"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "2015-04-28T22:09:20Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04533 presentata da FASOLINO GAETANO (FORZA ITALIA) in data 26/07/2007" . . "FASOLINO GAETANO (FORZA ITALIA)" . "20070726" . "Camera dei Deputati" . . "0"^^ . . . "20070726" . "4/04533" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04533 presentata da GAETANO FASOLINO giovedì 26 luglio 2007 nella seduta n.195 FASOLINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il signor Massimo Salzano, nato a Capaccio (Salerno) il 20 marzo 1971 ivi residente, in via Italia 61, in data 21 maggio 2007 ha ricevuto la notifica della cartella di intimazione di pagamento (n. 2007/0002962) per un carico tributario di euro 50.591,82 ed IVA n. RET 1000820/1994-600125/2000 e atto di contestazione n. 2000021/1995 emessi dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Agropoli; in data 14 novembre 2005 il signor Salzano aveva proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Agropoli (Salerno), avverso la sentenza della Commissione tributaria di Napoli, sez. distaccata di Salerno, n. 192/5/04, pronunciata in data 17 settembre 2004 e depositata in data 1 o ottobre 2004, contestando la violazione di legge derivante da difetto di notifica del ricorso; ad oggi la Corte di cassazione non si è ancora pronunciata e, pertanto, il signor Salzano ha fatto istanza di sospensione della riscossione all'Agenzia delle Entrate di Agropoli (atto prot. 2007/002962 del 24 maggio 2007) in modo tale da evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al proprio patrimonio ed alla propria attività; la vicenda si presenta particolarmente significativa in quanto l'Ufficio di Agropoli aveva proposto appello avverso la sentenza n. 67/13/01, favorevole al Salzano, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in data 27 aprile 2001, confermando gli atti impositivi emessi e richiedendo la riforma della sentenza emessa concludendo nell'atto di appello medesimo che lo stesso era conforme a quello inviato tramite A.R. al signor Salzano Massimo; con nota, prot. 12767 del 16 luglio 2002, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Agropoli trasmetteva alla Commissione tributaria regionale di Salerno l'atto di appello per la notifica presso la segreteria in quanto l'atto notificato al difensore avvocato Marco Valiante era restituito per trasferimento dello stesso; la segreteria della Commissione tributaria regionale di Salerno fissava la data per la discussione in pubblica udienza senza citare, con la obbligatoria ritualità, né il ricorrente signor Salzano Massimo né il difensore costituito avvocato Mario Valiante per l'eventuale deposito di memorie e/o i documenti e per partecipare alla discussione del ricorso che lo aveva visto vittorioso in primo grado facendo venir meno uno dei cardini del sistema processual-tributario che è quello del contraddittorio; la Commissione tributaria regionale di Napoli, sez. staccata di Salerno sez. 5, con sentenza n. 19/5/04, pronunciata in data 17 settembre 2004 e depositata in data 1 o ottobre 2004, in assenza del difensore del ricorrente, vincitore in primo grado, accoglieva l'appello dell'Ufficio e riformava la decisione della CTP di Salerno confermando gli avvisi di accertamento e condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali pari ad euro 350; il dispositivo della suddetta decisione non veniva notificato da parte della C.T.R. né al ricorrente signor Salzano Massimo né al difensore costituito avvocato Mario Valiante, per tutto quanto su esposto, il signor Salzano Massimo, ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione esponendo le seguenti osservazioni: «il ricorrente denunzia che vi è stata una patente violazione dell'articolo 160 del codice di procedura penale per l'assoluta nullità di notifica. Infatti, è pacifico che la notificazione è nulla se non sono state osservate le disposizioni circa la persona alla quale doveva essere consegnata la copia, nonché il luogo in cui la notificazione stessa avrebbe dovuto essere eseguita. Per essere questa avvenuta fuori dei luoghi tassativamente indicati dall'articolo 193 del codice di procedura penale e in ogni caso poiché la notificazione dell'atto di impugnazione dell'ufficio non ha mai raggiunto il