INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04954 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920915

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Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'ambiente e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: i lavori di costruzione dell'impianto denominato "Funicolare del Vesuvio" sono stati sospesi in seguito a provvedimento di sequestro preventivo del cantiere, dopo che la magistratura ha ritenuto di accogliere l'istanza prodotta dalla federazione campana dei verdi, considerando l'opera come abusiva (procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli, procedimenti nn. 26264/92 e 37461/92, decreto P.M. del 20 agosto 1992, convalida GIP del 21 agosto 1992): i suindicati lavori erano iniziati sulla base di titolo concessorio emesso dal comune di Ercolano in data 4 dicembre 1992 (pratica edilizia n. 19599/88); in data 28 maggio 1992 i vigili urbani di Torre del Greco operavano il sequestro del cantiere perch ricadente nel territorio di Torre del Greco; in pari data il sindaco emetteva ordinanza di sospensione dei lavori (n. 695/927 ex articolo 4 legge 47/85); tuttavia il GIP della pretura di Napoli, con provvedimento dell'8 giugno 1992 non emetteva decreto definitivo di sequestro, perche' riteneva non validi gli elementi indizianti, per provare che l'impianto ricadesse nel territorio del comune di Torre del Greco e, quindi, si attuava la restituzione del cantiere al responsabile del progetto; successivamente in data 4 giugno 1992 il responsabile del progetto ha chiesto al comune di Torre del Greco la "concessione in sanatoria" ex legge 47/85; in data 25 giugno 1992 la federazione campana dei Verdi inoltrava alla competente procura un esposto denuncia, allegando relazione circa il posizionamento della edificanda opera con esaurienti precisazioni dei motivi che, nel merito, dimostrano come tale opera sia inadeguata rispetto alle esigenze del gia' istituito parco nazionale del Vesuvio (legge 394/91), nonche' illegittima rispetto alla normativa edilizia, oltre che inutile ai fini di un reale sviluppo turistico; in data 9 luglio 1992 la Federazione campana dei Verdi continuava a riferire alla magistratura ulteriori carenze in merito alla realizzazione dell'opera perche' non risultava mai essere stata emessa la dichiarazione di "pubblica utilita'" dal prefetto ed inoltre non risultava la presenza di un completo e perfetto atto di concessione del suolo dell'ex demanio dello Stato; in base al provvedimento della citata magistratura il cantiere e' stato risequestrato per cui i lavori sono stati sospesi cosi' come citato innanzi; in tutta la zona in questione risulta sussistere il vincolo di inedificabilita' imposto dall'articolo 1-quinquies della legge n. 431/85, come da pronunzia della Corte costituzionale (sentenza n. 67 del 24 febbraio 1992; inoltre i precedenti atti necessari all'istruttoria della pratica di concessione edilizia, ben delineavano la dislocazione dell'opera nel territorio del comune di Torre del Greco, mentre nel territorio di Ercolano veniva a trovarsi solo una piccola porzione del fabbricato della stazione terminale. Ma cio' nonostante la regione Campania - Linee del Vesuvio ha ritenuto di richiedere esclusivamente al comune di Ercolano la concessione edilizia e tale ente, quindi, la rilasciava commettendo illecito, cosi' come gia' evidenziato dalla procura nel citato provvedimento; tutti i precedenti e necessari pareri alla costruzione dell'opera, venivano riferiti nell'istruttoria relativa alla illegittima ed illecita concessione edilizia gia' rilasciato dal comune di Ercolano; il Ministero dell'ambiente, relativamente al parere favorevole emesso il 30 gennaio 1989, chiaramente lo condizionava alla realizzazione di un'area di parcheggio che, pero', non esiste ne' sotto forma di progettazione, ne' essendo previsto un finanziamento; il Ministero per i beni culturali e ambientali non ha mai emesso parere definitivo, in quanto lo stesso devesi ritenere subordinato oltre che alla previsione di realizzazione del citato parcheggio, con servizio di "navetta" di soli mezzi pubblici, anche ad un piano generale di riqualificazione ambientale per stroncare l'ormai consolidato ricorso all'abusivismo edilizio con scopi speculativi (costruzioni da adibire ad alberghi, seconde case ed esercizi commerciali in genere) e ad un piano generale di opere connesse ed indotte, come la ricostruzione della linea ferroviaria preesistente che collegava la "Circumvesuviana" all'impianto della funicolare; in data 30 luglio 1992 il sindaco del comune di Torre del Greco emetteva decreto in accoglimento dell'istanza di concessione in sanatoria inoltrata il 4 giugno 1992 della regione Campania - linee del Vesuvio - "ai sensi dell'articolo 7, legge n. 1497/39, in conformita' della legge n. 431/85". ll suddetto atto perveniva in data 31 luglio 1991 alla soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Napoli che ha espresso parere negativo, richiedendo l'annullamento del provvedimento sindacale al Ministero dei beni culturali e ambientali; viene violato il dettato del piano regolatore generale del comune di Torre del Greco che per l'area del vulcano (dove insiste il cantiere per la costruzione della funicolare) e' classificata come "zona A/3 di notevole interesse paesistico, nella quale e' vietata ogni costruzione anche provvisoria e/o precaria"; il decreto sindacale citato non tiene conto della norma operante di cui all'articolo 13 legge 394/91 per cui e' opportuno e necessario rilevare la mancanza del nulla osta del Ministero dell'ambiente, considerato che l'opera e' iniziata abusivamente e che la concessione in sanatoria e' stata richiesta in data 4 giugno 1992; la zona in questione rientra nel territorio del parco nazionale del Vesuvio in quanto posta nel centro dell'area distinta col numero "1", considerata area di rispetto naturalistico nella quale sono presenti i sistemi e gli elementi a maggior integrita' naturale e rilevanza scientifica e dove e' vietata ogni attivita' di trasformazione anche se non edilizia -: dal ministro per i beni culturali e ambientali, se conformemente alla circolare dallo stesso ministro emanata, la n. 1795/II/G dell'8 luglio 1991 (suffragata dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato), voglia decretare il gia' richiesto annullamento - nel termine legale e perentorio (articolo 1 legge 431/85, comma V, parte seconda) del 30 settembre 1992 - da parte della competente soprintendenza di Napoli relativo al decreto del sindaco di Torre del Greco gia' citato; dal Ministro dell'ambiente, se non intenda applicare la legge n. 394/91 e, quindi, intimare autonomamente il ripristino dello stato dei luoghi (zona 1 del parco nazionale del Vesuvio) abusivamente alterati; dal Ministro dei trasporti se le prescrizioni dettate dalla Commissione per le funicolari aeree terrestri contenute nel voto n. 1 del 15 febbraio 1989, siano state rispettate prima dell'inizio dei lavori. (4-04954)
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