"TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04814 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20091109" . . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04814 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20091109"^^ . . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . . "4/04814" . . "0"^^ . "20091109-" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04814 presentata da RITA BERNARDINI lunedi' 9 novembre 2009, seduta n.242 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'ufficio di sorveglianza dell'Aquila, con ordinanza n. 193/08, ha stabilito che il detenuto Avignone Guarino, nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 4 gennaio 1965, persona attualmente ristretta presso la casa di reclusione di Sulmona, possa acquistare e utilizzare un personal computer portatile purche' privo di qualsiasi apparato per la comunicazione di dati con l'esterno, atteso che sul punto lo stesso pubblico ministero aveva espresso parere favorevole; la direzione della casa di reclusione di Sulmona, pur non avendo impugnato la citata ordinanza, non ha inteso dare completa esecuzione al predetto provvedimento giudiziario e, in data 27 settembre 2008, a seguito di formale richiesta di acquisto di un personal computer portatile avanzata tramite domandina (mod. 393 A.P.) il 16 maggio 2008 dal detenuto Avignone, ha disposto nei termini che seguono: «Con riferimento alle decisioni del signor Magistrato di Sorveglianza di cui al provvedimento nr. 2144/07 del 17 aprile 2008 ed alle richieste formulate a codesta A.D., anche oralmente, si rappresenta che, allo stato, per le esigenze di studio dei detenuti iscritti a corsi universitari, si e' ritenuto potenziare la locale biblioteca (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 230/00 - articolo 19 legge n. 354 del 1975 - articolo 10 Reg. Interno C.R. Sulmona) con la predisposizione, in apposita sala comune, di un personal computer per la lettura o la visione di libri e riviste in formato CD o DVD forniti dalla stessa Biblioteca e/o acquistati dagli studenti per le proprie esigenze di studio»; la soluzione adottata dalla direzione della casa di reclusione di Sulmona contravviene platealmente alle disposizioni impartite dal magistrato di sorveglianza con l'ordinanza n. 193/08 e non consente la prosecuzione trattamentale invocata dal detenuto, se e' vero, come e' vero, che: a) con la sua decisione l'Amministrazione penitenziaria non mette a disposizione del signor Avignone un computer, come stabilito dal giudice dell'esecuzione, ma qualcosa di molto piu' simile ad un semplice lettore video; b) la preclusione di utilizzare una stampante non permette al detenuto di recuperare gli elaborati di studio o i frutti di una qualche sua ricerca; c) il divieto dell'utilizzo del masterizzatore fa si' che tutti i dati di interesse personale rimangano nel pieno possesso dell'Amministrazione penitenziaria e/o che vadano persi in caso di trasferimento; d) costringere il detenuto a condividere un computer con altri quattro utenti non ha nulla a che vedere con il trattamento «individualizzato», il che non consente al signor Avignone, anche per via di tutte le altre limitazioni imposte, di avviare un serio programma di studio; il direttore della casa di reclusione di Sulmona e' pervenuto alla predetta decisione senza tenere conto, oltre alla citata ordinanza del magistrato di sorveglianza, anche il parere del gruppo di osservazione e trattamento il quale, nel caso di specie, precisamente nel marzo 2007, era pervenuto a delle conclusioni diametralmente opposte a quelle poi prese dall'Amministrazione penitenziaria; quanto deciso dal direttore dell'istituto di pena di Sulmona non puo' trovare fondamento e/o giustificazione nemmeno nelle richiamate esigenze di sicurezza legate «al contesto penitenziario in cui il detenuto e' attualmente ristretto» poiche' la circolare amministrativa emanata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il 15 giugno 2001, che regolamenta l'uso ed il possesso del computer da parte dei detenuti, stabilisce che le disposizioni in essa contenute si applicano «ai detenuti ristretti in sezioni ordinarie, di alta sicurezza ed EIV». Peraltro, lo stesso Avignone Guerino da tempo non e' piu' sottoposto al regime detentivo di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, sicche' allo stato, anche sotto questo profilo, impedirgli di utilizzare il personal computer non trova alcuna spiegazione plausibile; in un primo momento la direzione dell'istituto di Sulmona ha attestato che «non e' possibile nella fattispecie autorizzare l'uso del computer, a causa dei potenziali rischi per la sicurezza derivanti dall'utilizzo della macchina senza la continua vigilanza da parte del personale, vigilanza che non e' possibile predisporre in modo continuativo» (provvedimento n. 1475/07 SIUS - ufficio di sorveglianza dell'Aquila); dopodiche', a fronte della manifesta incongruenza di siffatta motivazione, la direzione si e' accorta che «la relazione tecnica agli atti non esclude ogni pericolo di collegamento con l'esterno ed in questo senso deve intendersi corretta la motivazione al rigetto precedentemente assunta» (decisione del direttore del 4 settembre 2007); da ultimo il diniego e' stato motivato sulla base del fatto che «vi sono esigenze di sicurezza in relazione al contesto penitenziario; che non esiste un diritto del detenuto ad usare un computer e che l'utilizzo richiede comunque l'autorizzazione del direttore, il quale puo' e non deve autorizzare ed il problema era riferibile a quel computer (quello gia' posseduto) e non ad uno qualsiasi»; la decisione presa dal direttore del carcere di Sulmona e' stata nuovamente impugnata dal signor Avignone Guerino avanti il magistrato di sorveglianza dell'Aquila, al quale il detenuto ha chiesto di disporre la riassunzione della causa di cui al reclamo del 13 settembre 2007 con ogni consequenziale statuizione e di pronunciarsi in merito all'uso della stampante e del masterizzatore, nonche' di dichiarare comunque illegittima la decisione del direttore del 27 settembre 2008 in quanto incongrua rispetto alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 193/08 -: se quanto esposto in premessa corrisponde al vero; per quali motivi il direttore del carcere di Sulmona non abbia dato completa ed integrale applicazione a quanto statuito dal magistrato di sorveglianza dell'Aquila nell'ordinanza n. 193/08, ritenendo tamquam non esset un provvedimento giudiziale; quali iniziative intenda intraprendere per garantire le esigenze di studio del signor Guerino Avignone, essendo quella dello studio la principale attivita' trattamentale del detenuto in questione. (4-04814)" . . . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "2014-05-15T00:18:02Z"^^ .