suo scopo di portare l'atto de quo ad oggettiva e tempestiva conoscenza del destinatario; l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o, come nel caso in specie, sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge (Cassazione 9 novembre 1997, n. 8804); pertanto, importa nullità della notificazione, l'effettuazione di essa in un luogo diverso da quello stabilito dalla legge in nessun modo riferibile al destinatario allorché non vi sia stata nessuna consegna dell'atto della notifica nemmeno per computa giacenza \"con inosservanza delle formalità e delle disposizioni di legge in materia postale in cui detta consegna doveva essere eseguita\" (Cassazione 13 aprile 2000, n. 4753); trattasi di violazione di tassativa prescrizione del procedimento di notificazione come nell'ipotesi in cui l'agente postale, in seguito alla mancata consegna al destinatario della raccomandata concernente l'atto da notificare, sebbene fosse stata comunicata la variazione di domicilio professionale tempestivamente e ritualmente agli uffici postali territorialmente competenti (vedesi attestato all. 1), abbia omesso, violando così le tassative prescrizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 di lasciare avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale della compiuta giacenza (Cassazione 12 marzo 1999, n. 2195). L'atto di appello non è stato mai inviato tramite A.R. al signor Salzano Massimo così come dichiarato a pag. 2 dell'atto di appello dell'Ufficio di Agropoli e mai notificato al difensore in quanto restituito all'Ufficio con la causale \"trasferito\"»; il difensore si era premunito, nei trenta giorni di rito, di dare comunicazione al CPO di competenza della variazione di domicilio facendo sorgere automaticamente l'obbligo per ciascun portalettere o suo sostituto anche in periodo festivo, di notificare gli atti giudiziari tutti (notifica avvenuta per tutti gli altri atti in cui l'avvocato Valiante è costituito); notifica avvenuta sempre presso il domicilio professionale di Via Clemente Mauro, n. 13, fatto notorio risultante oltre che dall'elenco telefonico Telecom anche dall'albo professionale forense dell'Ordine degli avvocati di Salerno. Fatto stranissimo che tale nullità della notifica dell'avviso o la tentata notifica, non risulti né da un secondo tentativo né dal mancato ritiro da parte del destinatario dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale della raccomandata. In quest'ultimo caso doveva essere trovata la raccomandata per compiuta giacenza, cosa che non è mai avvenuta in quanto non è stato fatto alcun riscontro perché nella fretta dell'ufficio di depositare il ricorso entro il 10 luglio 2002 si è precipitosamente chiusa la pratica per arrivare ad una discussione senza parti processuali obbligatorie (facendo ritenere all'interrogante che vi sia stata una violazione del principio del contraddittorio); la parte ricorrente, a causa della omessa notifica, non aveva così potuto avere notizia che l'ufficio aveva proposto appello né avere notizia successivamente da parte della Commissione tributaria regionale della data e ora della discussione e, pertanto, non è stata messa nelle condizioni né di depositare memorie e documentazione, né di esercitare il ministero obbligatorio della difesa in ogni stato e grado del procedimento; la nullità di notifica ha lasciato spirare i termini del condono di cui alla legge 289/02 nonché la successiva riapertura dei termini con danno grave e irreparabile per il ricorrente Massimo Salzano, piccolo commerciante nel comune di Capaccio che risulta così debitore di una somma di euro 50.597,38 -: se non ritenga di assumere ogni iniziativa affinché l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Agropoli accolga con la massima urgenza l'istanza di sospensione della riscossione in attesa del pronunciamento della Suprema Corte in modo da evitare che Massimo Salzano, giovane operatore del commercio in un'area della provincia di Salerno fortemente depressa sotto il profilo occupazionale, possa subire un pregiudizio economico tanto grave quanto evitabile che potrebbe portarlo addirittura a dismettere la propria attività. (4-04533)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04533 presentata da FASOLINO GAETANO (FORZA ITALIA) in data 26/07/2007"^^ . .