercato fino al momento della sospensione (avvenuta come gia' ricordato con D.D. 21 febbraio 2005), e' possibile consultare la banca dati del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che li raccoglie basandosi principalmente sul dati di vendita. Si fa presente che il periodo di iscrizione della sostanza attiva dinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e' scaduto il 31 dicembre 2009, pertanto anche a livello comunitario, come in quello nazionale, i prodotti contenenti detta sostanza dovrebbero ormai essere stati revocati. Relativamente alla sostanza attiva carbendazim il periodo d'iscrizione, invece, e' stato prorogato con la direttiva 2009/152/CE del 30 novembre 2009, fino al 31 dicembre 2010, per permettere all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (Efsa) di effettuare una valutazione tecnica del progetto della relazione di riesame presentato, dallo Stato membro relatore (la Germania) alla Commissione, nei tempi previsti. L'Italia in sede di votazione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (Scfcah) dell'1-2 ottobre 2009, in coerenza con la propria posizione riguardante la non approvazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di categoria 1 o 2 di cancerogenesi, mutagenesi e tossicita' per la riproduzione, ha votato contro la proposta di proroga, invece appoggiata dalla maggior parte degli Stati membri. L'Italia e' riuscita, inoltre, a far condividere con gli altri Stati membri, la propria posizione nel corso della discussione relativa al nuovo regolamento di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga, tra l'altro, la direttiva 91/414/CEE, riguardante l'introduzione di alcuni criteri che a priori potessero escludere le sostanze attive ritenute pericolose per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente. Il nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, stabilisce, infatti, che una sostanza attiva potra' essere valutata ed eventualmente autorizzata solo se soddisfa determinati criteri (riportati nell'allegato II), che escludono a priori le sostanze particolarmente pericolose. Il Sottosegretario di Stato per la salute: Francesca Martini." . _:B665dd644e0177e5c75176290e45fa9ca "20101026" . _:B665dd644e0177e5c75176290e45fa9ca "SOTTOSEGRETARIO DI STATO SALUTE" . _:B665dd644e0177e5c75176290e45fa9ca . _:B665dd644e0177e5c75176290e45fa9ca . "4/05098" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "20091119-20101026" . "TENAGLIA LANFRANCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "1"^^ . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05098 presentata da LANFRANCO TENAGLIA giovedi' 19 novembre 2009, seduta n.250 TENAGLIA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: nel febbraio del 2005 il Ministero della salute emanava dei decreti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2005, n. 60, con i quali sospendeva la commercializzazione e l'impiego (vendita e uso in campo), su tutto il territorio nazionale, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbendazim e dinocap; nel nostro Paese questi due prodotti fitosanitari sono stati negli anni ampiamente utilizzati: il carbendazim nelle colture della vite, del nocciolo, del mandorlo, del melo, del pero, delle drupacee (escluso il ciliegio), del frumento, nelle colture floreali, ornamentali, nelle derrate alimentari immagazzinate (mele, pere), oltre che nella concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori, nella disinfestazione delle talee di garofano, come cicatrizzante per drupacee, pomacee, vite, ornamentali, forestali, frumento, mentre il dinocap nelle colture dei fruttiferi, della carota, delle solanacee, delle lattughe, e simili, bietole da foglia e da costa, legumi, cardo, sedano, finocchio, carciofo, cucurbitacee, frumento, mais, tabacco, floreali, ornamentali, forestali; alla base della sospensione effettuata dal Ministero nel 2005 vi fu, dunque, la classificazione di queste sostanze attive, considerata particolarmente pericolosa per la salute pubblica: la caratteristica che accomuna queste sostanze e' l'essere «CMR» di categoria 1 o 2, cioe' cancerogene, oppure mutagene oppure tossiche per la riproduzione; la categoria a cui ci si riferisce nella classificazione esprime il livello di pericolosita' di una sostanza, e in particolare la categoria 1 raggruppa quelle sostanze per le quali «esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione umana alla sostanza e lo sviluppo di tumori (nel caso di sostanze cancerogene) o di alterazioni genetiche ereditarie (nel caso di sostanze mutagene) oppure di calo della fertilita' o di effetti tossici sullo sviluppo della progenie, malformazioni fetali e nello sviluppo dei bambini (nel caso di sostanze tossiche per la riproduzione); le sostanza succitate sono state, dunque, come dimostra la loro sospensione operata con i provvedimenti del 2005, valutate dal Ministero altamente tossiche e gravemente dannose per la salute dell'uomo: il carbendazim (categoria R 46 «mutagena», categoria 2 R 60) tossica per la riproduzione e per la fertilita', (categoria 2 R 61) per la riproduzione e lo sviluppo, mentre il dinocap (categoria 2 R 61), tossica per la riproduzione, per lo sviluppo e potenzialmente pericolosa per bambini ancora non nati; il Ministero, cosi' come ha fatto in seguito anche la Comunita' europea, ha dunque ritenuto che fossero riscontrabili prove sufficienti atte a stabilire un flesso causale tra l'esposizione umana alla sostanza fitosanitaria indicata e lo sviluppo di tumori o di alterazioni genetiche, con il calo della fertilita', con varie terribili forme di malformazioni fetali e nello sviluppo dei bambini; i decreti di sospensione dell'utilizzo dei fitoterapici «incriminati» concedevano un termine di 90 giorni alle imprese produttrici per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso, nonche' per mettere in atto ogni iniziativa idonea ad informare l'utilizzatore finale dei provvedimenti stessi in merito alla pericolosita' delle sostanze in questione; la decisione presa nel 2005 dal Governo italiano e' stata assunta, a livello europeo, in modo isolato e in netto contrasto con l'utilizzo perdurante delle sostanze succitate nella quasi totalita' degli Stati dell'Unione europea il che lascia legittimamente presupporre che il Ministero avesse contezza della estrema pericolosita' legata all'utilizzo di tali prodotti fitosanitari; risulta agli interroganti, ad esempio, che nel 2003 l'Istituto superiore di sanita', su impulso del Ministero, promosse un censimento epidemiologico in merito al potenziale tossico e agli effetti sulle popolazioni interessate e che, in particolare nella regione Abruzzo, sempre nel 2003, fu dato l'incarico ad una docente dell'Universita' di Chieti di realizzare un registro delle malformazioni di carattere non ereditario riscontrate sul territorio -: se il Ministro interrogato intenda rendere disponibili i dati risultanti dal censimento epidemiologico del 2003 effettuato dall'Istituto superiore di sanita', in merito alla tossicita' delle sostanze dinocap e carbendazim, nonche' i dati relativi ai quantitativi e alle relative concentrazioni dei prodotti venduti, contenenti le sostanze tossiche citate, relativi al periodo intercorrente tra il 1972 e il 2005, possibilmente distinti anno per anno e suddivisi per province, utilizzando, allo scopo, anche i dati forniti dalla FINSIEL di Roma, fino all'anno 2002, e dal 2003 in poi i dati raccolti dai competenti assessorati regionali; se il Ministro disponga di dati relativi ai risultati dei controlli sui residui delle sostanze dinocap e carbendazim sulla frutta proveniente dagli altri Stati dell'Unione europea che continuavano (e in parte ancora continuano) ad utilizzare tali prodotti fitosanitari messi fuori commercio in Italia dai provvedimenti del 2005, e in caso affermativo, se non ritenga di doversi attivare per rendere tali dati immediatamente disponibili ed accessibili; se il Ministero della salute abbia disposto, e se si in quale anno e con quali risultati, un censimento con relativo registro su base nazionale, analogo a quello commissionato all'Universita' di Chieti su base regionale dalla regione Abruzzo nel 2003, in merito alle malformazioni e fetali e legate all'eta' dello sviluppo non a base ereditaria, o se sia comunque in possesso di dati relativi a tale tipo di malformazioni registrati dal 1972 ad oggi, suddivisi per anno, per regione e per provincia, che tengano conto del numero di nati vivi malformati, dei nati morti malformati, e degli aborti spontanei legati alla scoperta dell'esistenza di malformazioni fetali. (4-05098)" . _:B665dd644e0177e5c75176290e45fa9ca . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05098 presentata da TENAGLIA LANFRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20091119" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05098 presentata da TENAGLIA LANFRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20091119"^^ . . "2014-05-15T00:19:49Z"^^ .